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Sostenibilità

Costi di conformità EUDR ridotti del 75%: misure di semplificazione per ruolo

Aggiornato il

L’UE ha pubblicato diversi documenti chiave sul Regolamento dell’UE sulla deforestazione (EUDR), segnalando una significativa riduzione degli oneri: i funzionari prevedono che i costi annuali di conformità delle aziende diminuiranno di 75%.

Queste normative aggiornate affrontano direttamente la precedente difficoltà di conformità, in base alla quale le imprese erano soggette agli stessi obblighi indipendentemente dal loro ruolo nella catena di approvvigionamento. Nel nuovo quadro normativo, i requisiti di conformità sono ora graduati in base alla posizione e alle dimensioni dell’entità all’interno della catena di approvvigionamento, spostando l’attenzione dalla conformità generalizzata all’ottimizzazione mirata della catena di approvvigionamento.

Questa guida illustra in dettaglio gli obblighi semplificati e le misure applicabili a ciascun ruolo della catena di approvvigionamento ai sensi dell’EUDR, inclusi operatori a monte, operatori a valle, commercianti, fornitori non UE e rappresentanti autorizzati.

Operatori a monte – Il principale soggetto responsabile della conformità

Posizionamento fondamentale

Qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta per la prima volta sul mercato dell’UE prodotti soggetti all’EUDR o che li esporti dal mercato dell’UE, inclusi importatori, esportatori e produttori locali dell’UE.

Esclusioni esplicite: I consumatori finali (acquirenti individuali) e le società terze che forniscono servizi di stoccaggio all’estero, spedizione, sdoganamento e altri servizi. Tali entità non sono tenute a conformarsi all’EUDR.

Requisiti di conformità

  • Completare la dovuta diligenza sull’intera catena di approvvigionamento, presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) nel sistema informativo, ottenere un numero DDS e conservare i documenti pertinenti per cinque anni;

  • Trasmettere il numero DDS agli operatori a valle e ai commercianti;

  • Le grandi imprese sono tenute a riferire pubblicamente ogni anno sui propri sistemi di dovuta diligenza e sulle misure adottate per ridurre i rischi dei prodotti.

Operatori primari di piccole e micro dimensioni – Il principale soggetto responsabile della conformità

Posizionamento fondamentale

Le persone fisiche e le micro o piccole imprese situate in Paesi a basso rischio che coltivano, raccolgono o allevano prodotti soggetti all’EUDR sui propri terreni e successivamente li commercializzano o esportano nell’UE costituiscono una categoria di operatori a monte, come piccoli agricoltori o piccoli proprietari di aziende forestali.

Requisiti di conformità

  • Completare la dovuta diligenza sull’intera catena di approvvigionamento e presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo per ottenere un identificativo della dichiarazione;

  • Trasmettere gli identificativi della dichiarazione agli operatori a valle e ai commercianti.

Misure di semplificazione

  • I dati sulle informazioni geografiche possono essere semplificati e sostituiti dai codici postali;

  • La Commissione promuove l’interconnessione dei dati. Se le informazioni sui prodotti locali sono già presenti nelle banche dati degli Stati membri dell’UE e sono state sincronizzate con il sistema EUDR, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) possono accedere direttamente ai dati esistenti.

Operatori a valle – Fornitori di servizi conformi

Posizionamento fondamentale

Qualsiasi persona fisica o giuridica, come un impianto di trasformazione o produttore di prodotti, che utilizzi prodotti soggetti all’EUDR sottoposti a dovuta diligenza come materie prime per la trasformazione e la produzione secondaria e che successivamente immetta i nuovi prodotti sul mercato dell’UE o li esporti dal mercato dell’UE.

Requisiti di conformità

  • Le grandi imprese devono registrarsi nel sistema informativo;

  • Raccogliere e conservare per cinque anni il numero DDS/l’identificativo della dichiarazione e le informazioni di base relative ai fornitori.

Misure di semplificazione

Non sono più richieste la dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento né la presentazione di dichiarazioni di dovuta diligenza.

Commercianti – Entità conformi per la circolazione dei prodotti

Posizionamento fondamentale

Oltre agli operatori a monte e a valle, qualsiasi entità fisica, giuridica o associativa che fornisca/metta in circolazione prodotti soggetti all’EUDR sul mercato dell’UE, come i distributori all’interno dell’UE.

Requisiti di conformità

  • Le grandi imprese devono registrarsi nel sistema informativo;

  • Raccogliere e conservare per cinque anni il numero DDS/l’identificativo della dichiarazione e le informazioni di base relative ai fornitori.

Misure di semplificazione

Non sono più richieste la dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento né la presentazione di dichiarazioni di dovuta diligenza.

Fornitori non UE – Fornitori principali dei dati

Posizionamento fondamentale

L’entità stabilita in un Paese terzo che fornisce prodotti disciplinati dall’EUDR alle aziende operanti nell’UE è il principale fornitore delle informazioni sulla dovuta diligenza EUDR.

Attività di estensione della conformità

Sebbene i fornitori non UE non siano direttamente disciplinati dalla normativa, in base ai rigorosi requisiti di tracciabilità della catena di approvvigionamento, i fornitori assumono rilevanti responsabilità di coordinamento della conformità e collaborano fornendo un insieme completo di materiali giustificativi, comprese le coordinate geografiche della parcella, le prove dell’intera catena di approvvigionamento e i certificati di produzione legale rilasciati dal Paese di origine.

Rappresentante autorizzato – Consulente tecnico

Posizionamento fondamentale

Persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE che sono autorizzate per iscritto ad assistere nella gestione delle pertinenti questioni di conformità.

Occorre chiarire che il rappresentante autorizzato non è soggetto al controllo ai sensi dell'EUDR e non assume la responsabilità ultima della conformità dei prodotti; la relativa responsabilità rimane in capo alla società dell'UE che ha incaricato il rappresentante.

Misure di semplificazione

Le persone fisiche o le microimprese che svolgono attività di produzione e gestione in proprio possono incaricare il soggetto successivo nella loro catena di approvvigionamento (operatori a valle o commercianti non persone fisiche/microimprese) in qualità di «rappresentante autorizzato» affinché presenti per loro conto dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate.

In conclusione

Promemoria di REACH24H

La «semplificazione» prevista dall'EUDR non riduce gli standard di conformità. Sostituisce invece gli obblighi uniformi con requisiti commisurati al ruolo e alle dimensioni, garantendo che l'impegno richiesto per la conformità sia proporzionato alla posizione dell'entità nella catena di approvvigionamento.

Per le imprese, la chiave per la conformità all'EUDR consiste nell'identificare il proprio ruolo nella catena di approvvigionamento e nell'applicare i requisiti corrispondenti, né più né meno.

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I nostri esperti di normativa sono pronti ad aiutarvi a orientarvi tra i requisiti di conformità dell'EUDR e a individuare le misure di semplificazione applicabili al vostro ruolo aziendale.

E-mail: customer@reach24h.com