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Regolamento UE sui detergenti (UE) 2026/405: principali modifiche e tempistiche

Aggiornato il

AGGIORNAMENTO NORMATIVO UE SUI DETERGENTI

Il regolamento (UE) 2026/405 stabilisce il quadro aggiornato dell'UE per detergenti e tensioattivi. È entrato in vigore il 22 marzo 2026 e, con limitate eccezioni, si applica a decorrere dal 23 settembre 2029, quando il regolamento (CE) n. 648/2004 sarà abrogato.

Pubblicazione: 2 marzo 2026      Entrata in vigore: 22 marzo 2026      Applicazione principale: 23 settembre 2029      Sostituisce: regolamento (CE) n. 648/2004

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Cosa cambia il regolamento (UE) 2026/405 per detergenti e tensioattivi

Il 2 marzo 2026, il regolamento (UE) 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, completando il processo legislativo per sostituire il regolamento (CE) n. 648/2004, in vigore da due decenni.

Il nuovo regolamento aggiorna il quadro dell'UE per affrontare le vendite online e a distanza, le vendite alla spina, i detergenti contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente, l'etichettatura digitale e la tracciabilità dei prodotti. Mantiene inoltre i requisiti di biodegradabilità dei tensioattivi e istituisce un quadro per futuri criteri di biodegradabilità relativi a determinate pellicole, ai polimeri presenti nelle pellicole e ad altre sostanze organiche aggiunte intenzionalmente.

La conformità dei detergenti non opera isolatamente. A seconda della formulazione, della classificazione, delle dichiarazioni e del ruolo nella catena di approvvigionamento, le aziende potrebbero dover considerare anche REACH UE, CLP UE, restrizioni UE sulle microplastiche, requisiti per i prodotti biocidi e obblighi relativi alle SDS o all'etichettatura.

Avete bisogno di un percorso specifico per prodotto anziché di una panoramica normativa generale? I servizi di REACH24H di conformità e accesso al mercato UE per i detergenti comprendono la valutazione dell'ambito di applicazione, lo screening delle formule, la classificazione e l'etichettatura, la revisione delle SDS, la generazione degli UFI e il supporto alla notifica ai centri antiveleni, ove applicabile, nonché la pianificazione della transizione ai sensi del regolamento (UE) 2026/405.

Stato attuale: Il regolamento (UE) 2026/405 è già in vigore, ma la maggior parte dei suoi requisiti sostanziali si applica a decorrere dal 23 settembre 2029. Il regolamento (CE) n. 648/2004 rimane pertanto il principale riferimento per la conformità durante la transizione, fatto salvo quanto previsto dal nuovo regolamento e dalle relative norme transitorie.

 

Principali tappe dell'attuazione

DataTappa normativaImplicazioni per l'impresa
2 marzo 2026Il regolamento (UE) 2026/405 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Le aziende dovrebbero avviare la revisione del portafoglio prodotti, l'audit delle formule e la valutazione della preparazione al passaporto digitale del prodotto.
22 marzo 2026Il regolamento è entrato in vigore.È iniziato il periodo transitorio; la maggior parte dei requisiti sostanziali resta differita fino alla data di applicazione principale.
23 settembre 2028La Commissione deve adottare un atto delegato che stabilisca una metodologia di valutazione del rischio per i detergenti contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente.I fornitori di detergenti microbici dovrebbero monitorare la metodologia e preparare le informazioni pertinenti a livello di ceppo e di prodotto.
23 marzo 2029La Commissione deve adottare atti delegati che stabiliscano criteri di biodegradabilità e metodi di prova per le pellicole e i polimeri presenti nelle pellicole.I fornitori di capsule per detergenti e di prodotti correlati dovrebbero monitorare i futuri criteri e le esigenze relative ai dati di supporto.
23 settembre 2029La maggior parte delle disposizioni si applica e il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato.Il nuovo quadro diventa il principale regime UE di accesso al mercato per detergenti e tensioattivi, fatte salve le disposizioni transitorie.
23 settembre 2030Termina la transizione limitata per determinati prodotti immessi sul mercato tra 23 settembre 2029 e 22 settembre 2030.Le aziende dovrebbero controllare le date di immissione sul mercato, lo stato delle scorte e i registri della transizione delle etichette.
23 marzo 2032Le pellicole e i polimeri presenti nelle pellicole devono rispettare i pertinenti requisiti di biodegradabilità.I prodotti interessati potrebbero richiedere una revisione della formulazione, prove o documentazione di supporto.
23 marzo 2034I requisiti di biodegradabilità si applicano alle sostanze organiche aggiunte intenzionalmente pertinenti, a una concentrazione pari o superiore alla soglia specificata.Le aziende dovrebbero valutare gli ingredienti organici interessati ad alta concentrazione rispetto ai criteri adottati, comprese eventuali eccezioni applicabili.
 

