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Disinfettanti e biocidi

L’UE propone il mancato rinnovo della cipermetrina per i preservanti del legno PT8 ai sensi del BPR

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Notizie in breve

Recentemente, la Commissione europea ha presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) una notifica relativa a misure commerciali e ha pubblicato un progetto di decisione di esecuzione della Commissione. Il contenuto essenziale di questo progetto è la proposta di non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva cipermetrina per l’uso in prodotti biocidi del tipo di prodotto 8 (PT8, preservanti del legno) in conformità con il regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR).

Contesto normativo: stato di approvazione della cipermetrina ai sensi del BPR dell’UE (PT8) 

La cipermetrina agisce come insetticida ad ampio spettro ed è stata precedentemente approvata ai sensi del regolamento sui biocidi dell’UE (regolamento (UE) n. 528/2012) per il tipo di prodotto 8 (PT8), nello specifico per la preservazione del legno e la protezione dalle infestazioni di insetti.

Ritiro della domanda di rinnovo e cessazione della procedura di approvazione

L’approvazione di questa sostanza era originariamente prevista in scadenza il 31 maggio 2025. In precedenza, il richiedente interessato aveva presentato una domanda di rinnovo il 24 novembre 2023 in conformità alla normativa, e la Commissione europea aveva adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/362 per posticipare la data di scadenza al 30 novembre 2027, al fine di concedere tempo sufficiente per la valutazione.

Tuttavia, il 21 maggio 2025, il richiedente ha formalmente informato la Commissione europea di aver ritirato la domanda di rinnovo dell’approvazione. Ai sensi del BPR, poiché non è possibile stabilire che la sostanza continui a soddisfare le condizioni di approvazione senza il supporto del richiedente, la Commissione europea ha deciso di porre fine alla procedura di approvazione per l’uso in PT8 e di non rinnovare l’approvazione.

Disposizioni transitorie: periodo di commercializzazione di 180 giorni

Al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi, l’articolo 2 del progetto prevede che gli “articoli trattati” trattati con cipermetrina o che la incorporano intenzionalmente per la preservazione del legno possano ancora essere immessi sul mercato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente decisione. Dopo questo periodo transitorio di 180 giorni, qualsiasi legno e prodotto correlato trattato con cipermetrina a fini di preservazione sarà vietato dalla circolazione sul mercato dell’UE.

Principali scadenze normative

  • La notifica è attualmente aperta ai commenti (termine: 30 marzo 2026).

  • La decisione entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  • Scadenza critica: data di entrata in vigore + 180 giorni. Le imprese devono completare lo sdoganamento e la vendita dei prodotti interessati prima di tale data.

Azioni raccomandate per le imprese interessate

Considerato che il presente progetto di decisione deriva dal ritiro volontario della domanda da parte del richiedente, l’uscita dal mercato dell’UE della cipermetrina per l’uso in PT8 è sostanzialmente certa. Si consiglia alle imprese interessate di adottare le seguenti misure:

  1. Esaminare immediatamente gli ingredienti dei prodotti: verificare i processi di trattamento conservante dei prodotti in legno esportati nell’UE per confermare se vengono utilizzati prodotti biocidi contenenti cipermetrina.

  2. Avviare piani di sostituzione: se l’uso è confermato, iniziare immediatamente a reperire conservanti alternativi conformi (consultare l’elenco delle sostanze attive PT8 approvate sul sito ufficiale dell’ECHA).

  3. Monitorare le principali scadenze.

Per ulteriori informazioni e assistenza sul regolamento sui prodotti biocidi dell’UE, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.