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Informazioni sull’EUDR: guida al regolamento dell’UE sui prodotti a deforestazione zero

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Panoramica

Il regolamento UE sulla deforestazione, Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, denominato EUDR, è una politica chiave del «Green Deal europeo» per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità.

L’EUDR mira a ridurre il rischio che prodotti legati alla deforestazione o al degrado forestale entrino nel mercato dell’UE o vengano esportati da esso. Al contempo, intende stimolare la domanda e il commercio di materie prime legali e «a deforestazione zero» all’interno dell’UE. Questa iniziativa è volta a contrastare la distruzione delle foreste a livello globale e a regolamentare la sostenibilità delle catene di approvvigionamento, riducendo così le emissioni di gas serra, arginando la perdita di biodiversità e promuovendo la transizione verde delle catene di approvvigionamento globali.

Secondo il regolamento, qualsiasi operatore o commerciante che immetta sul mercato dell’UE materie prime regolamentate e i relativi prodotti derivati, o che li esporti dall’UE, deve dimostrare che la produzione dei propri prodotti non ha causato deforestazione o degrado forestale e che è conforme alla legge.


attuazione dell’EUDR

Prodotti regolamentati dall’EUDR

La pubblicazione dell’EUDR sostituisce il precedente regolamento UE sul legno (EUTR). Basandosi sui controlli del legname previsti dall’EUTR, il campo di applicazione dell’EUDR è stato ampliato fino a comprendere sette principali categorie di materie prime: bovini, caffè, cacao, palma da olio, soia, legno e gomma, insieme ai relativi prodotti derivati (ad es. cioccolato, pneumatici e acido stearico). 

L’allegato I del regolamento elenca i nomi delle materie prime controllate (compresi i prodotti derivati) e i corrispondenti codici HS, facilitando una regolamentazione precisa.

È opportuno notare che i prodotti non elencati nell’allegato I del regolamento non sono soggetti a controllo, anche se contengono materie prime regolamentate. Ad esempio, il sapone, che contiene olio di palma (una materia prima regolamentata), non è disciplinato dall’EUDR perché il sapone non è elencato nell’allegato I.


prodotti regolamentati dall’EUDR

 

Entità regolamentate

Le imprese nell’UE che producono, importano, esportano o vendono tali materie prime regolamentate e i relativi prodotti derivati devono conformarsi alla normativa dell’UE sui prodotti a deforestazione zero, assumendo tre ruoli chiave:

Direttamente regolamentate dall’EUDR: imprese con sede nell’UE

L’EUDR disciplina direttamente le entità nell’UE che si occupano della produzione, dell’importazione, dell’esportazione e della vendita di merci regolamentate (e dei relativi derivati). Queste comprendono principalmente due tipi di ruoli, ciascuno con chiari obblighi di conformità:

Produttori/importatori/esportatori: la «prima linea di difesa» per l’accesso al mercato

Queste entità sono imprese nell’UE che immettono per la prima volta merci regolamentate sul mercato dell’UE (ad es. produttori con sede nell’UE o importatori che introducono merci da Paesi terzi) oppure che esportano per la prima volta merci dall’UE verso altre regioni. Sono definite giuridicamente «operatori». Tra gli esempi figurano:

  • Importatori dell’UE che importano olio di palma dall’Indonesia per la lavorazione alimentare;

  • Produttori che trasformano la palma da olio in acido stearico (una materia prima chimica) in Belgio;

  • Esportatori dell’UE che esportano pneumatici in gomma prodotti nell’UE verso i mercati del Sud America.

Le loro responsabilità principali sono:

  • Garantire che le merci che entrano nel mercato dell’UE o ne escono soddisfino i requisiti di produzione «a deforestazione zero» e legale;

  • Condurre il completamento della due diligence sull’intera catena per i prodotti, generando e presentando le dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS);

  • In quanto entità responsabile al punto di ingresso della catena di approvvigionamento, assumere i principali obblighi di verifica della conformità dei prodotti.

Distributori/commercianti: «tutori della conformità» nella circolazione della catena di approvvigionamento

L’EUDR disciplina direttamente le imprese coinvolte nelle transazioni secondarie e successive all’interno della catena di approvvigionamento dell’UE, dopo che le merci sono state immesse sul mercato dell’UE da produttori/importatori. Sono definite giuridicamente «commercianti». Tra gli esempi figurano:

  • Società commerciali che acquistano chicchi di caffè da importatori francesi e li distribuiscono a catene di caffetterie in tutta l’UE;

  • Distributori regionali che acquistano all’ingrosso materie prime di gomma prodotte in Germania e le forniscono a fabbriche di pneumatici in Italia;

  • Commercianti di prodotti chimici che rivendono acido stearico (derivato dall’olio di palma) a fabbriche di cosmetici in Spagna.

