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Sostanze chimiche industriali

Servizi di registrazione REACH nell’UE

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ACCESSO AL MERCATO CHIMICO DELL’UE | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE EU REACH

Registrazione, Rappresentante esclusivo, Lettera di accesso, fascicolo IUCLID e supporto post-registrazione per produttori, importatori e fornitori globali di sostanze chimiche.

Ai sensi del Regolamento EU REACH (CE) n. 1907/2006, le sostanze chimiche fabbricate o importate nello Spazio economico europeo in quantità pari a una tonnellata o più all’anno richiedono generalmente la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), salvo applicazione di un’esenzione specifica. Le persone giuridiche non UE non possono registrarsi direttamente, ma i produttori, formulatori e produttori di articoli non UE idonei possono nominare un Rappresentante esclusivo con sede nell’UE/SEE.

REACH24H supporta l’intero ciclo di vita della registrazione, dalla valutazione degli obblighi e identificazione della sostanza alla richiesta di informazioni all’ECHA, al coordinamento della condivisione dei dati e della LoA, alla presentazione del fascicolo e alla manutenzione continuativa.

Registrazione EU REACH in sintesi

Mercato di riferimentoUnione europea e Spazio economico europeo.
Autorità di regolamentazioneAgenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Soglia generale1 tonnellata/anno o più per sostanza, per produttore o importatore, salvo esenzione.
Cosa viene registrato?Sostanze. Le miscele sono valutate per ciascun costituente.
Percorsi di conformità per soggetti non UENominare un Rappresentante esclusivo, fare affidamento sugli importatori UE/SEE o utilizzare una persona giuridica idonea con sede nell’UE/SEE.
Ciclo di vita della conformitàLa registrazione non è un’attività una tantum; i fascicoli e la copertura della catena di approvvigionamento devono essere mantenuti.

Distinzione fondamentale: Le persone giuridiche non UE non possono presentare direttamente una registrazione REACH. Un produttore, formulatore o produttore di articoli non UE idoneo può nominare un Rappresentante esclusivo con sede nell’UE/SEE, mentre un puro commerciante o distributore normalmente non può nominare un Rappresentante esclusivo a proprio nome.

Il tuo prodotto richiede la registrazione EU REACH?

Gli obblighi di registrazione dipendono dalla sostanza, dal tonnellaggio annuo immesso nell’UE/SEE, dal tipo di prodotto, dall’uso previsto, dal ruolo nella catena di approvvigionamento e dall’eventuale applicazione di un’esenzione o di una copertura derivante da una registrazione esistente.

Tipi di prodotto da valutare

Tipo di prodottoRilevanza ai fini della registrazione EU REACH
Sostanza tal qualeGeneralmente richiede la registrazione a partire da 1 t/anno per produttore o importatore, salvo applicazione di un’esenzione.
Miscela o prodotto formulatoLa miscela in sé non viene registrata. Ogni sostanza costituente deve essere valutata separatamente rispetto alla soglia di 1 t/anno.
Articolo con rilascio intenzionaleLa registrazione può essere richiesta per le sostanze rilasciate intenzionalmente durante l’uso normale o ragionevolmente prevedibile, se il volume totale supera 1 t/anno e non si applica alcuna esenzione.
PolimeroI polimeri sono generalmente esenti dalla registrazione. I monomeri o altre sostanze chimicamente legate possono richiedere la registrazione in condizioni specifiche.
Intermedio isolatoPossono applicarsi requisiti informativi ridotti agli intermedi isolati in sito o trasportati qualificanti, fabbricati e utilizzati in condizioni rigorosamente controllate.
Sostanza PPORDPuò applicarsi un’esenzione dalla registrazione di durata limitata se sono soddisfatte le condizioni per la ricerca e lo sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

Esenzioni comuni da verificare

Diverse categorie possono essere totalmente o parzialmente esenti dalla registrazione. L’esenzione deve essere valutata in relazione alla sostanza, all’uso e alla catena di approvvigionamento effettivi; un’esenzione dalla registrazione non elimina automaticamente tutti gli altri obblighi REACH o a valle della catena di approvvigionamento.

