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Sostanze chimiche industriali

Pubblicato il nuovo standard nazionale cinese per i rivestimenti architettonici GB 30981.1-2025

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Panoramica

A luglio 2025, la Cina ha emanato, tramite la propria Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, la norma nazionale obbligatoria "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti Parte 1: Rivestimenti architettonici" (GB 30981.1-2025). La presente norma integra le norme esistenti "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti murali per l'edilizia" (GB 18582-2020) e "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti per pavimenti interni" (GB 38468-2019) ed entrerà ufficialmente in vigore il 1 giugno 2026.

La nuova norma nazionale per i rivestimenti architettonici introduce revisioni significative nei tre ambiti seguenti.

Revisione fondamentale 1: riorganizzazione e integrazione della norma

Consolidata Nuova norma

La nuova norma si basa principalmente sui "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti murali per l'edilizia" (GB 18582-2020) e incorpora alcuni contenuti dei "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti per pavimenti interni" (GB 38468-2019). 

Categorie di prodotti modificate

Ai sensi della nuova norma nazionale, i rivestimenti architettonici sono classificati come segue: 

  • Rivestimenti murali a base acquosa; 

  • Rivestimenti per pavimenti (categoria di nuova introduzione, comprendente i rivestimenti per pavimenti esterni, quali quelli in poliuretano, acrilico e PU siliconico); 

  • Materiali ausiliari (categoria di nuova introduzione, comprendente stucco, paste coloranti, agenti di indurimento, ecc.). 

Contenuti eliminati

I rivestimenti per pannelli decorativi sono ora disciplinati dai "Limiti delle sostanze nocive nei rivestimenti Parte 2: Rivestimenti industriali" (GB 30981.2-2025). 

Esenzioni:

I rivestimenti impermeabilizzanti per l'edilizia e i rivestimenti per campi sportivi con superfici sintetiche sono disciplinati separatamente, rispettivamente, dalla "Specificazione tecnica di sicurezza per i rivestimenti impermeabilizzanti per l'edilizia" (GB 45671-2025) e dai "Campi sportivi con superfici sintetiche per le scuole primarie e secondarie" (GB 36246-2018). 

Revisione fondamentale 2: «ampliamento sostanziale» del sistema degli indicatori 

Rivestimenti murali a base acquosa

Classificazione dei prodotti perfezionata e ambito degli indicatori ampliato. 

Nuovi indicatori:

  • Contenuto di SVOC: non applicabile ai rivestimenti in polvere organici e ai materiali di rivestimento in polvere inorganici per l'edilizia. 

  • Contenuto totale di arsenico (As): ≤60 mg/kg. 

  • Contenuto di metilisotiazolinone (MIT): ≤300 mg/kg. 

Indicatori revisionati:

  • Adeguamenti alla classificazione e ai corrispondenti indicatori VOC per i rivestimenti murali a base acquosa. 

  • Inclusione dell'ottilfenolo e del nonilfenolo nell'indicatore "Contenuto totale di etossilati di alchilfenolo (APEO)".  

Rivestimenti per pavimenti

Regolamentazione rafforzata dei prodotti a base solvente. 

Nuovi indicatori:

  • Contenuto di SVOC: non applicabile ai rivestimenti per pavimenti in polvere. 

  • Idrocarburi alogenati totali: ≤0.1% (limitato a 11 sostanze, incluso il diclorometano). 

  • Contenuto totale di idrocarburi policiclici aromatici (IPA): ≤500 mg/kg (limitato a naftalene e antracene). 

  • Contenuto di 4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) libero: ≤1.0% (specifico per gli agenti di indurimento epossidici). 

  • Contenuto di formaldeide: ≤500 mg/kg (applicabile ai rivestimenti per pavimenti a base solvente e privi di solvente). 

Indicatori revisionati:

Requisito VOC unificato per i rivestimenti per pavimenti a base solvente: ≤500 g/L (non applicabile ai rivestimenti per pavimenti in polvere). 

Materiali ausiliari: 

Per la prima volta sono stati stabiliti limiti per tutte le categorie. 

Revisione fondamentale 3: requisiti rafforzati per l'etichettatura dei biocidi 

Dichiarazione esplicita degli ingredienti pesticidi

Se il contenuto di un singolo ingrediente biocida (ad es., il diuron) supera 0.1% e l'ingrediente è incluso nell'"Elenco dei pesticidi per la gestione delle importazioni e delle esportazioni", il nome cinese deve essere chiaramente indicato in posizione prominente sull'imballaggio. In alternativa, per la dichiarazione possono essere utilizzate tecnologie dell'informazione quali i codici QR.  

Etichettatura di identificazione dei pericoli GHS

Se il contenuto di un singolo ingrediente biocida supera la soglia specificata nelle "Specifiche per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche" (GB 30000, tutte le parti), sull'imballaggio deve essere apposta un'etichettatura di identificazione dei pericoli conformemente ai "Regolamenti per la preparazione delle etichette di sicurezza delle sostanze chimiche" (GB 15258-2009). 

Raccomandazioni di conformità per l'industria dei rivestimenti 

REACH24H Consulting Group ricorda alle aziende dell'industria dei rivestimenti di affrontare proattivamente i requisiti di conformità, nonostante il periodo di tolleranza di un anno previsto dalla nuova norma: 

  • Analisi di conformità dei prodotti: le aziende devono completare un'analisi dei prodotti esistenti entro 2025-2026 e adeguare tempestivamente le formulazioni dei prodotti non conformi. 

  • Avviso sui costi dei test: l'aggiunta di nuovi indicatori può comportare un aumento dei costi dei test. Si raccomanda di coinvolgere tempestivamente laboratori di terze parti. 

  • Preparazione agli aggiornamenti dell'etichettatura: riprogettare le etichette degli imballaggi dei prodotti in conformità con la nuova norma nazionale. 

Per ulteriori informazioni e richieste, non esitate a contattarci all'indirizzo customer@reach24h.com.