
L’ECHA valuta tre potenziali SVHC: principali implicazioni normative per l’industria
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Panoramica
L’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha recentemente annunciato che tre sostanze chimiche sono in fase di valutazione per l’ identificazione come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Le informazioni dettagliate su queste sostanze sono riepilogate nella tabella seguente:
| Nome della sostanza | N. CAS | N. CE | Usi comuni | Potenziali criticità |
| Bisfenolo F (BPF) (4,4'-metilenedifenolo) | 620-92-8 | 210-658-2 | Utilizzato nella produzione di resine epossidiche, ecc. | Proprietà di interferenza endocrina, altra tossicità per la salute umana |
| Bisfenolo AF e suoi sali (4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene] difenolo e suoi sali) | / | / | Fluoropolimeri, polimeri speciali (compositi ad alta temperatura, materiali elettronici), cosmetici | Proprietà di interferenza endocrina (salute umana e ambiente), tossicità per la riproduzione, ecc. |
| 1,1'-(etano-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) | 84852-53-9 | 284-366-9 | Ritardante di fiamma (utilizzato in materie plastiche, gomma, AEE, tessili e materiali automobilistici) | Proprietà PBT/vPvB |
Inoltre, l’ECHA prevede di organizzare una consultazione SVHC ad hoc sul DBDPE, che dovrebbe iniziare il 27 giugno 2025 e concludersi l’11 agosto 2025. Durante questo periodo, le parti interessate possono presentare osservazioni all’ECHA. La consultazione mira a facilitare la potenziale identificazione del DBDPE come SVHC e a sostenere lo sviluppo di strategie normative e di restrizione per i ritardanti di fiamma.
Cosa comporta una SVHC per le imprese?
Una volta che una sostanza è ufficialmente inclusa nell’Elenco delle sostanze candidate SVHC, le aziende che la utilizzano o la immettono sul mercato dell’UE devono adempiere immediatamente a una serie di obblighi giuridici ai sensi del regolamento REACH:
Per le sostanze o miscele contenenti una SVHC al di sopra di 0.1% w/w, deve essere fornita agli utilizzatori a valle una SDS (scheda di dati di sicurezza) conforme al REACH.
Per gli articoli contenenti una SVHC al di sopra di 0.1% w/w, agli utilizzatori a valle devono essere comunicate informazioni sull’uso sicuro. Tali informazioni devono includere almeno il nome della SVHC. Su richiesta, anche i consumatori hanno diritto a ricevere queste informazioni gratuitamente entro 45 giorni.
Se un articolo contiene una SVHC al di sopra di 0.1% w/w ed è immesso sul mercato dell’UE in quantità superiori a 1 tonnellata/anno, i produttori, gli importatori o i rappresentanti esclusivi dell’UE devono presentare una notifica all’ECHA. Per le SVHC aggiunte di recente, tale notifica deve essere completata entro 6 mesi dall’inclusione della sostanza nell’Elenco delle sostanze candidate.
Inoltre, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (WFD), anche gli articoli contenenti SVHC al di sopra di 0.1% devono essere notificati alla banca dati SCIP prima di essere immessi sul mercato dell’UE.