CategoriaEsempiNota importante
Fuori dall’ambito REACH o esenti da determinati obblighiSostanze radioattive, rifiuti, intermedi non isolati e sostanze sottoposte a vigilanza doganale.Le condizioni e i limiti dell’esenzione devono essere esaminati attentamente.
Esenti dalla registrazione per usi specificiUsi alimentari e nei mangimi, usi in medicinali e sostanze qualificanti di cui all’Allegato IV o all’Allegato V.Potrebbero comunque applicarsi altri obblighi REACH o relativi alla catena di approvvigionamento.
Considerate registrate in casi specificiDeterminate sostanze attive nei biocidi o nei prodotti fitosanitari.Solo quando sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 15 del REACH.
Esenzioni relative alla difesaSostanze coperte da specifiche esenzioni nazionali relative alla difesa.Si applicano le condizioni dello Stato membro e la valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Per esempi dettagliati per categoria di prodotto e un’analisi delle esenzioni, consulta Ambito e spiegazione delle esenzioni dalla registrazione EU REACH.

Casi limite che richiedono particolare attenzione

  • Ingredienti cosmetici: Il Regolamento UE sui cosmetici non prevede un’esenzione generale dal REACH. La registrazione può comunque essere richiesta quando la sostanza applicabile raggiunge o supera 1 t/anno e non si applica alcuna esenzione.

  • Sostanze a contatto con gli alimenti: Il REACH e i requisiti UE relativi ai materiali a contatto con gli alimenti affrontano questioni normative diverse e devono essere valutati separatamente.

  • Articoli contenenti SVHC: Gli articoli senza rilascio intenzionale generalmente non comportano l’obbligo di registrazione per l’articolo stesso, ma possono comunque applicarsi gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 33 e gli obblighi di notifica di cui all’articolo 7(2). Consultare il Servizio di notifica SVHC dell’UE.

  • Obblighi relativi a CLP, SDS e agli utilizzatori a valle: La registrazione REACH non sostituisce la conformità al CLP dell’UE, né gli obblighi relativi alla scheda di dati di sicurezza o alla SDS estesa.

I nostri servizi di registrazione REACH dell’UE

REACH24H fornisce servizi integrati di registrazione REACH dell’UE e di rappresentante esclusivo lungo l’intero ciclo di conformità. Ogni servizio può essere definito in modo indipendente o combinato in un progetto di registrazione coordinato.

Valutazione degli obblighi REACH

Esaminiamo il tipo di prodotto, l’identità della sostanza, il tonnellaggio, gli usi, la catena di approvvigionamento, la copertura esistente e le esenzioni per determinare se e come si applica la registrazione.

Servizi di rappresentante esclusivo

Forniamo supporto per la documentazione relativa alla nomina del rappresentante esclusivo, i registri di copertura degli importatori, il monitoraggio del tonnellaggio annuale, l’amministrazione di REACH-IT e la comunicazione nella catena di approvvigionamento.

Identificazione della sostanza e richiesta all’ECHA

Forniamo supporto per l’esame della composizione e delle impurità, la valutazione delle UVCB, la strategia analitica, la preparazione del fascicolo di richiesta e la presentazione tramite REACH-IT.

Condivisione dei dati, LoA e presentazione congiunta

Forniamo supporto per la comunicazione con il dichiarante capofila, la partecipazione alla presentazione congiunta, l’esame e la negoziazione della Letter of Access, la ripartizione dei costi e il coordinamento del consorzio.

Preparazione del fascicolo IUCLID e della CSR

Prepariamo ed esaminiamo i fascicoli IUCLID, i dati degli endpoint, le lacune nei dati, la strategia di sperimentazione e la relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze con un tonnellaggio di 10 t/anno o superiore, ove richiesto.

Strategia per intermedi, polimeri e PPORD

I requisiti ridotti per gli intermedi, l’applicabilità dell’esenzione per i polimeri, gli obblighi relativi ai monomeri e l’ammissibilità della notifica PPORD vengono valutati.

Supporto per la verifica delle PMI

Esaminiamo i requisiti di ammissibilità, la documentazione societaria e finanziaria e la struttura del gruppo globale per ridurre il rischio di dichiarazioni errate e oneri amministrativi.

Mantenimento post-registrazione

Forniamo supporto per gli aggiornamenti del fascicolo, il monitoraggio del tonnellaggio, la copertura degli importatori, la comunicazione con il consorzio, il monitoraggio di REACH-IT e le risposte alle valutazioni dell’ECHA.

