
Gas fluorurati nell’UE
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Panoramica
Ai sensi del Protocollo di Montréal sulla protezione dello strato di ozono, l’Unione europea ha adottato un nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 (regolamento sui gas fluorurati a effetto serra) per controllare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati) e ridurre di due terzi le emissioni di gas fluorurati dell’UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.
I gas fluorurati soggetti al nuovo regolamento comprendono tre gruppi: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). La maggior parte di questi gas fluorurati ha un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). Sono contenuti o utilizzati in diversi tipi di prodotti e apparecchiature, tra cui apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore (di questi tre tipi, denominate apparecchiature precaricate), sistemi di protezione antincendio, apparecchiature di commutazione elettrica, schiume, aerosol, solventi e contenitori di gas fluorurati.
Sebbene il regolamento sui gas fluorurati abroghi l’originale Regolamento (CE) n. 842/2006, adottato nel 2006 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, i 10 regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del regolamento originale rimangono in vigore e uno di essi, relativo alla comunicazione dei dati, è stato recentemente abrogato dalla Commissione ai sensi del nuovo regolamento sui gas fluorurati.
La Commissione ha predisposto documenti di orientamento che illustrano i nuovi obblighi per le varie fasi dell’intero ciclo di vita – dalla produzione al fine vita – dei gas fluorurati, nonché un documento di domande frequenti per gli utenti e i tecnici che comunicano i dati sui gas fluorurati ai sensi del nuovo regolamento. Di conseguenza, il regolamento sui gas fluorurati incide su diversi operatori, con requisiti e obblighi specifici.
Obblighi: assegnazione delle quote alle imprese
Chi è interessato?
La Commissione assegna quote per l’immissione sul mercato degli idrofluorocarburi a ciascun produttore e importatore per ogni anno a partire dall’anno 2015. Nel processo di assegnazione delle quote si distingue tra due tipi di imprese:
Gli operatori storici sono imprese che hanno dichiarato, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, di aver immesso sul mercato dell’Unione più di 1 tonnellata metrica di HFC in almeno un anno nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012. A partire dal 2015, le autorità hanno effettuato una valutazione ogni tre anni e assegnato valori di riferimento ad alcune imprese che hanno richiesto quote per tre anni consecutivi.
Nuovi operatori I nuovi operatori sono le imprese che non hanno presentato dichiarazioni conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 nel periodo 2009-2012. Successivamente, ogni impresa registrata per la prima volta è considerata un nuovo operatore.
Che cos’è l’assegnazione delle quote?
Le quote sono assegnate esclusivamente ai produttori o agli importatori stabiliti nell’Unione, oppure che abbiano designato un rappresentante stabilito nell’Unione ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento. Le quote sono assegnate soltanto in tonnellate di CO2 equivalente.
Per gli operatori storici, la quota può quindi essere assegnata sulla base di un valore di riferimento nonché mediante la dichiarazione di quantitativi aggiuntivi previsti conformemente all’articolo 16(1), (4) e (5), nonché agli allegati V e VI del regolamento.
Per i nuovi operatori, invece, le quote possono essere assegnate a tali soggetti sulla base di una distribuzione pro rata che tenga conto delle esigenze dichiarate (cfr. allegato VI del regolamento sui gas fluorurati). La dichiarazione del fabbisogno e l’assegnazione della quota si ripetono ogni anno. Va osservato che i produttori o gli importatori di apparecchiature precaricate non possono richiedere quote autonomamente.
Come utilizzare la quota?
Trasferimento della quota. Ai sensi dell’articolo 18 (1), gli operatori storici possono trasferire nel registro di cui all’articolo 17(1) la quota, per la totalità o per una parte dei quantitativi, a un altro produttore o importatore nell’Unione oppure a un altro produttore o importatore rappresentato nell’Unione da un rappresentante esclusivo. Va osservato che solo gli operatori storici possono effettuare un trasferimento.
Autorizzazione della quota Gli operatori storici o i soggetti ai quali è stata trasferita una quota possono autorizzare un’altra impresa a utilizzare la propria quota ai fini dell’articolo 14. Per quanto riguarda i nuovi operatori, essi possono autorizzare un’altra impresa a utilizzare la propria quota esclusivamente ai fini dell’articolo 14, a condizione che i quantitativi corrispondenti di HFC siano fisicamente forniti dal produttore o importatore autorizzante.
Esenzione dall’assegnazione delle quote -Produttori o importatori di meno di 100 t di CO2e di HFC all’anno. -L’assegnazione delle quote non si applica inoltre alle seguenti categorie di HFC:
HFC importati nell’Unione per essere distrutti;
HFC utilizzati o forniti come materia prima;
HFC forniti direttamente per l’esportazione al di fuori dell’Unione alla rinfusa;
HFC utilizzati in apparecchiature militari;
HFC utilizzati nel settore della produzione di semiconduttori;• A partire dal 1 gennaio 2018, HFC forniti per la produzione di inalatori predosati.
Obblighi: registro
La registrazione nel registro è obbligatoria per:
gli importatori di apparecchiature contenenti HFC e
tutti i soggetti che forniscono o ricevono gas esenti
tutte le imprese che dovranno presentare dichiarazioni sulle attività relative ai gas fluorurati ai sensi dell’articolo 19, quali importazioni di gas o apparecchiature precaricate, produzione nell’UE ed esportazione di gas, scorte, distruzione e altre attività.
Obblighi di comunicazione sui gas fluorurati
Chi è interessato?
