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Decodificare le nuove regole per la denominazione degli alimenti: guida allo standard di etichettatura 2025 e alle misure amministrative

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"Tè oolong alla pesca bianca" sanzionato perché non conteneva alcuna pesca bianca. "Bevanda a base di latte acido": latte fermentato o semplicemente una bevanda? Le "polpette di manzo" sono risultate costituite principalmente da carne di maiale. Queste ricorrenti controversie sulla denominazione dei prodotti alimentari sottolineano la fondamentale importanza della conformità normativa in questo ambito.

Pubblicato a marzo 2025, lo Standard nazionale di sicurezza alimentare — Regole generali per l’etichettatura degli alimenti preimballati (GB 7718-2025) e le Misure amministrative per la supervisione dell’etichettatura degli alimenti (Ordinanza n. 100) introducono un quadro normativo significativamente più rigoroso per la denominazione degli alimenti convenzionali. Entrambe le normative entreranno in vigore il 16 marzo 2027, sostituendo l’attuale standard GB 7718-2011. Le imprese hanno tempo fino a tale data per raggiungere la piena conformità.

Questo articolo esamina i nuovi requisiti normativi e fornisce un’analisi approfondita delle regole di denominazione applicabili agli alimenti convenzionali sotto i cinque profili seguenti.

Uso della denominazione preferita dell’attributo

  • La denominazione che indica la reale natura dell’alimento deve essere riportata in modo ben visibile sull’etichetta, in una posizione evidente.

  • La denominazione deve essere selezionata tra quelle specificate negli standard nazionali, negli standard di settore, negli standard locali o tra le denominazioni pubblicate in comunicati ufficiali delle autorità di regolamentazione.

  • La denominazione utilizzata non deve essere tale da poter essere fraintesa o generare confusione.

Considerazioni sull’uso di denominazioni nuove o coniate

  • Denominazioni quali "denominazioni coniate", "denominazioni di fantasia", "denominazioni traslitterate", "denominazioni colloquiali regionali" o "denominazioni commerciali" possono essere riportate sullo stesso pannello di presentazione della denominazione dell’attributo reale dell’alimento.

  • Qualora tale denominazione contenga testo o formulazioni suscettibili di indurre in errore i consumatori o di generare confusione riguardo alla reale natura dell’alimento, una dichiarazione esplicativa deve essere riportata nelle immediate vicinanze della denominazione dell’attributo, sullo stesso pannello di presentazione. Tale dichiarazione esplicativa deve essere presentata con caratteri e colore identici a quelli della denominazione dell’attributo e l’altezza dei caratteri non deve superare quella della denominazione dell’attributo.

Considerazioni sui casi in cui gli ingredienti sono richiamati nella denominazione dell’alimento

Qualora un ingrediente o un componente sia richiamato nella denominazione di un alimento, deve essere dichiarata la quantità di tale ingrediente o componente aggiunta oppure il suo contenuto nel prodotto finito.

Per gli alimenti fabbricati a partire da materie prime di origine animale, qualora la denominazione dell’alimento indichi la presenza di carne di bestiame, carne di pollame o prodotti di animali acquatici, tali materie prime devono costituire gli ingredienti principali dell’alimento.

  • Qualora la denominazione richiami una sola di tali materie prime, tutti gli ingredienti corrispondenti utilizzati nell’alimento devono derivare esclusivamente da quello specifico tipo di carne di bestiame, carne di pollame o prodotto di animale acquatico.

  • Qualora la denominazione richiami due o più di tali materie prime, le materie prime utilizzate devono essere elencate nella denominazione dell’alimento in ordine decrescente rispetto alla quantità aggiunta.

Per gli alimenti fabbricati a partire da materie prime di origine vegetale e destinati a imitare o assomigliare ad alimenti di origine animale, la denominazione dell’alimento deve essere preceduta da o includere indicazioni quali "Imitazione", "A base vegetale", "Vegetariano" o "[Nome della pianta]."

Considerazioni sull’uso di aromi e potenziatori di aroma

  • Qualora un alimento non contenga una quantità aggiunta di un determinato ingrediente, il cui aroma derivi esclusivamente dall’uso di aromi o potenziatori di aroma, e qualora tale aroma sia richiamato nella denominazione dell’alimento, la denominazione deve essere preceduta da o includere indicazioni quali "All’aroma di [aroma]" o "Gusto [aroma]."

  • Qualora l’aroma di un determinato ingrediente o alimento derivi esclusivamente dall’uso di aromi o potenziatori di aroma, sono consentite esclusivamente rappresentazioni grafiche diverse da fotografie dell’ingrediente o alimento effettivamente richiamato. Qualsiasi rappresentazione grafica di questo tipo deve essere accompagnata, nelle immediate vicinanze, da una dicitura ben visibile quale "Immagine a solo scopo di riferimento dell’aroma."

