
Revisione del regolamento REACH dell’UE accantonata: principali implicazioni in materia di conformità per le aziende chimiche
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La Commissione europea ha confermato che in questa fase non presenterà una proposta legislativa per una revisione completa del REACH, a seguito della dichiarazione resa dalla Commissaria europea per l’Ambiente Jessika Roswall durante una riunione ENVI del Parlamento europeo il 27 aprile 2026.
Questa decisione non introduce una nuova data di entrata in vigore, un periodo transitorio o un obbligo giuridico immediato; significa invece che diverse misure di riforma ad alto impatto discusse in precedenza—come un periodo di validità di 10 anni per la registrazione REACH, la registrazione obbligatoria dei polimeri e importanti modifiche ai sistemi di registrazione e autorizzazione—ora difficilmente saranno portate avanti nel breve termine attraverso una revisione legislativa completa.
Per le aziende che immettono sostanze chimiche sul mercato dell’UE, la conclusione fondamentale è chiara: Per il REACH dell’UE, la conformità rimane obbligatoria e l’attenzione normativa dovrebbe spostarsi verso aggiornamenti tecnici, qualità dei fascicoli, restrizioni sui PFAS, controlli alle frontiere e vigilanza del mercato.
Revisione completa del REACH sospesa
La decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al precedente orientamento politico della Commissione europea nell’ambito della Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (CSS), che prevedeva una revisione completa del regolamento REACH.
Le precedenti discussioni sulla revisione del REACH, comprese le proposte presentate nel contesto di CARACAL-54, comprendevano diverse misure che avrebbero inciso materialmente su produttori, importatori, esportatori, rappresentanti esclusivi e utilizzatori a valle di sostanze chimiche. Tra queste:
Introduzione di un periodo di validità della registrazione;
Attribuzione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di maggiori poteri per revocare i numeri di registrazione;
Obbligo di notifica per i polimeri superiori a 1 tonnellata all’anno e registrazione per determinati polimeri;
Introduzione di un Fattore di allocazione delle miscele (MAF) per affrontare l’esposizione combinata alle sostanze chimiche;
Ampliamento degli obblighi informativi per le sostanze fabbricate o importate in tonnellaggi ridotti;
Introduzione di ulteriori considerazioni sui pericoli, comprese le sostanze PMT/vPvM e gli interferenti endocrini;
Promozione di strumenti digitali quali le schede di dati di sicurezza elettroniche (e-SDS) e i passaporti digitali dei prodotti.
Poiché in questa fase la Commissione non intende riaprire il regolamento REACH attraverso una proposta legislativa completa, non si prevede che queste riforme strutturali avanzino nel breve termine secondo la procedura legislativa ordinaria.
Aggiornamento del regolamento REACH: le modifiche tecniche potrebbero comunque procedere
La sospensione della revisione completa del REACH non dovrebbe essere interpretata come un allentamento della normativa chimica dell’UE. Secondo le informazioni disponibili, la Commissione potrebbe invece adottare un approccio più mirato attraverso la comitatologia, modifiche tecniche e un rafforzamento dell’applicazione della normativa.
La comitatologia consente alla Commissione europea, insieme ai comitati composti dai rappresentanti degli Stati membri, di aggiornare determinati elementi tecnici della legislazione dell’UE, come gli allegati o i dettagli di attuazione, senza riaprire l’intero testo giuridico di base.
Tra gli ambiti che potrebbero ancora richiedere un attento monitoraggio figurano:
Possibili aggiornamenti degli allegati REACH;
Maggiori obblighi informativi per le sostanze fabbricate o importate in tonnellaggi ridotti;
Possibile introduzione o perfezionamento del Fattore di allocazione delle miscele (MAF);
Ulteriore sviluppo della proposta di restrizione sui PFAS;
Maggiore coordinamento tra i controlli di conformità REACH e CLP;
Applicazione più incisiva nei confronti di sostanze chimiche e prodotti non conformi che entrano nel mercato dell’UE.
Al contrario, le misure che richiedono modifiche al regolamento REACH di base—come la registrazione obbligatoria dei polimeri o un’ampia riforma dei sistemi di registrazione e autorizzazione—dovrebbero attualmente rimanere sospese.
La proposta di restrizione sui PFAS rimane una priorità
La decisione della Commissione di non procedere con una revisione completa del REACH non riduce l’importanza normativa dei PFAS. La proposta di restrizione sui PFAS rimane uno degli sviluppi più significativi della normativa chimica dell’UE per le imprese globali.
Si prevede che la proposta raggiunga un’importante fase decisionale entro la fine del 2026. Le aziende che producono, importano, utilizzano o immettono sul mercato dell’UE sostanze fluorurate, miscele contenenti PFAS o articoli contenenti PFAS dovrebbero continuare a prepararsi a potenziali restrizioni.