Percorsi di registrazione REACH dell’UE per le aziende extra-UE

In genere, i fornitori extra-UE devono assicurare la copertura della registrazione tramite un rappresentante esclusivo con sede nell’UE/SEE, tramite i propri importatori nell’UE/SEE oppure tramite una propria entità giuridica idonea nell’UE/SEE. Il percorso appropriato dipende dall’idoneità giuridica, dalla struttura della clientela, dalla riservatezza commerciale, dalla gestione del tonnellaggio e dalla strategia di mercato a lungo termine.

PercorsoChi registra?Quando può essere adattoConsiderazioni principali
Nominare un rappresentante esclusivoUn rappresentante esclusivo con sede nell’UE/SEE nominato da un fabbricante, formulatore o produttore di articoli extra-UE idoneo.Aziende che cercano una copertura centralizzata, supporto per più importatori e un maggiore controllo della catena di approvvigionamento.La copertura deve essere gestita per sostanza, fascia di tonnellaggio, uso, importatore e catena di approvvigionamento.
Affidarsi agli importatori nell’UE/SEECiascun importatore nell’UE/SEE registra le sostanze che importa, ove richiesto.Catene di approvvigionamento con un numero limitato di clienti o di minore complessità.La responsabilità e la copertura del tonnellaggio sono frammentate tra gli importatori, il che può aumentare la dipendenza commerciale.
Utilizzare un’entità giuridica nell’UE/SEELa filiale o succursale idonea della società nell’UE/SEE.Aziende con attività di lungo periodo nell’UE e infrastrutture locali.Richiede l’implementazione nell’UE/SEE di strutture giuridiche, fiscali, operative e di conformità normativa.

Rappresentante esclusivo vs. registrazione dell’importatore

Fattore decisionaleNomina di un rappresentante esclusivoAffidamento agli importatori nell’UE/SEE
Controllo della conformitàLa strategia di registrazione e la copertura degli importatori possono essere gestite centralmente.Ciascun importatore gestisce le proprie responsabilità di registrazione.
Flessibilità degli importatoriÈ possibile supportare più importatori coperti nell’ambito dell’accordo con il rappresentante esclusivo.L’accesso al mercato può dipendere dalle registrazioni dei singoli importatori.
Riservatezza commercialePuò ridurre la divulgazione non necessaria agli importatori dei rapporti con i fornitori, dei volumi e delle informazioni relative alla formulazione.Gli importatori possono richiedere maggiori informazioni sulla sostanza e sulla catena di approvvigionamento per adempiere ai propri obblighi.
Gestione del tonnellaggioI volumi annuali possono essere monitorati tramite la copertura del rappresentante esclusivo e la rendicontazione degli importatori.Il tonnellaggio è gestito separatamente da ciascun importatore.
Mantenimento a lungo termineIl rappresentante esclusivo può fornire supporto per gli aggiornamenti del fascicolo, le variazioni del tonnellaggio e la comunicazione con l’ECHA.La responsabilità rimane in capo a ciascun importatore o dichiarante.

Nota sulla riservatezza: Un accordo con un rappresentante esclusivo può ridurre la divulgazione non necessaria agli importatori. Tuttavia, REACH richiede che le informazioni siano presentate all’ECHA e determinati dati possono essere resi pubblici ai sensi dell’articolo 119, salvo che venga presentata e accettata una richiesta di riservatezza applicabile.

Informazioni da preparare per una valutazione REACH dell’UE

Le informazioni iniziali riportate di seguito aiutano a determinare l’ambito della registrazione, individuare le lacune nei dati e selezionare un percorso di registrazione appropriato. I requisiti finali del fascicolo dipendono dall’identità della sostanza, dalla fascia di tonnellaggio, dall’uso e dai dati di registrazione esistenti.

Identità della sostanza e del prodotto

  • Nome della sostanza, numero CAS e numero CE, ove disponibili;

  • Composizione completa e profilo delle impurità;

  • Tipo di prodotto: sostanza, miscela, polimero, intermedio o articolo.

Tonnellaggio, usi e catena di approvvigionamento

  • Volume annuo esportato nell’UE/SEE per sostanza;

  • Usi previsti e settori industriali a valle;

  • Elenco degli importatori nell’UE/SEE e tonnellaggio stimato per importatore;

  • Percorso preferito: nomina di un rappresentante esclusivo o registrazione guidata dall’importatore.

Documenti e dati esistenti

  • Scheda di dati di sicurezza, scheda tecnica e rapporti analitici;

  • Dati tossicologici, ecotossicologici e fisico-chimici disponibili;

  • Informazioni sulla registrazione REACH attuali o storiche, se disponibili.

