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Sostanze chimiche industriali

Circolare vietnamita 05/2026/TT-BYT: sostanze chimiche vietate e requisiti di divulgazione per insetticidi e disinfettanti

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Notizie in breve

Il 31 marzo 2026, in Vietnam , il Ministero della Salute (MoH) ha emanato la Circolare 05/2026/TT-BYT, introducendo un Elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato l’uso e un Elenco delle sostanze chimiche pericolose soggette a obblighi di comunicazione delle informazioni negli insetticidi e disinfettanti utilizzati in ambito domestico e medico.

La Circolare entrerà in vigore il 15 maggio 2026, data a partire dalla quale la Circolare MoH 11/2020/TT-BYT sulle sostanze chimiche vietate e soggette a restrizioni in tali prodotti sarà integralmente abrogata.

Questo aggiornamento normativo avrà un impatto significativo sulle aziende che producono, importano o immettono sul mercato vietnamita prodotti insetticidi e disinfettanti per uso domestico e medico, in particolare per quanto riguarda la selezione delle sostanze attive, la revisione delle formulazioni e la conformità dell’etichettatura.

Che cos’è la Circolare 05/2026/TT-BYT?

La Circolare 05/2026/TT-BYT costituisce un’integrazione importante del quadro vietnamita in evoluzione per la gestione delle sostanze chimiche e si basa principalmente sui seguenti strumenti giuridici:

  • Legge sulle sostanze chimiche n. 69/2025/QH15

  • Decreto governativo n. 26/2026/ND-CP, recante disposizioni dettagliate sulla gestione delle attività relative alle sostanze chimiche e delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti e nelle merci

Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della Legge sulle sostanze chimiche, i ministri e i capi delle agenzie a livello ministeriale sono autorizzati a promulgare elenchi delle sostanze chimiche vietate nel rispettivo ambito di competenza.
Inoltre, l’articolo 31, comma 2, richiede l’emanazione di elenchi delle sostanze chimiche pericolose presenti in prodotti e merci soggetti a obblighi di comunicazione delle informazioni qualora non siano in vigore norme tecniche pertinenti.

Queste disposizioni costituiscono la base giuridica per consentire al MoH di istituire sia l’elenco delle sostanze vietate sia l’elenco delle sostanze soggette a comunicazione delle informazioni per gli insetticidi e i disinfettanti destinati all’uso domestico e medico.

Ambito di applicazione della Circolare vietnamita 05/2026/TT-BYT: Allegato I e Allegato II

La Circolare 05/2026/TT-BYT introduce un sistema armonizzato di elenchi di sostanze chimiche per gli insetticidi e i disinfettanti destinati all’uso domestico e medico, costituito da due componenti fondamentali:

  • Elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato l’uso (Allegato I)

  • Elenco delle sostanze chimiche pericolose soggette a obblighi di comunicazione delle informazioni (Allegato II)

La Circolare si applica agli insetticidi e ai disinfettanti prodotti, importati o immessi sul mercato in Vietnam per uso domestico o medico.
A seconda che una sostanza rientri nell’Allegato I o nell’Allegato II, le aziende devono rispettare rispettivamente un rigoroso requisito di “divieto d’uso” oppure un regime di “uso consentito con obblighi di comunicazione delle informazioni e condizioni d’uso”.

Allegato I – Sostanze chimiche di cui è vietato l’uso

L’Allegato I stabilisce un elenco di 40 sostanze chimiche (o gruppi di sostanze chimiche) di cui è rigorosamente vietato l’uso negli insetticidi e nei disinfettanti destinati all’uso domestico e medico.
L’elenco comprende diverse sostanze ad alta pericolosità, tra cui insetticidi organoclorurati persistenti, POP e altre sostanze attive antiparassitarie vietate.

Tra gli esempi rappresentativi figurano:

  • Acefato

  • Aldrin

  • DDT

  • Lindano (BHC)

  • Clordano

  • Clorpirifos etile

  • Pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali

  • Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi sali

Principali implicazioni in materia di conformità

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Circolare, gli insetticidi e i disinfettanti contenenti una qualsiasi sostanza chimica dell’Allegato I non devono essere prodotti, importati o commercializzati in Vietnam per uso domestico o medico.

