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Sostanze chimiche industriali

Esenzione UE rivista per il PFOA e i composti correlati al PFOA nelle schiume antincendio

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Breve rassegna delle notizie

Il 14 luglio, ora di Bruxelles, la Commissione europea ha pubblicato le modifiche (UE) 2025/1399 al regolamento (UE) 2019/1021. Tali modifiche rivedono ufficialmente il contenuto della specifica esenzione per l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate, allentando i limiti per l’uso della sostanza nelle schiume antincendio.

modifiche (UE) 2025/1399

Che cos’è il PFOA?

Il PFOA è un tensioattivo fluorurato caratterizzato da elevata stabilità chimica e proprietà idrofobiche/oleofobiche. È ampiamente utilizzato in applicazioni quali rivestimenti antiaderenti per pentole, capi impermeabili e antimacchia, schiume filmogene acquose per la lotta antincendio e imballaggi alimentari.

Modifiche all’allegato I relative al PFOA

Per l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati, l’esenzione specifica per l’uso come intermedio o altra specifica nell’allegato I è la seguente:

(I punti 4a e 4b sono aggiunti dopo il punto 4, viene aggiunto il punto 11 e sono mantenute le esenzioni di cui ai punti 1, 2, 5, 7, 8 e 9 dei requisiti vigenti):

3.Ai fini della presente voce, si applica l’articolo 4(1), lettera b), alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso), quando sono presenti in una sostanza destinata a essere utilizzata come intermedio isolato trasportato ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono rispettate le condizioni rigorosamente controllate stabilite dall’articolo 18(4), lettere da a) a f), di tale regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio perfluorurata costituita da un numero di atomi pari o inferiore a 6.
……
4a.Ai fini della presente voce, si applica l’articolo 4(1), lettera b), alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) e alle concentrazioni di qualsiasi singolo composto correlato al PFOA o di combinazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso), quando sono presenti in schiume antincendio per la soppressione dei vapori di combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate nei sistemi. Questo valore limite si applica fino al 3 agosto 2028.
4b.Ai fini della presente voce, si applica l’articolo 4(1), lettera b), alla somma delle concentrazioni di PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso), quando sono presenti in schiume antincendio prive di fluoro e provengono da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia in conformità alle migliori tecniche disponibili.
……
6.In deroga, l’uso di PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nelle schiume antincendio per la soppressione dei vapori di combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate nei sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi, fino al 3 dicembre 2025, alle seguenti condizioni:
(a) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e/o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzate per la formazione;
(b) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e/o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzate per le prove, salvo che tutte le emissioni siano contenute;
(c) a decorrere dal 1 gennaio 2023, l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e/o composti correlati al PFOA è consentito esclusivamente nei siti in cui tutte le emissioni possono essere contenute;
(d) le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e/o composti correlati al PFOA devono essere gestite in conformità all’articolo 5.
Per “schiuma antincendio” si intende qualsiasi miscela utilizzata per combattere gli incendi mediante schiuma, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i concentrati di schiuma antincendio e le soluzioni di schiuma antincendio destinate a produrre la schiuma.
……
10.Ai fini della presente voce, si applica l’articolo 4(1), lettera b), alle concentrazioni di PFOA e dei suoi sali e/o di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso), quando sono presenti in dispositivi medici diversi dai dispositivi invasivi e dai dispositivi impiantabili.
11.Gli articoli contenenti PFOA, i suoi sali o composti correlati al PFOA già in uso nell’Unione prima o alla data di scadenza dell’esenzione pertinente prevista ai punti da 5(a) a (d) possono continuare a essere utilizzati.

REACH24H: Promemoria

È importante rimanere aggiornati sulle ultime modifiche al  regolamento POP dell’UE. Effettuare uno screening e un controllo approfonditi del PFOA nei prodotti, apportare gli adeguamenti necessari per i prodotti esportati nell’UE e soddisfare tutti i relativi requisiti di conformità.

Per qualsiasi domanda al riguardo, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.