Processo di registrazione REACH dell’UE

Un progetto tipico segue le fasi riportate di seguito. La sequenza e le tempistiche effettive variano in funzione della complessità della sostanza, della disponibilità dei dati, delle negoziazioni relative alle LoA, delle esigenze di sperimentazione, dei requisiti del CSR e dell’elaborazione da parte dell’ECHA.

1

Definizione dell’ambito e strategia

Azioni: Confermare il tipo di prodotto, l’identità della sostanza, il tonnellaggio, la catena di approvvigionamento e il percorso.
Obiettivo: Determinare se sono necessarie la registrazione e la nomina di un OR.

2

Identificazione della sostanza

Azioni: Esaminare la composizione, i dati analitici, le impurità e l’identità tra le sostanze.
Obiettivo: Ridurre il rischio di un’identificazione errata o di un esito negativo della richiesta di informazioni.

3

Richiesta di informazioni all’ECHA

Azioni: Preparare e presentare il fascicolo della richiesta tramite REACH-IT.
Obiettivo: Individuare i registranti, il dichiarante capofila e le opzioni di presentazione congiunta.

4

Esame delle lacune informative e delle LoA

Azioni: Valutare i dati congiunti, i termini delle LoA, l’allocazione dei costi e le esigenze relative ai dati.
Obiettivo: Gestire i rischi relativi a costi, tempistiche e condivisione dei dati prima della sperimentazione.

5

Strategia di sperimentazione o utilizzo di dati alternativi

Azioni: Generare dati o applicare approcci QSAR, read-across o basati sul peso dell’evidenza debitamente giustificati.
Obiettivo: Soddisfare i requisiti informativi evitando, ove giustificato, sperimentazioni non necessarie.

6

Preparazione del fascicolo

Azioni: Compilare il fascicolo IUCLID e il CSR, ove richiesto.
Obiettivo: Predisporre un fascicolo di registrazione completo e tecnicamente coerente.

7

Presentazione ed elaborazione da parte dell’ECHA

Azioni: Presentare il fascicolo tramite REACH-IT e rispondere alle richieste TCC, ove applicabile.
Obiettivo: Ottenere un numero di registrazione dopo l’elaborazione con esito positivo.

8

Mantenimento post-registrazione

Azioni: Monitorare il tonnellaggio e gli importatori, rispondere alle valutazioni e aggiornare i fascicoli.
Obiettivo: Mantenere la conformità durante tutto il ciclo di vita della registrazione.

Fattori relativi ai costi e alle tempistiche della registrazione REACH dell’UE

La registrazione REACH dell’UE non prevede un prezzo o una tempistica fissi e universali. Un progetto può includere diritti amministrativi dell’ECHA, costi di condivisione dei dati o delle LoA, costi di sperimentazione, compensi per servizi professionali e costi continuativi relativi all’OR o al mantenimento.

Fattore di costo o tempisticaPerché è importante
Fascia di tonnellaggioLe fasce di tonnellaggio più elevate richiedono insiemi di informazioni più ampi e possono far scattare obblighi relativi al CSR.
Identità della sostanzaLe sostanze complesse, le UVCB e un’identità non chiara tra le sostanze possono richiedere ulteriori attività analitiche.
Dati esistentiDati esistenti completi o dati di una presentazione congiunta possono ridurre la necessità di nuove sperimentazioni.
LoA e condivisione dei datiI costi e i tempi delle negoziazioni variano in funzione della sostanza, del dichiarante capofila, del consorzio e dei diritti disponibili.
Esigenze di sperimentazioneLe lacune informative possono richiedere studi GLP o approcci alternativi scientificamente giustificati.
Diritto amministrativo dell’ECHAIl diritto dipende dal tipo di presentazione, dal tonnellaggio, dalle dimensioni dell’impresa e dal fatto che la presentazione sia congiunta o individuale.
Status di PMILe PMI ammissibili e correttamente verificate possono beneficiare di diritti ECHA ridotti.
Ambito dell’OR e del mantenimentoLa copertura degli importatori, il monitoraggio annuale del tonnellaggio, gli aggiornamenti del fascicolo e le comunicazioni con l’ECHA incidono sui costi a lungo termine.

