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Proposta di semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): cosa devono sapere le imprese

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Notiziario: misure mirate di semplificazione dell'EUDR

Il 21, ora di Bruxelles, la Commissione europea ha proposto una proposta semplificata per il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR).

La revisione mira a ottimizzare il processo di conformità delle imprese soggette al controllo, ridurre significativamente i costi di conformità e diminuire l'onere relativo alla compilazione del sistema informativo e alle ispezioni amministrative, modificando le responsabilità e gli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente articolo combina le disposizioni semplificate di leggi e regolamenti per sistematizzare le principali modifiche normative e fornire indicazioni chiare alle imprese. 

L'EUDR introduce nuovi soggetti obbligati alla conformità

Operatore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che immette i prodotti interessati sul mercato dell'UE o esporta i prodotti interessati dall'UE nel corso di attività commerciali, come un produttore/importatore/esportatore nell'UE. 

La proposta di semplificazione introduce i concetti di operatori primari di piccole e micro dimensioni e di operatori a valle, sulla base della normativa originaria.

  • Operatori primari di piccole e micro dimensioni: qualsiasi persona fisica o impresa che immette per la prima volta sul mercato dell'UE prodotti soggetti al controllo (da essa prodotti o importati da altri Paesi) o esporta i propri prodotti al di fuori dell'UE, come i produttori/importatori/esportatori UE di piccole e micro dimensioni.

  • Operatori a valle: qualsiasi persona fisica o impresa che immette sul mercato o esporta prodotti per i quali sono state presentate dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate, come produttori/esportatori UE. 

L'EUDR semplifica le responsabilità in materia di conformità

I produttori/importatori/esportatori upstream di piccole e micro dimensioni non devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, ma devono soltanto presentare una dichiarazione semplificata una tantum per ottenere il contrassegno della dichiarazione; quando le informazioni pertinenti sul prodotto sono già presenti nella banca dati degli Stati membri, non è necessaria alcuna operazione nel sistema informativo;

I produttori/esportatori/distributori/commercianti UE a valle non devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) duplicata, ma devono soltanto registrare un account nel sistema informativo e fare riferimento nel sistema alla DDS esistente del prodotto.

Posticipo dell'attuazione

L'attuazione obbligatoria dell'EUDR per le piccole e micro imprese nell'UE è stata posticipata a 30 dicembre 2026, mentre il termine di attuazione obbligatoria per le imprese medie e grandi resta 30 dicembre 2025. 

Si noti che, qualora la proposta non venga approvata, il termine di attuazione obbligatoria resterà quello previsto dalla normativa originaria.

Impatto sulle imprese

Se siete esportatori che riforniscono il mercato dell'UE e il vostro cliente UE (importatore) è qualificato come piccola o micro impresa, il flusso di lavoro relativo alla dovuta diligenza sarà semplificato, offrendo tempo aggiuntivo per preparare le informazioni necessarie sulla conformità della catena di approvvigionamento.

Se siete esportatori il cui cliente UE è un'impresa di medie o grandi dimensioni, la proposta offre un periodo di tolleranza di sei mesi per l'applicazione. Tuttavia, è essenziale completare quanto prima la dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento per evitare possibili interruzioni, rischi di non conformità o sanzioni. 

Prossimi passi

Il Parlamento europeo e il Consiglio discuteranno la semplificazione dell'EUDR proposta dalla Commissione e adotteranno formalmente le modifiche entro 30 dicembre 2025.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio respingeranno la proposta di semplificazione, l'EUDR resterà in vigore secondo il calendario previsto. 

Conclusione

Nonostante le favorevoli proposte di semplificazione riducano significativamente i costi di conformità, le imprese esportatrici nazionali devono comunque gestire proattivamente la tracciabilità della catena di approvvigionamento per garantire la completa integrità dei dati della catena di approvvigionamento. Solo garantendo lo status di prodotto "a deforestazione zero" all'origine, tali imprese possono assicurarsi realmente un accesso continuo e agevole al mercato dell'UE.