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Sostanze chimiche industriali

Notifica al Centro Antiveleni dell’UE (PCN)

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Contesto

Ai sensi dell'articolo 45(1) del Regolamento CLP, gli Stati membri hanno designato organismi che devono ricevere dagli importatori e dagli utilizzatori a valle informazioni sulle miscele chimiche pericolose immesse sul mercato. La Commissione, con il regolamento (UE) n. 2017/542, ha modificato il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 aggiungendo un allegato che armonizza le informazioni da fornire in relazione alla risposta sanitaria di emergenza («allegato VIII»). L'allegato VIII è stato adottato il 22 marzo 2017 ed era destinato a diventare applicabile il 1 gennaio 2020. Il regolamento descrive le informazioni sulle miscele pericolose immesse sul mercato dell'UE e classificate come pericolose per le loro proprietà fisiche e chimiche o per la salute, che devono essere notificate, e introduce inoltre un nuovo obbligo di stampare un Identificatore unico di formula (UFI), includendolo nelle informazioni supplementari riportate sulle etichette.

Esenzioni dai requisiti PCN

In linea generale, le miscele immesse sul mercato dell'UE e classificate come pericolose sulla base dei loro effetti sulla salute e fisici sono soggette ai requisiti PCN. I prodotti esenti dai requisiti PCN includono:

  • Sostanze 

  • Miscele non disciplinate dal CLP

  • Miscele classificate esclusivamente per gli effetti ambientali

  • Miscele utilizzate per attività di ricerca e sviluppo e PPORD 

  • Gas sotto pressione 

  • Esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).  

Le notifiche PCN dei prodotti sopra elencati possono essere effettuate su base volontaria. Tali notifiche consentiranno ai fornitori di proteggere le proprie informazioni commerciali riservate e ai soccorritori di emergenza di ottenere le informazioni necessarie per evitare ricoveri ospedalieri non necessari.

Chi deve presentare le notifiche PCN

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele chimiche pericolose sul mercato dell'UE devono presentare notifiche PCN. Per i distributori che si limitano a immagazzinare e immettere miscele sul mercato, in linea di principio non è richiesto di trasmettere informazioni agli organismi designati, purché non svolgano altre attività relative alle miscele. Tuttavia, i distributori che modificano l'etichetta delle miscele pericolose, riconfezionano miscele pericolose o lanciano prodotti sui mercati degli Stati membri nei quali gli utilizzatori a monte non hanno presentato notifiche devono notificare a loro volta gli organismi designati. Inoltre, un soggetto obbligato può affidare a un terzo (ad esempio società madri/sedi centrali e società di consulenza) la notifica agli organismi designati, ma il ricorso a un terzo non lo esonera dalle proprie responsabilità o dai propri obblighi.

Date di applicabilità

La data di applicabilità per la trasmissione delle informazioni secondo i nuovi requisiti stabiliti dal regolamento CLP modificato27 si applicherà gradualmente, in funzione del tipo di utilizzo della miscela, ossia uso da parte dei consumatori, uso professionale o uso industriale. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele non ancora notificate ai sensi della legislazione nazionale devono conformarsi all'allegato VIII del regolamento a decorrere dalle seguenti date: 

  • Miscele pericolose per uso da parte dei consumatori: 1 gennaio 2021*; 

  • Miscele pericolose per uso professionale: 1 gennaio 2021;

  • Miscele pericolose per uso industriale: 1 gennaio 2024. 

 * Il 6 novembre 2019, la Commissione europea ha adottato un atto delegato che modifica il regolamento CLP e posticipa la prima data di conformità per la notifica armonizzata ai centri antiveleni delle miscele destinate all'uso da parte dei consumatori, dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021.

Informazioni contenute nella notifica PCN

Identificazione della miscela e del notificante

  • Identificativo del prodotto della miscela 

  • Dati del notificante 

  • Numero di telefono e indirizzo e-mail per un rapido accesso a ulteriori informazioni sul prodotto

Identificazione dei pericoli e informazioni aggiuntive

  • Classificazione della miscela 

  • Elementi dell'etichetta 

  • Informazioni tossicologiche 

  • UFI 

  • Informazioni aggiuntive

Informazioni sui componenti della miscela

  • Requisiti generali 

  • Componenti della miscela 

  • Componenti della miscela soggetti ai requisiti di notifica

  • Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela 

  • Classificazione dei componenti della miscela (sostanze e MIM)

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