I livelli dei diritti dell’ECHA sono disciplinati dalle norme UE applicabili in materia di diritti, tra cui il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione. Per una ripartizione strutturata dei costi amministrativi, dei dati, delle sperimentazioni e dei servizi, consultare la Guida ai costi della registrazione REACH dell’UE.

Riduzioni dei diritti ECHA e verifica delle PMI

L’ammissibilità come PMI è valutata sulla base dei criteri UE applicabili al gruppo societario pertinente, comprese società madri, imprese partner, joint venture e società controllate.

Categoria dell’impresaRiduzione dei diritti ECHAFocus della documentazione
Grande impresaTariffa standard; nessuna riduzioneInformazioni aziendali standard
Media impresaRiduzione del 30%Struttura del gruppo, proprietà e dati finanziari
Piccola impresaRiduzione del 60%Imprese collegate e partner, numero di dipendenti e bilanci
MicroimpresaRiduzione del 90%Soglie rigorose relative a numero di dipendenti, fatturato e stato patrimoniale

L'ECHA può verificare le dichiarazioni relative alle PMI e richiedere documentazione giustificativa. Una dichiarazione errata può comportare il pagamento della differenza di tariffa e di un onere amministrativo. REACH24H può esaminare la struttura del gruppo, i bilanci e le informazioni sul numero di dipendenti prima della presentazione.

Conformità successiva alla registrazione

Un numero di registrazione REACH non pone fine alle responsabilità del dichiarante. Ai sensi dell'articolo 22, il fascicolo deve essere aggiornato quando cambiano informazioni rilevanti, tra cui la fascia di tonnellaggio, la composizione della sostanza, gli usi, la classificazione o i dati dell'entità giuridica.

  • Tonnellaggio e copertura degli importatori: Monitorare i volumi annuali e gli importatori coperti.

  • Modifiche della sostanza: Esaminare le modifiche nella composizione, nelle impurità o nel processo di fabbricazione.

  • Modifiche degli usi e dell'esposizione: Aggiornare, ove pertinente, gli usi, gli scenari di esposizione e le misure di gestione dei rischi.

  • Modifiche della classificazione: Mantenere aggiornate le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura.

  • Seguito da parte dell'ECHA: Rispondere ai controlli di conformità, alle decisioni di valutazione e alle richieste di dati.

REACH24H fornisce supporto per gli aggiornamenti dei fascicoli, il monitoraggio di REACH-IT, la copertura degli importatori, la comunicazione all'interno dei consorzi e le risposte alle valutazioni dell'ECHA.

Perché collaborare con REACH24H?

REACH24H supporta le aziende chimiche nella conformità al regolamento REACH dell'UE dal 2009. La nostra esperienza comprende oltre 3,000 clienti globali, più di 10,000 fascicoli di registrazione REACH presentati all'ECHA e un ufficio nell’UE, in Irlanda.

Dal 2009

Supporto per la conformità al REACH dell'UE

3,000+

Clienti globali

10,000+

Fascicoli REACH presentati

Irlanda

Ufficio nell’UE e infrastruttura OR

Infrastruttura OR con sede nell'UE
Supporto per fabbricanti, formulatori e produttori di articoli idonei al di fuori dell'UE, compresi la comunicazione con l'ECHA, la presentazione tramite REACH-IT e i registri degli importatori.

Esperienza nelle catene di approvvigionamento complesse
Supporto pratico per la copertura di più importatori, le questioni relative alle informazioni commerciali riservate (CBI), la negoziazione delle LoA, il monitoraggio del tonnellaggio e la comunicazione a valle.

Capacità tecnica integrata
Identificazione delle sostanze, preparazione dei fascicoli IUCLID, elaborazione dei CSR, valutazione delle lacune nei dati e strategie alternative scientificamente giustificate.

Pianificazione dei costi e delle tempistiche
L'analisi preliminare dell'ambito, la revisione delle LoA, la valutazione delle PMI e la pianificazione degli interventi per colmare le lacune nei dati aiutano a identificare, prima della presentazione, i rischi evitabili relativi a costi e ritardi.

Rete globale per la conformità chimica
È disponibile supporto correlato per UK REACH, K-REACH, KKDIK della Turchia e registrazione delle nuove sostanze chimiche in Cina.

Domande frequenti

I fabbricanti non UE possono registrarsi direttamente ai sensi del REACH dell'UE?

