
Informazioni sull’EUDR: guida al regolamento dell’UE sui prodotti a deforestazione zero
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Panoramica
Il regolamento UE sulla deforestazione, Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, denominato EUDR, è una politica chiave del «Green Deal europeo» per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità.
L’EUDR mira a ridurre il rischio che prodotti legati alla deforestazione o al degrado forestale entrino nel mercato dell’UE o vengano esportati da esso. Al contempo, intende stimolare la domanda e il commercio di materie prime legali e «a deforestazione zero» all’interno dell’UE. Questa iniziativa è volta a contrastare la distruzione delle foreste a livello globale e a regolamentare la sostenibilità delle catene di approvvigionamento, riducendo così le emissioni di gas serra, arginando la perdita di biodiversità e promuovendo la transizione verde delle catene di approvvigionamento globali.
Secondo il regolamento, qualsiasi operatore o commerciante che immetta sul mercato dell’UE materie prime regolamentate e i relativi prodotti derivati, o che li esporti dall’UE, deve dimostrare che la produzione dei propri prodotti non ha causato deforestazione o degrado forestale e che è conforme alla legge.

Prodotti regolamentati dall’EUDR
La pubblicazione dell’EUDR sostituisce il precedente regolamento UE sul legno (EUTR). Basandosi sui controlli del legname previsti dall’EUTR, il campo di applicazione dell’EUDR è stato ampliato fino a comprendere sette principali categorie di materie prime: bovini, caffè, cacao, palma da olio, soia, legno e gomma, insieme ai relativi prodotti derivati (ad es. cioccolato, pneumatici e acido stearico).
L’allegato I del regolamento elenca i nomi delle materie prime controllate (compresi i prodotti derivati) e i corrispondenti codici HS, facilitando una regolamentazione precisa.
È opportuno notare che i prodotti non elencati nell’allegato I del regolamento non sono soggetti a controllo, anche se contengono materie prime regolamentate. Ad esempio, il sapone, che contiene olio di palma (una materia prima regolamentata), non è disciplinato dall’EUDR perché il sapone non è elencato nell’allegato I.

