
Notifica delle SVHC
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Che cos'è una SVHC?
Secondo il regolamento REACH dell'UE, le sostanze che possono avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Se una sostanza è identificata come SVHC, sarà aggiunta all'elenco di sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Per essere identificata come SVHC, una sostanza deve soddisfare uno o più dei seguenti criteri:
Sostanze che soddisfano i criteri per la classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B.
Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).
Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
Sostanze per le quali esistono prove scientifiche di probabili effetti gravi sulla salute umana o sull'ambiente, come gli interferenti endocrini. In generale, l'elenco delle sostanze candidate viene aggiornato due volte l'anno (solitamente a giugno e dicembre). Nell'elenco delle sostanze candidate sono presenti 205 sostanze (ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2020). L'elenco completo è disponibile sul sito web dell'ECHA.
Obblighi relativi alle SVHC
Le aziende possono avere obblighi giuridici derivanti dall'inclusione di sostanze nell'elenco delle sostanze candidate. Tali obblighi, applicabili a partire dalla data di inclusione, riguardano non solo le sostanze elencate tal quali o presenti in miscele, ma anche la loro presenza negli articoli.
Scheda di dati di sicurezza per sostanze tal quali e sostanze presenti in miscele
Notifica all'ECHA delle SVHC presenti negli articoli
Obbligo di comunicare informazioni sull'uso sicuro o di rispondere alle richieste dei clienti
Notifica delle SVHC presenti negli articoli
I produttori e gli importatori devono notificare all'ECHA le sostanze elencate nell'elenco delle sostanze candidate presenti nei loro articoli, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
La sostanza è presente nei relativi articoli in una concentrazione superiore a 0.1% in peso.
La sostanza è presente in tali articoli pertinenti in quantità complessive superiori a una tonnellata all'anno.
Esenzioni
Vi sono due casi in cui la notifica non è richiesta:
Il produttore o l'importatore di un articolo può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alla sostanza durante le condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, incluso il suo smaltimento. In questi casi, i produttori e gli importatori forniranno al destinatario dell'articolo istruzioni appropriate.
La sostanza è già stata registrata da un produttore o importatore nell'UE per tale uso.
Termine
Le aziende devono effettuare la notifica entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco delle sostanze candidate.
Principi fondamentali
Una notifica deve riguardare una sola sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate. Se gli articoli contengono più di una sostanza dell'elenco delle sostanze candidate, è necessario presentare una notifica separata per ciascuna sostanza. Se più articoli contengono la stessa sostanza, è necessario includerli tutti in un'unica notifica.
Un articolo resta sempre un articolo. Il limite di attivazione 0.1% si applica a ciascun articolo all'interno di un oggetto assemblato o complesso.
Preparare il fascicolo di notifica, includendo l'identificazione della sostanza, la classificazione, il tonnellaggio, le informazioni sull'uso, ecc., e presentarlo all'ECHA tramite REACH-IT.
I produttori di articoli extra-UE possono nominare rappresentanti esclusivi per adempiere a tutti gli obblighi REACH degli importatori dei loro articoli nell'UE.
Comunicazione nella catena di approvvigionamento
Subito dopo l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate, i fornitori di articoli che contengono tale sostanza in una concentrazione superiore a 0.1% devono informare i propri clienti:
Si applica a tutti i fornitori di articoli che contengono più di 0.1% di qualsiasi sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate;
Richiede al fornitore di fornire ai destinatari dell'articolo informazioni sufficienti per consentirne l'uso sicuro. Come minimo, deve essere fornito il nome della sostanza;
Richiede al fornitore di fornire tali informazioni ai consumatori su richiesta, entro 45 giorni dalla data della richiesta, gratuitamente.
I nostri servizi
Servizio di rappresentante esclusivo (OR)
Servizio di conformità al REACH dell'UE per articoli di consumo
Servizio di registrazione per sostanze rilasciate intenzionalmente dagli articoli
Notifica delle SVHC all'ECHA
Rapporto di valutazione delle SVHC/Rapporto di conformità relativo alle SVHC
Formazione e consulenza
Per qualsiasi domanda al riguardo, non esitate a contattarci all'indirizzo customer@reach24h.com.