No. Un'azienda non UE non può presentare una registrazione in qualità di entità giuridica non UE. Un fabbricante, formulatore o produttore di articoli non UE idoneo può nominare un OR con sede nell'UE/SEE, oppure gli importatori nell'UE/SEE devono registrarsi ove richiesto.

Che cos'è un rappresentante esclusivo ai sensi del REACH dell'UE?

Un OR è una persona fisica o giuridica con sede nell'UE/SEE, nominata ai sensi dell'articolo 8. L'OR adempie agli obblighi di registrazione dell'importatore per le sostanze, le fasce di tonnellaggio, gli usi e le catene di approvvigionamento coperti.

Una società commerciale o un distributore possono nominare un OR?

In generale, no. L'articolo 8 attribuisce il diritto di nomina ai fabbricanti, ai formulatori e ai produttori di articoli non UE. Un puro intermediario o distributore di norma deve fare in modo che il fabbricante a monte nomini l'OR; gli accordi tra più parti devono essere esaminati attentamente.

Le miscele devono essere registrate ai sensi del REACH dell'UE?

Le miscele non vengono registrate come miscele. Ciascuna sostanza costituente deve essere valutata separatamente. Una sostanza presente nella miscela può richiedere la registrazione quando il suo volume di importazione nell'UE/SEE raggiunge o supera 1 t/y e non si applica alcuna esenzione.

I polimeri sono esenti dalla registrazione ai sensi del REACH dell'UE?

In generale, i polimeri sono esenti. Tuttavia, i monomeri o altre sostanze legate chimicamente possono richiedere la registrazione quando sono soddisfatte le condizioni pertinenti e non si applica alcuna copertura esistente.

Gli ingredienti cosmetici richiedono la registrazione ai sensi del REACH dell'UE?

È possibile. Il regolamento UE sui cosmetici non prevede un'esenzione generale. La registrazione si applica quando la sostanza pertinente raggiunge la soglia di tonnellaggio e non si applica alcuna esenzione basata sull'uso o sulla sostanza.

Cosa incide sui costi della registrazione ai sensi del REACH dell'UE?

Non esiste un costo fisso unico. I principali fattori includono il tonnellaggio, l'identità della sostanza, i dati disponibili, le tariffe per le LoA o la condivisione dei dati, i test, le tariffe dell'ECHA, lo status di PMI, l'ambito dell'OR e la manutenzione successiva alla registrazione.

Quanto tempo richiede la registrazione ai sensi del REACH dell'UE?

La tempistica dipende dal progetto. L'identità della sostanza, gli esiti della richiesta di informazioni, le negoziazioni delle LoA, le lacune nei dati, i test e l'elaborazione da parte dell'ECHA incidono tutti sui tempi. I progetti semplici possono procedere nell'arco di alcuni mesi, mentre le sostanze complesse o le lacune significative nei dati possono richiedere molto più tempo.

Cosa occorre fare dopo aver ricevuto un numero di registrazione REACH?

Il fascicolo e la copertura della catena di approvvigionamento devono rimanere aggiornati. I dichiaranti devono aggiornare le informazioni quando cambiano il tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o i dati dell’entità giuridica, nonché rispondere ai controlli di conformità o alle decisioni di valutazione dell’ECHA.

Avvia la valutazione della registrazione EU REACH

Invia l’identità della sostanza, il volume annuo nell’UE/SEE, il tipo di prodotto, gli usi previsti, le informazioni sull’importatore e i dati disponibili. REACH24H può aiutarti a valutare l’obbligo di registrazione, il percorso più adatto, i dati necessari, i fattori di costo previsti e i passaggi successivi.

Risorse sulla registrazione EU REACH

Consulta indicazioni pratiche sull’ambito della registrazione EU REACH, sulla classificazione dei prodotti e sulla pianificazione dei costi prima di avviare un progetto di registrazione.

Letture consigliate

Risorse normative ufficiali

REACH24H Chemicals Compliance Team

Scritto da

REACH24H Chemicals Compliance Team

REACH24H

Il team di REACH24H specializzato in sostanze chimiche offre servizi integrati, tra cui consulenza per l’accesso ai mercati globali, registrazione delle sostanze chimiche, valutazioni della sicurezza delle sostanze chimiche pericolose e formazione personalizzata. Coprendo i mercati di Cina, UE, Regno Unito, Nord America, Russia, Turchia, Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico, India, Australia e Nuova Zelanda, abbiamo assistito oltre 10,000 imprese chimiche in tutto il mondo.