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Sostanze chimiche industriali

Elenco delle restrizioni REACH dell’UE: 2,4-DNT aggiornato, veicoli importati e prodotti in plastica soggetti a doppio controllo

Aggiornato il

20 aprile 2026 — La Commissione europea ha adottato e pubblicato il regolamento (UE) 2026/859, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo esplicitamente 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)  come voce 83. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre la maggior parte delle restrizioni diventa applicabile a partire da 10 maggio 2027

Questa iniziativa significa che la vigilanza dell’UE sul 2,4-DNT aggiunge ora restrizioni sugli «articoli» alla vigente autorizzazione della sostanza e alle restrizioni esistenti sulla sostanza o in una miscela. L'obiettivo è impedire più efficacemente l'ingresso nel mercato dell'UE di articoli importati contenenti la sostanza, eliminando in modo più completo i rischi per la salute dei consumatori e degli utilizzatori professionali.

2,4-DNT: restrizioni aggiunte all'autorizzazione

2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) è classificato come cancerogeno di categoria 1B. In quanto cancerogeno senza soglia, è impossibile stabilire un livello derivato senza effetto (DNEL), il che significa che qualsiasi livello di esposizione può comportare un rischio per la salute.

Anni fa, la sostanza è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) e successivamente aggiunta all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del REACH. A causa delle sue proprietà CMR, è stata inoltre inclusa nella voce 28 dell'allegato XVII (che limita l'immissione sul mercato e l'uso per la fornitura al pubblico in generale come sostanza o in miscela).

Sebbene la produzione di articoli contenenti 2,4-DNT sia cessata nell'UE, i controlli sopra menzionati non si applicano agli articoli importati. Questa lacuna normativa consente ancora agli articoli prodotti al di fuori dell'Unione — come sistemi di sicurezza per veicoli, prodotti refrattari, articoli in plastica e munizioni per uso civile — contenenti 2,4-DNT di entrare legalmente nel mercato dell'UE, comportando un rischio continuo per la salute dei consumatori e degli utilizzatori professionali.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che l'esposizione a 2,4-DNT proveniente da tali articoli comporta rischi per i consumatori e gli utilizzatori professionali che non sono adeguatamente controllati. Il presente regolamento garantisce che gli articoli importati rispettino gli stessi rigorosi standard di quelli originari dell'Unione.

Disposizioni specifiche sulle restrizioni

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

SostanzaCondizioni della restrizione)
2,4-dinitrotoluene
N. CAS 121-14-2
N. CE 204-450-0

1.Dopo 10 maggio 2027, non può essere immesso sul mercato o utilizzato, come sostanza in articoli destinati a utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazione pari o superiore a 0,1 % in peso.


2.Ai fini della presente voce, per «utilizzatore professionale» si intende qualsiasi lavoratore o lavoratore autonomo che operi al di fuori di siti industriali.


3.Il paragrafo 1 non si applica a:

(a) esplosivi, quali definiti all'articolo 2, punto (1), della direttiva 2014/28/EU;

(b) articoli destinati a usi militari;

(c) munizioni destinate all'uso, conformemente alla legislazione nazionale, da parte della polizia o di altre forze di sicurezza;
(d) giocattoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(e) dispositivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

(f) articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.


4.Il paragrafo 3, lettera (a), non si applica a:

(a) articoli pirotecnici, quali definiti all'articolo 3, punto (1), della direttiva 2013/29/EU;

(b) munizioni.


5.Il paragrafo 1 si applica a partire da 11 maggio 2029 all'immissione sul mercato e all'uso di 2,4-dinitrotoluene nelle seguenti applicazioni, quando gli articoli sono immessi sul mercato per essere utilizzati, o sono utilizzati, in veicoli a motore quali definiti all'articolo 3, punto (16), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):

(a) microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza e attuatori del cofano;
(b) pezzi di ricambio.


6.Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore di cui al paragrafo 5 che soddisfano le seguenti condizioni:

(a) sono stati immessi sul mercato tra l’11 maggio 2027 e l’11 maggio 2029;
(b) contengono 2,4-dinitrotoluene esclusivamente nelle applicazioni elencate al paragrafo 5, punto (a) o punto (b).

 7.Il paragrafo 1 non si applica al 2,4-dinitrotoluene contenuto in articoli immessi sul mercato dell'Unione prima del 11 maggio 2027.

(*1) Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/EC (GU L, 2025/2509, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj).
(*2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/EC (GU L 151, 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).’

Raccomandazioni sulla conformità

Poiché nell'UE non viene prodotto 2,4-DNT, le imprese extra-UE che esportano nell'Unione e i relativi importatori saranno i più interessati. REACH24H Consulting Group suggerisce quanto segue:

1. Condurre audit completi della catena di approvvigionamento: Concentrarsi su componenti automobilistici, imballaggi in plastica, materiali refrattari ed elettronica per verificare se 2,4-DNT è utilizzato come plastificante o additivo a concentrazioni ≥ 0.1%.

2. Accelerare la ricerca e sviluppo di alternative: L'ECHA indica che esistono alternative per tutti gli usi identificati. Le aziende dovrebbero sfruttare il periodo di transizione di 12 mesi (36 mesi per il settore automobilistico) per sostituire i materiali.

3. Rafforzare i test di conformità: Assicurarsi che i prodotti rispettino il limite di 0.1%. Richiedere ai fornitori dichiarazioni degli ingredienti o rapporti di prova di terze parti.

4. Gestire le scorte e lo smaltimento: Sgomberare le scorte non conformi prima della scadenza di maggio 2027 per evitare richiami o la generazione illegale di rifiuti.

5. Mantenere la comunicazione e la documentazione: Aggiornare i fascicoli tecnici, le dichiarazioni di conformità (DoC) e le schede di dati di sicurezza(SDS), assicurando che i requisiti della restrizione siano comunicati lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni o assistenza, non esitare a contattarci all'indirizzo customer@reach24h.com.