Allegato II – Sostanze chimiche pericolose soggette a obblighi di comunicazione delle informazioni

L’Allegato II contiene 87 sostanze chimiche pericolose (o gruppi di sostanze chimiche) che possono ancora essere utilizzate nei preparati insetticidi e disinfettanti per uso domestico e medico, ma sono soggette all’obbligo di divulgazione delle informazioni e a specifiche restrizioni d’uso.
A differenza dell’Allegato I, le sostanze di cui all’Allegato II non sono vietate in modo assoluto, ma il loro utilizzo è subordinato a condizioni e deve essere accompagnato da maggiori controlli in materia di trasparenza ed etichettatura.

Sostanze tipiche e restrizioni d’uso

Tra gli esempi di sostanze comunemente utilizzate e le relative principali restrizioni figurano:

  • DEET (N,N-Dietil-m-toluammide): non è consentito l’uso in prodotti destinati a bambini di età inferiore a 4 anni.

  • Flubendiamide ed etofenprox (e sostanze larvicide analoghe): consentiti esclusivamente per l’eliminazione delle larve di zanzara (uso larvicida) e non devono essere utilizzati nell’acqua potabile o domestica.

  • Picaridina (Icaridina): non è consentita per bambini di età inferiore a 4 anni e la concentrazione nei preparati non deve superare 30%.

Le aziende che utilizzano sostanze dell’Allegato II devono pertanto valutare attentamente gli utenti destinatari (ad es. i bambini), gli scenari di esposizione (ad es. l’applicazione diretta sulla pelle, la prossimità a fonti d’acqua) e i limiti di concentrazione nella progettazione, registrazione e commercializzazione dei prodotti in Vietnam.

Obblighi di divulgazione delle informazioni per i preparati contenenti sostanze dell’Allegato II

Per i preparati insetticidi e disinfettanti contenenti sostanze chimiche pericolose elencate nell’Allegato II, la Circolare 05/2026/TT-BYT impone specifici obblighi di divulgazione delle informazioni e di etichettatura.

Presentazione alla Banca dati nazionale delle sostanze chimiche

I produttori e gli importatori devono divulgare le seguenti informazioni nella Banca dati nazionale delle sostanze chimiche, in conformità alla Legge sulle sostanze chimiche n. 69/2025/QH15 e al Decreto n. 26/2026/ND-CP:

  • Nome del prodotto

  • Nome della sostanza chimica pericolosa

  • Caratteristiche di pericolosità

  • Contenuto (concentrazione)

  • Campo d’uso

La presentazione dei dati in questa banca dati è un elemento fondamentale del nuovo sistema integrato di gestione delle sostanze chimiche del Vietnam, che consoliderà i dati del Ministero dell’Industria e del Commercio, del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa nazionale, del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del Ministero delle Risorse naturali e dell’Ambiente e di altre autorità.

Etichettatura e comunicazioni di marketing

Oltre alla presentazione dei dati nella banca dati, le informazioni sui pericoli devono inoltre essere:

  • Indicate sull’etichetta del prodotto e nelle istruzioni per l’uso, compresa una chiara indicazione delle sostanze chimiche pericolose e delle restrizioni d’uso applicabili (ad es. limiti di età, divieto di utilizzo nell’acqua domestica).

  • Divulgate sul sito web ufficiale e in altri materiali promozionali online, per garantire che acquirenti e utenti finali possano identificare facilmente i pericoli chimici e le condizioni per un uso sicuro.

Le aziende devono garantire la coerenza delle informazioni tra imballaggio, documentazione tecnica e contenuti digitali, evitando omissioni o dichiarazioni contraddittorie.