Le loro responsabilità principali si concentrano su:

  • Verificare se i prodotti a monte sono stati sottoposti a due diligence e confermare la conformità delle merci in circolazione;

  • Conservare correttamente le informazioni sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento per garantire la tracciabilità delle merci in circolazione all’interno dell’UE;

  • Trasmettere le informazioni sulla conformità agli operatori a valle (ad esempio, i numeri DDS e i relativi certificati) per creare un circuito chiuso di conformità della catena di approvvigionamento.

Regolamentati indirettamente dall’EUDR: fornitori non UE

Sebbene l’ambito di applicazione diretto dell’EUDR sia limitato alle imprese con sede nell’UE, a causa dei rigorosi requisiti di tracciabilità della catena di approvvigionamento, i fornitori non UE (ad esempio, imprese cinesi del settore chimico e alimentare che esportano nell’UE merci soggette alla normativa) sono “entità regolamentate indirettamente” e devono assumersi le necessarie responsabilità di cooperazione. Per adempiere ai propri obblighi di conformità, i produttori/importatori con sede nell’UE estenderanno a monte l’onere della prova relativo alla due diligence, richiedendo ai fornitori non UE di fornire le informazioni pertinenti.

Esempi:

(1) Quando un’impresa chimica cinese esporta acido stearico (prodotto a partire dall’olio di palma) nell’UE, gli importatori dell’UE le richiederanno di fornire certificati attestanti che l’olio di palma è “a deforestazione zero” e “prodotto legalmente” (compresi i documenti di approvazione ambientale relativi al processo produttivo, ecc.);
(2) Gli esportatori cinesi di chicchi di caffè grezzi devono presentare ai clienti dell’UE certificati attestanti l’assenza di deforestazione e la legalità della produzione nelle piantagioni di caffè (compresi i registri locali di conformità in materia di lavoro, ecc.). 

Se i fornitori non UE non soddisfano i requisiti sopra indicati, le imprese con sede nell’UE non potranno completare la verifica di conformità EUDR, saranno costrette a interrompere la cooperazione e, in ultima analisi, le merci perderanno l’accesso al mercato dell’UE.

Rappresentanti autorizzati: “esecutori di supporto” nei processi di conformità

I produttori/importatori e i distributori con sede nell’UE possono nominare per iscritto persone fisiche o persone giuridiche con sede nell’UE in qualità di rappresentanti autorizzati, per assisterli nel completamento degli adempimenti di conformità. Ai sensi del regolamento, la funzione principale dei rappresentanti autorizzati è fornire supporto tecnico, principalmente presentando per loro conto le Dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS) nei sistemi ufficiali.

È opportuno chiarire che i rappresentanti autorizzati non sono soggetti alla regolamentazione EUDR e non assumono la responsabilità ultima della conformità dei prodotti; le responsabilità pertinenti restano in capo alle imprese committenti con sede nell’UE. 

La controllata irlandese di REACH24H, grazie alle proprie qualifiche professionali e alle capacità di assistenza localizzate, può aiutare le imprese con sede nell’UE a ridurre efficacemente i rischi operativi nei processi di conformità e ad accelerare i progressi in materia di conformità.

Requisiti di conformità del regolamento dell’UE sui prodotti a deforestazione zero

Ai sensi dell’articolo 3, i prodotti devono soddisfare tre condizioni per poter entrare nel mercato dell’UE o essere esportati dall’UE.

  • A deforestazione zero: il terreno utilizzato per il prodotto non è stato soggetto a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;

  • Prodotti legalmente: sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del Paese di produzione, compresi i diritti di utilizzo del terreno, la tutela ambientale, i diritti dei lavoratori e i diritti umani (in particolare i diritti dei popoli indigeni al consenso libero, previo e informato);

  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza completa: è necessario raccogliere informazioni, valutare i rischi e garantire che i prodotti siano “a deforestazione zero” e “prodotti legalmente”. Successivamente, è necessario presentare online un’apposita “Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)” tramite il sistema informativo dell’UE. La dichiarazione richiede dati fondamentali, tra cui il tipo di attività, le informazioni sull’impresa, i dettagli del prodotto e le coordinate di geolocalizzazione dell’origine.


requisito di conformità EUDR

I nostri servizi

  • Consulenza sul regolamento EUDR

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  • Tracciabilità dei prodotti EUDR e due diligence della catena di approvvigionamento

  • Rappresentante autorizzato EUDR

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  • Consulenza/assistenza per la certificazione forestale FSC

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