Le imprese dovrebbero verificare:
Se le loro sostanze, miscele o articoli contengono PFAS;
Se i PFAS sono aggiunti intenzionalmente o presenti come impurità;
Quali applicazioni potrebbero rientrare nei potenziali scenari di restrizione;
Se sono disponibili alternative tecniche o commerciali;
Se i fornitori sono in grado di fornire informazioni affidabili a livello di sostanza e di materiale.
Impatto e consigli operativi per le imprese globali
Per le imprese globali, la decisione della Commissione offre prevedibilità normativa nel breve termine. Tuttavia, non elimina gli obblighi REACH esistenti né riduce la necessità di essere pronti a garantire la conformità.
Principali implicazioni in materia di conformità
Attualmente le aziende non devono prepararsi a una revisione completa e immediata del REACH che introduca un periodo di validità universale di 10 anni per la registrazione o un’ampia registrazione obbligatoria dei polimeri. Ciò può ridurre l’incertezza per le aziende che stavano valutando i potenziali impatti sulla gestione delle registrazioni, sull’allocazione dei costi dei dati e sulla pianificazione del portafoglio.
Tuttavia, è probabile che il rischio di non conformità si sposti dall’incertezza legislativa alla preparazione agli aggiornamenti tecnici e all’applicazione della normativa. Le aziende dovrebbero prevedere un controllo continuo di:
Completezza delle registrazioni REACH e qualità dei fascicoli;
Aggiornamento tempestivo dei fascicoli di registrazione ove richiesto;
Accuratezza e coerenza delle SDS con la classificazione della sostanza;
conformità alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio ai sensi del CLP;
Monitoraggio della fascia di tonnellaggio e documentazione dell’identità della sostanza;
Sostanze soggette a restrizioni e sostanze estremamente preoccupanti;
Documentazione relativa all’importazione e comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
Trasparenza relativa alle sostanze e ai materiali correlati ai PFAS.
Azioni raccomandate
Le aziende che immettono sostanze, miscele o articoli sul mercato dell’UE dovrebbero prendere in considerazione le seguenti azioni:
Esaminare le registrazioni REACH esistenti per confermare che i fascicoli siano accurati, completi e aggiornati.
Verificare la coerenza tra le SDS e gli scenari di esposizione, soprattutto laddove siano cambiate le classificazioni, gli usi o le catene di approvvigionamento.
Monitorare gli aggiornamenti degli allegati REACH e gli sviluppi della comitologia, poiché gli emendamenti tecnici potrebbero comunque aumentare gli obblighi di conformità.
Effettuare uno screening dei PFAS per sostanze, miscele, materiali, articoli e dichiarazioni dei fornitori.
Rafforzare la comunicazione con i fornitori per ottenere informazioni affidabili su composizione, impurità e usi.
Prepararsi a controlli più rigorosi, in particolare alle frontiere dell’UE e nell’ambito delle attività di vigilanza del mercato.
Mantenere pronta la documentazione per importatori, rappresentanti esclusivi, utilizzatori a valle e ispezioni normative.
La conclusione pratica è che la revisione completa del REACH potrebbe essere sospesa, ma la conformità dell’UE in materia di sostanze chimiche rimane un obbligo attivo e in evoluzione.
Come REACH24H può aiutare
REACH24H supporta aziende chimiche globali, produttori, esportatori, importatori, rappresentanti esclusivi e utilizzatori a valle nella gestione della conformità al REACH dell’UE e dei relativi rischi normativi.
I nostri servizi comprendono:
Per il REACH dell’UE: servizi di registrazione e di rappresentante esclusivo;
revisione e aggiornamento dei fascicoli di registrazione REACH;
conformità delle SDS e della classificazione/etichettatura ai sensi del CLP;
valutazione dell’identità della sostanza e della fascia di tonnellaggio;
valutazione dell’impatto delle restrizioni sui PFAS;
revisione della conformità della catena di approvvigionamento;
Supporto per la conformità relativa alle sostanze soggette a restrizioni e alle SVHC ;
valutazione dell’accesso al mercato dell’UE e della preparazione ai controlli;
Monitoraggio continuo di REACH, CLP, PFAS e dei relativi sviluppi normativi dell’UE in materia di sostanze chimiche.
Poiché l’UE passa da una revisione legislativa completa ad aggiornamenti tecnici mirati e a controlli più rigorosi, le aziende dovrebbero garantire che i propri sistemi di conformità REACH rimangano aggiornati, difendibili e pronti per le ispezioni.
Contattate REACH24H per valutare il vostro stato di conformità al REACH dell’UE e prepararvi ai prossimi sviluppi normativi e dei controlli nel mercato europeo delle sostanze chimiche. Per qualsiasi domanda o qualora necessitiate di servizi di consulenza professionale, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.
