
Divieto dell’uso del TPO nell’UE: cosa devono sapere i produttori di cosmetici
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Panoramica: divieto UE del TPO
A partire dal 1 settembre 2025, l’uso del TPO (ossido di trimetilbenzoil-difenilfosfina) nei cosmetici è ufficialmente vietato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici dell’UE. I prodotti contenenti TPO non possono più essere immessi sul mercato dell’UE né continuare a essere forniti, trasferiti o altrimenti messi a disposizione nell’UE, comprese le scorte esistenti già sugli scaffali.
Ciò fa seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/877, che modifica l’allegato II (sostanze vietate) e l’allegato III (sostanze soggette a restrizioni) del regolamento sui prodotti cosmetici per allinearli alle classificazioni più recenti ai sensi del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Il TPO, ora classificato come sostanza tossica per la riproduzione CMR di categoria 1B, è stato pertanto aggiunto all’elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici.
Che cos’è il TPO?
Il TPO (ossido di (2,4,6-trimetilbenzoil)difenilfosfina) è un fotoiniziatore ampiamente utilizzato, comunemente presente nei prodotti per unghie in gel a polimerizzazione UV e in altre applicazioni professionali. Sebbene efficace nel migliorare le prestazioni e la durabilità della polimerizzazione, il TPO è stato riclassificato nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/197 come sostanza CMR 1B, il che significa che presenta potenziali rischi di tossicità per la riproduzione.
Ai sensi dell’articolo 15(2) del regolamento sui prodotti cosmetici, qualsiasi sostanza classificata come CMR di categoria 1A o 1B è automaticamente vietata nei cosmetici, salvo concessione di una deroga specifica. Per il TPO non è stata presentata alcuna richiesta di deroga prima dell’adozione del Regolamento (UE) 2025/877, rendendo il divieto obbligatorio e immediato.
Attuazione e principali chiarimenti sul divieto del TPO
La Commissione europea ha pubblicato un documento di domande e risposte il 7 agosto 2025, per rispondere alle domande degli stakeholder del settore. Di seguito i principali punti:
- Base giuridica del divieto del TPO nei prodotti cosmetici
Il divieto del TPO si basa direttamente sull’articolo 15(2) del Regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta automaticamente le sostanze CMR salvo approvazione di una deroga, subordinata al soddisfacimento delle condizioni specifiche previste dal regolamento.
- Nessun periodo di esaurimento delle scorte o di utilizzo
Non è previsto alcun periodo transitorio o di esaurimento delle scorte. A partire dal 1 settembre 2025, devono cessare tutte le attività di commercializzazione, fornitura e uso professionale dei cosmetici contenenti TPO, compresi i prodotti legalmente immessi sul mercato prima di tale data.
- Impatto sugli utilizzatori professionali
Anche gli utilizzatori professionali, come onicotecnici e saloni di bellezza, sono soggetti al divieto. L’utilizzo di un prodotto contenente TPO sui clienti costituisce una «messa a disposizione sul mercato» ed è pertanto vietato, indipendentemente dalla data di acquisto del prodotto.
- Confronto con il divieto REACH sulle microplastiche
A differenza delle restrizioni REACH sulle microplastiche, che consentono periodi transitori basati su considerazioni socioeconomiche e tecniche, il regolamento sui prodotti cosmetici non prevede tale flessibilità. Il suo obiettivo principale è proteggere la salute umana; pertanto, i divieti relativi alle sostanze CMR si applicano immediatamente, salvo deroga.
I precedenti pareri del SCCS non sono più validi
Nel suo parere del 2015 (SCCS/1558/15), il SCCS ha concluso che, a determinate condizioni, il TPO è sicuro per l’uso a concentrazioni fino a 5% in alcuni smalti professionali per unghie a polimerizzazione UV.
Tuttavia, tale valutazione precede la decisione di riclassificare il TPO come sostanza CMR 1B. Una volta entrata in vigore la classificazione CMR 1A/1B, il precedente parere del SCCS non è più applicabile, salvo che venga effettuata una nuova valutazione sulla base di una nuova domanda ai sensi della sezione 15(2).
Raccomandazioni di conformità per il settore
Per conformarsi al regolamento UE sui prodotti cosmetici, le aziende e i professionisti dovrebbero:
Cessare la vendita, la fornitura e l’uso professionale dei prodotti contenenti TPO entro il 1 settembre 2025;
Sgomberare e ritirare le relative scorte dagli ambienti professionali;
Consultare i fornitori per individuare prodotti alternativi conformi;
Prestare tempestivamente molta attenzione agli sviluppi normativi: le discussioni relative al TPO sono state avviate a livello di gruppo di lavoro nel marzo 2024.
Prospettive future
La Commissione europea ha riconosciuto che l’attuale regolamento sui prodotti cosmetici offre una flessibilità limitata alle piccole e medie imprese (PMI) che si trovano ad affrontare divieti improvvisi relativi agli ingredienti. Sono già in discussione proposte per rivedere e modernizzare il regolamento, migliorando la prevedibilità e la partecipazione degli stakeholder. Fino all’adozione di nuove norme da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l’applicazione continuerà secondo l’attuale quadro giuridico.
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