Pratiche vietate

L’etichettatura degli alimenti non deve includere alcuno dei seguenti elementi:

  • Indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di malattie;

  • Descrizioni false, ingannevoli, fuorvianti o esagerate;

  • Contenuti contrari al consenso scientifico, all’ordine pubblico e al buon costume, o che promuovano superstizioni feudali;

  • Indicazioni quali "Fornitura speciale", "Fornitura esclusiva" o "Fornitura interna" destinate agli organi del Partito o governativi o alle forze armate;

  • Qualsiasi altro contenuto vietato da leggi, regolamenti, norme o standard nazionali di sicurezza alimentare;

  • Indicazioni di benefici o funzioni salutistiche — esplicite o implicite — sulle etichette di alimenti diversi dagli alimenti salutistici;

  • Dichiarazioni che affermino o implichino l’idoneità al consumo da parte di minori, in assenza di una base giuridica prevista da leggi, regolamenti, norme, standard nazionali di sicurezza alimentare o standard di settore, qualora tali dichiarazioni ingannino o inducano in errore i consumatori.

Raccomandazione di REACH24H

In quanto principale strumento di comunicazione delle informazioni sul prodotto ai consumatori, la denominazione dell’alimento deve comunicare accuratamente le caratteristiche fondamentali e la composizione degli ingredienti del prodotto, rispettando rigorosamente tutti i requisiti normativi applicabili.

Promemoria di REACH24H

A giugno 2026, GB 7718-2011 resta lo standard giuridicamente vincolante. GB 7718-2025 e le Misure amministrative per la supervisione dell’etichettatura degli alimenti entreranno ufficialmente in vigore il 16 marzo 2027. Si consiglia alle imprese di utilizzare l’attuale periodo di transizione di due anni (marzo 2025 – marzo 2027) per riesaminare e aggiornare di conseguenza le proprie pratiche di etichettatura. Una conformità proattiva fin d’ora contribuirà a evitare costi di riformulazione dell’ultimo minuto e rischi di enforcement quando le nuove regole diventeranno obbligatorie.

Raccomandiamo ai produttori di alimenti di adottare le seguenti misure durante il periodo di transizione:

  1. Verificare le denominazioni dei prodotti esistenti rispetto alle nuove regole di denominazione — individuare eventuali prodotti le cui denominazioni potrebbero non essere conformi ai sensi di GB 7718-2025;

  2. Riesaminare le pratiche di dichiarazione degli ingredienti — assicurarsi che ogni ingrediente richiamato nella denominazione di un prodotto sia supportato da adeguate dichiarazioni quantitative e dalla verifica dell’ingrediente principale;

  3. Aggiornare gradualmente la grafica delle etichette e gli imballaggi per evitare interruzioni della catena di approvvigionamento, dando priorità ai prodotti più vicini alla scadenza per la conformità;

  4. Monitorare le tendenze relative ai controlli — le autorità di regolamentazione potrebbero iniziare a emanare orientamenti e a svolgere ispezioni prima della scadenza di marzo 2027.

Riferimenti normativi

1. Legge sulla sicurezza alimentare della Repubblica Popolare Cinese

2. Regolamento di attuazione della Legge sulla sicurezza alimentare della Repubblica Popolare Cinese

3. Misure amministrative per la supervisione dell’etichettatura degli alimenti (Ordinanza n. 100 dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato)

4. Standard nazionale di sicurezza alimentare — Regole generali per l’etichettatura degli alimenti preimballati (GB 7718-2011)Attualmente in vigore; sarà sostituito da GB 7718-2025 il 16 marzo 2027

5. Standard nazionale di sicurezza alimentare — Regole generali per l’etichettatura degli alimenti preimballati (GB 7718-2025)In vigore da 16 marzo 2027

Non sai da dove iniziare? I nostri esperti di regolamentazione sono pronti ad aiutarti.
E-mail: customer@reach24h.com

REACH24H Food Compliance Team

Scritto da

REACH24H Food Compliance Team

REACH24H

Fondato nel 2009, il team per la conformità alimentare di REACH24H Consulting Group fornisce servizi di consulenza integrati per l’accesso ai mercati in tutto il mondo. Abbiamo aiutato con successo migliaia di aziende alimentari a raggiungere i loro mercati di riferimento e siamo il fornitore designato di servizi normativi per ambasciate, consolati e associazioni imprenditoriali. Il team offre competenze all’avanguardia nel settore, ampie risorse globali e supporto alla conformità lungo l’intera filiera, dalle fasi a monte a quelle a valle.