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Regolamento UE sui fertilizzanti

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Introduzione al regolamento UE sui fertilizzanti


Il 5 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato e adottato il Regolamento UE sui fertilizzanti (CE) n. 2019/1009, che sarà ufficialmente attuato il 16 luglio 2022, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 2003/2003. Il regolamento amplia l'ambito di applicazione dei fertilizzanti, includendo non solo i fertilizzanti minerali e inorganici, ma anche i fertilizzanti organici, i biostimolanti e i fertilizzanti ottenuti da tali materiali riciclati. I fertilizzanti conformi ai requisiti del presente regolamento possono recare la marcatura CE ed essere venduti sul mercato dell'UE. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che, quando messi a disposizione sul mercato, non recano la marcatura CE.

PFC e CMC ai sensi del regolamento UE sui fertilizzanti


In base alle funzioni specifiche dei prodotti fertilizzanti, i prodotti fertilizzanti sono suddivisi in 7 categorie. Il regolamento disciplina anche le materie prime utilizzate nei fertilizzanti e le suddivide in 11 categorie in base alla loro origine. Si noti che le materie prime utilizzate nella produzione di fertilizzanti UE devono essere registrate ai sensi del REACH; in caso contrario, il fertilizzante non sarà approvato nell'UE.


Categorie funzionali dei prodotti (PFC) dei 

prodotti fertilizzanti dell'UE

Categorie di materiali componenti (CMC)

PFC 1. Fertilizzante;

PFC 2. Materiale calcareo; 

PFC 3. Ammendante del suolo; 

PFC 4. Substrato di coltivazione; 

PFC 5. Inibitore; 

PFC 6. Biostimolante per piante; 

PFC 7. Miscela di prodotti fertilizzanti.

CMC 1: sostanze e miscele di materiali vergini 

CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante 

Denominazione: CMC 3: Compost 

CMC 4: digestato fresco di colture 

CMC 5: digestato diverso dal digestato fresco di colture

CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare 

CMC 7: microrganismi 

CMC 8: polimeri nutrienti 

CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti 

CMC 10: prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/EC

CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/EC

CMC 12: sali fosfatici precipitati e derivati

CMC 13: materiali di ossidazione termica e derivati

CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione 

CMC 15: materiali recuperati ad alta purezza

Autorità competente


Organismo notificato: responsabile della valutazione della conformità dei fertilizzanti nell'UE.

Obblighi del fabbricante


  1. Le specifiche del fertilizzante devono soddisfare i requisiti di ciascuna PFC ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/1009;

  2. Le materie prime utilizzate devono soddisfare i requisiti di ciascuna CMC ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/1009;

  3. L'etichetta deve essere conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 2019/1009;

  4. Obblighi di tracciabilità del prodotto;

  5. Redigere la dichiarazione di conformità UE.

Come registrare un fertilizzante UE


In base alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti e di materie prime, i fabbricanti di fertilizzanti devono completare diverse procedure di valutazione della conformità. Le procedure di valutazione della conformità sono suddivise in 5 categorie: Modulo A, Modulo A1, Modulo B, Modulo C e Modulo D1. I fabbricanti di fertilizzanti devono predisporre la documentazione tecnica pertinente e richiedere la valutazione della conformità a un organismo notificato accreditato dall'Unione europea. Se l'organismo notificato stabilisce che il prodotto fertilizzante soddisfa tutti i requisiti pertinenti, rilascerà un certificato al fabbricante.

Requisiti dei dati


Le informazioni richieste per le diverse procedure di valutazione della conformità variano; le informazioni di base richieste includono:

  1. Una descrizione generale del prodotto fertilizzante UE;

  2. Un elenco dei materiali componenti utilizzati;

  3. Processo di fabbricazione;

  4. Rapporti di prova

  5. Un elenco delle norme armonizzate;

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