L’articolo 19 del regolamento sui gas fluorurati stabilisce che la produzione, l’importazione, compresi i gas contenuti nelle apparecchiature, l’esportazione di gas sfusi, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate nell’allegato I o II del regolamento devono essere dichiarati annualmente entro il 31 marzo.
| Operatori | Imprese | Tonnellate | Gas fluorurati |
| ProduttoreImportatoreEsportatore | Prodotti Importati Esportati | ≥ 1t/y o ≥ 100 tCO2e | Allegato I o allegato II |
| Ciascuna impresa | Distrutti | ≥ 1t/y o ≥ 1000 tCO2e | Allegato I o allegato II |
| Ciascuna impresa | Utilizzati come materia prima | ≥ 1000 tCO2e | Allegato I |
| Imprese del settore dei prodotti o delle apparecchiature | Immissione sul mercato | ≥ 500 tCO2e | Contenenti gas fluorurati di cui all’allegato I o II |
Nota:
• Le imprese che hanno ricevuto quote tramite trasferimento dovrebbero presentare la dichiarazione entro il 31 marzo;
• Le imprese del settore delle apparecchiature precaricate devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2018 e ogni anno successivo.
Che cosa deve essere dichiarato?
Le informazioni da dichiarare per ciascuna sostanza fluorurata comprendono:
la quantità totale di ciascuna sostanza prodotta, importata o esportata e l’identificazione delle principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata
la specificazione dei quantitativi immessi sul mercato per usi esenti
i quantitativi di ciascuna sostanza riciclati, rigenerati e distrutti
le scorte detenute all’inizio e alla fine del periodo di riferimento
qualsiasi autorizzazione all’utilizzo della quota. Il formato della dichiarazione è stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.
La dichiarazione deve essere presentata alla Commissione e all’autorità dello Stato membro interessato tramite il registro, annualmente entro il 31 marzo, e deve riguardare l’anno civile precedente.
Obblighi: prodotti o apparecchiature soggetti a etichettatura
È vietato immettere sul mercato i seguenti prodotti e apparecchiature, a meno che non siano contrassegnati da un’etichetta conforme ai requisiti dell’articolo 11.
| Prodotti/apparecchiature | Contenenti o funzionanti con |
| Prodotti e apparecchiature di refrigerazione | HFC, PFC |
| Prodotti e apparecchiature di climatizzazione | HFC |
| Pompe di calore | HFC |
| Sistemi di protezione antincendio ed estintori | HFC |
| Apparecchiature di commutazione elettrica | SF6 |
| Erogatori aerosol | HFC |
| Contenitori | HFC, PFC, SF6 |
| Solventi a base di gas fluorurati | HFC, PFC, SF6 |
| Cicli Rankine organici | HFC |
Nota: sono esclusi i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di climatizzazione presenti nei veicoli a motore.
Requisiti dell’etichetta
Per garantire che l’etichetta sia visibile e disponibile per i tecnici addetti all’installazione e all’assistenza, essa deve includere le seguenti informazioni:
Posizione dell’etichetta: adiacente alle porte di servizio o sulla parte destinata al caricamento o al recupero dei gas fluorurati
Forma dell’etichetta: chiaramente leggibile, con caratteri di dimensioni adeguate e fissata saldamente
Informazioni sull’etichetta: un riferimento al fatto che i prodotti o le apparecchiature contengono gas fluorurati o che il loro funzionamento dipende da tali gas; la denominazione accettata nel settore dei gas fluorurati interessati o il nome chimico; la quantità espressa in peso e in equivalente di CO2, nonché il GWP di tali gas; una nota relativa alle apparecchiature ermeticamente sigillate o al tasso di perdita testato inferiore a 0.1%.
Lingua dell’etichetta: nelle lingue ufficiali dello Stato membro; i prodotti o le apparecchiature soggetti a un’esenzione devono essere etichettati di conseguenza, indicando che possono essere utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Prodotti e apparecchiature soggetti a divieto
L’immissione sul mercato dei prodotti e delle apparecchiature elencati nell’allegato III è vietata a decorrere dalla data specificata in tale allegato ai sensi del regolamento F-GAS. Di seguito sono riportati i divieti rispetto al regolamento originario
| Prodotti/apparecchiature | Contenenti | Data del divieto |
| Frigoriferi e congelatori domestici | HFC, GWP≥150 | 1 gennaio 2015 |
| Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) | HFC, GWP≥2500 HFC, GWP≥150 | 1 gennaio 2020 1 gennaio 2022 |
| Apparecchiature di refrigerazione fisse (ad eccezione di quelle progettate per temperature pari a -50 °C) | HFC, GWP≥2500 | 1 gennaio 2020 |
| Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale (≥40 kW) | HFC, PFC, SF6GWP≥150 | 1 gennaio 2022 |
| Apparecchiature mobili per la climatizzazione degli ambienti | HFC, PFC, SF6GWP≥750 | 1 gennaio 2020 |
| Sistemi di climatizzazione split singoli (<3kg di gas fluorurati) | HFC, PFC, SF6GWP≥750 | 1 gennaio 2025 |
| Schiume, polistirene estruso (XPS), altre schiume | HFC, GWP≥150 | 1 gennaio 2020 1 gennaio 2023 |
| Aerosol tecnici | HFC, GWP≥150 | 1 gennaio 2018 |
Con un’eccezione specificamente indicata all’articolo 11(3), le imprese possono ottenere un’esenzione autorizzata della durata massima di quattro anni, per consentire l’immissione sul mercato dei prodotti soggetti a tali divieti.
I nostri servizi
• Assunzione del ruolo di rappresentante esclusivo e gestione dell’account utente
• Fornitura di strategie per la conformità al regolamento F-GAS
• Presentazione della registrazione e della dichiarazione delle quote nel Registro
• Preparazione della relazione di verifica e presentazione della relazione nel Registro
• Gestione dei rapporti con il team F-GAS mediante informazioni specifiche
• Comunicazione e negoziazione con il titolare della quota per l’autorizzazione