Disposizioni transitorie per i prodotti esistenti

Per i preparati insetticidi e disinfettanti che:

  • Dispongono già di un numero valido di registrazione per la circolazione prima del 15 maggio 2026, e

  • Contengono sostanze chimiche pericolose elencate nell’Allegato II,

i produttori e gli importatori sono comunque tenuti a completare la divulgazione delle informazioni in conformità alla Legge sulle sostanze chimiche e al Decreto 26/2026/ND-CP, nonché ad aggiornare le etichette, le istruzioni e i materiali promozionali entro un ragionevole periodo transitorio.
I “prodotti esistenti” non sono esentati dagli obblighi di divulgazione semplicemente in ragione del loro precedente stato di approvazione.

Azioni raccomandate per le aziende

Alla luce dell’inasprimento dei requisiti normativi del Vietnam relativi ai preparati insetticidi/disinfettanti per uso domestico e medico, REACH24H raccomanda alle aziende di adottare quanto prima le seguenti misure:

Predisporre un elenco delle sostanze conforme ai requisiti specifici del Vietnam

Integrare gli Allegati I e II nelle checklist e nei flussi di lavoro interni per la conformità relativi allo sviluppo dei prodotti, alla registrazione e alla gestione del mercato.

Eseguire un controllo dello stato di conformità di “formula + etichetta”

Esaminare i prodotti esistenti per verificare la presenza di sostanze degli Allegati I/II e controllare etichette e istruzioni, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai bambini, agli ambienti medici e agli scenari che comportano il contatto con l’acqua domestica.

Coordinarsi con i partner locali per l’attuazione

Comunicare con distributori vietnamiti, soggetti registranti e consulenti locali per chiarire l’interpretazione normativa, i requisiti di presentazione alla Banca dati nazionale delle sostanze chimiche e le aspettative relative alla revisione delle etichette, così da garantire un’attuazione tempestiva e coerente.

Integrare la conformità nella R&S dei prodotti futuri

Per i nuovi prodotti o per le previste introduzioni sul mercato vietnamita, integrare i requisiti degli Allegati I/II e gli obblighi di divulgazione già nella fase di R&S, al fine di ridurre al minimo i successivi costi di riformulazione e rietichettatura.

Per le aziende che producono, importano o immettono sul mercato vietnamita prodotti insetticidi o disinfettanti per uso domestico e medico, la Circolare 05/2026/TT-BYT dovrebbe essere valutata insieme agli obblighi più ampi di conformità alle normative vietnamite sulle sostanze chimiche, comprese le verifiche dello status delle sostanze, la divulgazione nella Banca dati nazionale delle sostanze chimiche, la dichiarazione d’importazione, la revisione delle SDS e delle etichette GHS e, ove applicabile, la gestione delle sostanze chimiche soggette a controllo. REACH24H fornisce servizi dedicati di registrazione e conformità chimica in Vietnam per aiutare le aziende a valutare le formule dei prodotti, identificare i rischi associati alle sostanze di cui all’Allegato I/Allegato II, preparare la documentazione informativa e allineare le azioni di conformità chimica ai requisiti di accesso al mercato vietnamita.

Conclusione

Poiché la Banca dati nazionale vietnamita delle sostanze chimiche continua a evolversi e diversi ministeri pubblicano ulteriori elenchi settoriali di sostanze chimiche soggette a obblighi di comunicazione, si consiglia alle aziende che immettono sul mercato vietnamita prodotti contenenti sostanze chimiche di monitorare attentamente gli sviluppi normativi e aggiornare di conseguenza le proprie strategie di conformità.

Se avete bisogno di uno screening degli ingredienti, di una valutazione dei rischi o di una verifica della conformità dell’etichettatura per i vostri specifici prodotti insetticidi o disinfettanti in Vietnam, REACH24H può fornire consulenza normativa e soluzioni di conformità complete. Scoprite di più sui nostri servizi di conformità per la registrazione delle sostanze chimiche in Vietnam per aiutarvi a orientarvi con successo nel panorama normativo in evoluzione e cogliere le opportunità di crescita nel mercato del Sud-est asiatico. 

Per ulteriori informazioni o assistenza, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.