
La CGUE conferma l’annullamento della classificazione del biossido di titanio come cancerogeno
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Sintesi delle notizie
Il 1 agosto 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso una sentenza storica, confermando la precedente decisione del Tribunale dell’Unione europea di annullare la classificazione di alcune forme in polvere del diossido di titanio (TiO₂) come cancerogeno. Questa decisione definitiva ha implicazioni significative per l’industria chimica e per il futuro delle pratiche normative all’interno dell’Unione europea.
Dalla proposta francese alla classificazione dell’UE
Nel 2016, l’Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria sul lavoro (ANSES) ha proposto per la prima volta di classificare il diossido di titanio come cancerogeno per inalazione. Successivamente, il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha sostenuto tale proposta. Sulla base di queste raccomandazioni, la Commissione europea ha adottato un regolamento nel 2019, classificando le forme in polvere del diossido di titanio contenenti 1% o più di particelle con un diametro pari o inferiore a 10 micrometri come “cancerogeno sospetto per l’uomo” (categoria di cancerogenicità 2). I prodotti contenenti tali sostanze dovevano riportare l’etichetta con l’indicazione di pericolo “H351 (inalazione)”.
Opposizione dell’industria e vittoria iniziale presso il Tribunale
La classificazione ha suscitato una forte opposizione da parte dei produttori, importatori e utilizzatori a valle di diossido di titanio, i quali sostenevano che la decisione non disponesse di una base scientifica sufficiente. Hanno presentato un ricorso presso il Tribunale dell’Unione europea.
Il 23 novembre 2022, il Tribunale ha emesso una sentenza fondamentale che annullava la decisione della Commissione europea sulla classificazione. Il Tribunale ha stabilito che la Commissione aveva commesso un “errore manifesto” nella valutazione degli studi scientifici alla base della classificazione e non aveva fornito una motivazione sufficiente. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la classificazione non era conforme al principio fondamentale previsto dal regolamento CLP (regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio), secondo cui un pericolo deve essere una “proprietà intrinseca” della sostanza.
Sentenza definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea
La Commissione europea e il governo francese hanno impugnato la decisione del Tribunale. Tuttavia, nella sentenza definitiva del 1 agosto 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto tali impugnazioni, confermando fermamente la sentenza del Tribunale.
La decisione della CGUE si è concentrata sui seguenti punti fondamentali:
Conferma dell’“errore manifesto”
La CGUE ha concordato con il Tribunale sul fatto che la Commissione europea non avesse considerato sufficientemente tutti i fattori rilevanti nella valutazione delle prove scientifiche, dando luogo a un “errore manifesto”. La Corte ha sottolineato l’obbligo della Commissione di effettuare una valutazione completa e affidabile di tutte le prove scientifiche nell’adottare decisioni di classificazione così significative.
Riaffermazione del principio della “proprietà intrinseca”
La CGUE ha confermato l’argomentazione del Tribunale secondo cui la classificazione del diossido di titanio non soddisfaceva il principio della “proprietà intrinseca”. La Corte ha chiarito che, se il pericolo di una sostanza è legato esclusivamente al suo specifico stato fisico (ad esempio, la forma in polvere), anziché alle sue proprietà chimiche intrinseche, non può essere considerato una “proprietà intrinseca”. Questo principio chiarisce la distinzione tra il pericolo intrinseco di una sostanza e i rischi derivanti da specifiche condizioni di esposizione.
Implicazioni di ampia portata della sentenza
Questa sentenza definitiva ha implicazioni favorevoli per numerosi settori, tra cui quello chimico, dei rivestimenti, alimentare, dei giocattoli, farmaceutico e cosmetico. Ciò significa che i prodotti in polvere contenenti specifiche dimensioni delle particelle di diossido di titanio non saranno più soggetti all’etichettatura obbligatoria come cancerogeni, riducendo così i costi di conformità, operativi e promozionali per le imprese interessate.
Ancora più importante, la decisione stabilisce un significativo precedente normativo per il futuro della regolamentazione delle sostanze chimiche nell’UE. Essa stabilisce che, anche in presenza di incertezza scientifica, le decisioni normative devono basarsi su prove sufficienti, essere supportate da una motivazione trasparente e poter superare un rigoroso controllo giurisdizionale.
Tuttavia, l’industria deve rimanere vigile. Sebbene l’attuale classificazione come cancerogeno sia stata annullata, ciò non significa che il diossido di titanio possa essere utilizzato senza restrizioni. Le aziende devono continuare a effettuare valutazioni dei rischi per la salute nell’ambito dei quadri normativi vigenti, come REACH. Se in futuro emergessero nuove prove scientifiche più solide, la Francia o l’ECHA potrebbero proporre una riclassificazione. Pertanto, i professionisti dovrebbero prestare attenzione alle future valutazioni scientifiche e agli sviluppi normativi.
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