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Disinfettanti e biocidi

L’UE propone la non approvazione di Terbutryn, BIT e TMAD per usi biocidi specifici

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Aggiornamento normativo

Recentemente, la Commissione europea ha presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) un progetto di decisione di esecuzione, proponendo la non approvazione di Terbutryn, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) e TMAD come sostanze attive esistenti da utilizzare in specifici tipi di prodotto biocida.

Durante il processo di revisione di queste sostanze per specifici tipi di prodotto (PT), i partecipanti originari non sono riusciti a sostenerle tempestivamente oppure hanno ritirato il proprio sostegno. Inoltre, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non ha ricevuto notifiche valide relative all’assunzione del ruolo di partecipante entro il termine prescritto. Di conseguenza, queste combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto non saranno approvate.

Elenco dettagliato delle combinazioni sostanza/tipo di prodotto non approvate

La Commissione europea ha redatto un progetto di decisione per designare come non approvate le seguenti tre combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto:

Terbutryn

N. CAS: 886-50-0

Tipo di prodotto 9 (conservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)

N. CAS: 2634-33-5

Tipo di prodotto 9 (conservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati)

TMAD (nome chimico: Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione)

N. CAS: 5395-50-6

Tipo di prodotto 12 (agenti contro la formazione di sostanze viscide)

Impatto sul mercato e sfide di conformità per gli “articoli trattati”

Una volta che questa decisione sarà formalmente adottata ed entrerà in vigore, le suddette sostanze attive non potranno essere utilizzate negli specifici tipi di prodotto biocida sul mercato dell’UE. Inoltre, sebbene la “non approvazione” riguardi principalmente i prodotti biocidi in sé, le imprese a monte e a valle della catena di approvvigionamento dovranno rivalutare la conformità dopo l’entrata in vigore del regolamento. Ciò è particolarmente importante per i prodotti che entrano nell’UE come “articoli trattati”, i quali devono garantire che le sostanze attive biocide utilizzate siano legali nell’UE.

Piano d’azione del settore

In risposta a questo sviluppo normativo dell’UE, si raccomanda alle imprese interessate di adottare le seguenti misure:

  1. Autoverificare le formulazioni dei prodotti: verificare immediatamente i prodotti biocidi o gli articoli trattati correlati destinati all’esportazione nell’UE, per confermare se contengono Terbutryn (PT 9), BIT (PT 9) o TMAD (PT 12).

  2. Avviare la valutazione della sostituzione: se i vostri prodotti riguardano gli usi soggetti alle restrizioni sopra menzionati, avviare immediatamente lo screening di sostanze attive alternative ed eseguire verifiche della stabilità e dell’efficacia della formulazione, per garantire che la sostituzione sia completata prima dell’entrata in vigore del regolamento.

  3. Monitorare il termine per la presentazione dei commenti: il progetto è attualmente nella fase di notifica e consultazione dell’OMC, con scadenza fissata al 1 maggio 2026. Se le imprese hanno commenti sostanziali, possono inviare osservazioni attraverso i canali pertinenti.

Per ulteriori informazioni o assistenza, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.