Entità regolamentate
Le imprese nell’UE che producono, importano, esportano o vendono tali materie prime regolamentate e i relativi prodotti derivati devono conformarsi alla normativa dell’UE sui prodotti a deforestazione zero, assumendo tre ruoli chiave:
Direttamente regolamentate dall’EUDR: imprese con sede nell’UE
L’EUDR disciplina direttamente le entità nell’UE che si occupano della produzione, dell’importazione, dell’esportazione e della vendita di merci regolamentate (e dei relativi derivati). Queste comprendono principalmente due tipi di ruoli, ciascuno con chiari obblighi di conformità:
Produttori/importatori/esportatori: la «prima linea di difesa» per l’accesso al mercato
Queste entità sono imprese nell’UE che immettono per la prima volta merci regolamentate sul mercato dell’UE (ad es. produttori con sede nell’UE o importatori che introducono merci da Paesi terzi) oppure che esportano per la prima volta merci dall’UE verso altre regioni. Sono definite giuridicamente «operatori». Tra gli esempi figurano:
Importatori dell’UE che importano olio di palma dall’Indonesia per la lavorazione alimentare;
Produttori che trasformano la palma da olio in acido stearico (una materia prima chimica) in Belgio;
Esportatori dell’UE che esportano pneumatici in gomma prodotti nell’UE verso i mercati del Sud America.
Le loro responsabilità principali sono:
Garantire che le merci che entrano nel mercato dell’UE o ne escono soddisfino i requisiti di produzione «a deforestazione zero» e legale;
Condurre il completamento della due diligence sull’intera catena per i prodotti, generando e presentando le dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS);
In quanto entità responsabile al punto di ingresso della catena di approvvigionamento, assumere i principali obblighi di verifica della conformità dei prodotti.
Distributori/commercianti: «tutori della conformità» nella circolazione della catena di approvvigionamento
L’EUDR disciplina direttamente le imprese coinvolte nelle transazioni secondarie e successive all’interno della catena di approvvigionamento dell’UE, dopo che le merci sono state immesse sul mercato dell’UE da produttori/importatori. Sono definite giuridicamente «commercianti». Tra gli esempi figurano:
Società commerciali che acquistano chicchi di caffè da importatori francesi e li distribuiscono a catene di caffetterie in tutta l’UE;
Distributori regionali che acquistano all’ingrosso materie prime di gomma prodotte in Germania e le forniscono a fabbriche di pneumatici in Italia;
Commercianti di prodotti chimici che rivendono acido stearico (derivato dall’olio di palma) a fabbriche di cosmetici in Spagna.
Le loro responsabilità principali si concentrano su:
Verificare se i prodotti a monte sono stati sottoposti a due diligence e confermare la conformità delle merci in circolazione;
Conservare correttamente le informazioni sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento per garantire la tracciabilità delle merci in circolazione all’interno dell’UE;
Trasmettere le informazioni sulla conformità agli operatori a valle (ad esempio, i numeri DDS e i relativi certificati) per creare un circuito chiuso di conformità della catena di approvvigionamento.
Regolamentati indirettamente dall’EUDR: fornitori non UE
Sebbene l’ambito di applicazione diretto dell’EUDR sia limitato alle imprese con sede nell’UE, a causa dei rigorosi requisiti di tracciabilità della catena di approvvigionamento, i fornitori non UE (ad esempio, imprese cinesi del settore chimico e alimentare che esportano nell’UE merci soggette alla normativa) sono “entità regolamentate indirettamente” e devono assumersi le necessarie responsabilità di cooperazione. Per adempiere ai propri obblighi di conformità, i produttori/importatori con sede nell’UE estenderanno a monte l’onere della prova relativo alla due diligence, richiedendo ai fornitori non UE di fornire le informazioni pertinenti.
Esempi:
(1) Quando un’impresa chimica cinese esporta acido stearico (prodotto a partire dall’olio di palma) nell’UE, gli importatori dell’UE le richiederanno di fornire certificati attestanti che l’olio di palma è “a deforestazione zero” e “prodotto legalmente” (compresi i documenti di approvazione ambientale relativi al processo produttivo, ecc.);
(2) Gli esportatori cinesi di chicchi di caffè grezzi devono presentare ai clienti dell’UE certificati attestanti l’assenza di deforestazione e la legalità della produzione nelle piantagioni di caffè (compresi i registri locali di conformità in materia di lavoro, ecc.).
Se i fornitori non UE non soddisfano i requisiti sopra indicati, le imprese con sede nell’UE non potranno completare la verifica di conformità EUDR, saranno costrette a interrompere la cooperazione e, in ultima analisi, le merci perderanno l’accesso al mercato dell’UE.
Rappresentanti autorizzati: “esecutori di supporto” nei processi di conformità
I produttori/importatori e i distributori con sede nell’UE possono nominare per iscritto persone fisiche o persone giuridiche con sede nell’UE in qualità di rappresentanti autorizzati, per assisterli nel completamento degli adempimenti di conformità. Ai sensi del regolamento, la funzione principale dei rappresentanti autorizzati è fornire supporto tecnico, principalmente presentando per loro conto le Dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS) nei sistemi ufficiali.
È opportuno chiarire che i rappresentanti autorizzati non sono soggetti alla regolamentazione EUDR e non assumono la responsabilità ultima della conformità dei prodotti; le responsabilità pertinenti restano in capo alle imprese committenti con sede nell’UE.
La controllata irlandese di REACH24H, grazie alle proprie qualifiche professionali e alle capacità di assistenza localizzate, può aiutare le imprese con sede nell’UE a ridurre efficacemente i rischi operativi nei processi di conformità e ad accelerare i progressi in materia di conformità.
Requisiti di conformità del regolamento dell’UE sui prodotti a deforestazione zero
Ai sensi dell’articolo 3, i prodotti devono soddisfare tre condizioni per poter entrare nel mercato dell’UE o essere esportati dall’UE.
A deforestazione zero: il terreno utilizzato per il prodotto non è stato soggetto a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
Prodotti legalmente: sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del Paese di produzione, compresi i diritti di utilizzo del terreno, la tutela ambientale, i diritti dei lavoratori e i diritti umani (in particolare i diritti dei popoli indigeni al consenso libero, previo e informato);
Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza completa: è necessario raccogliere informazioni, valutare i rischi e garantire che i prodotti siano “a deforestazione zero” e “prodotti legalmente”. Successivamente, è necessario presentare online un’apposita “Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)” tramite il sistema informativo dell’UE. La dichiarazione richiede dati fondamentali, tra cui il tipo di attività, le informazioni sull’impresa, i dettagli del prodotto e le coordinate di geolocalizzazione dell’origine.

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