Regolamento (CE) n. 648/2004 rispetto al regolamento (UE) 2026/405

Ambito di confrontoRegolamento (CE) n. 648/2004Regolamento (UE) 2026/405
Ambito normativoIncentrato principalmente sui detergenti e tensioattivi tradizionali per detergenti.Estende e chiarisce il quadro per i detergenti contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente, le vendite alla spina, le vendite a distanza e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale.
BiodegradabilitàIncentrato principalmente sulla biodegradabilità dei tensioattivi.Mantiene i requisiti relativi ai tensioattivi e istituisce un quadro per criteri riguardanti pellicole, polimeri presenti nelle pellicole e determinate altre sostanze organiche aggiunte intenzionalmente.
Sperimentazione animaleNessun divieto espresso equivalente nell'ambito normativo sui detergenti.Richiede metodi convalidati non basati su animali per dimostrare la conformità e vieta l'immissione sul mercato di prodotti per i quali siano state effettuate le prove su animali specificate per soddisfare il regolamento, fatte salve le relative condizioni e disposizioni derogatorie.
EtichettaturaSi basava principalmente sull'etichettatura fisica e sulla comunicazione degli ingredienti.Introduce opzioni di etichettatura digitale, mantenendo al contempo le informazioni specificate sull'etichetta fisica ove richiesto.
Tracciabilità digitaleNessun passaporto digitale obbligatorio del prodotto.Richiede un passaporto digitale del prodotto per detergenti e tensioattivi destinati all’utente finale, collegato tramite un vettore di dati.
Documentazione di conformitàIncentrata sulle prove di biodegradabilità, sulle informazioni sugli ingredienti e sulla disponibilità delle informazioni.Richiede la valutazione della conformità, la documentazione tecnica e le registrazioni relative al DPP, con una Dichiarazione UE di conformità per detergenti e tensioattivi destinati all’utente finale.
Fabbricanti non UENon ha istituito lo stesso quadro per i rappresentanti autorizzati.Richiede ai fabbricanti non UE che immettono detergenti o tensioattivi sul mercato dell’UE di nominare un rappresentante autorizzato con sede nell’UE.
 

Principali modifiche in materia di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2026/405

Passaporto digitale del prodotto ed etichettatura digitale

Il passaporto digitale del prodotto è una delle modifiche centrali introdotte dal regolamento (UE) 2026/405 per detergenti e tensioattivi destinati all’utente finale. Un vettore di dati, come un codice QR, consentirà di accedere a informazioni specifiche sulla conformità del prodotto e sosterrà la tracciabilità e la verifica doganale.

Il quadro del DPP è concepito per essere interoperabile con il più ampio quadro dell’UE relativo al passaporto dei prodotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781 relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Le aziende dovrebbero distinguere il nuovo DPP dalle normali informazioni sui prodotti presenti sui siti web e dai requisiti di etichettatura digitale previsti da altre normative.

Valutazione della conformità e documentazione tecnica

I fabbricanti devono eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile, predisporre la documentazione tecnica e organizzare le prove che dimostrino che il detergente o il tensioattivo soddisfa i requisiti pertinenti. Per detergenti e tensioattivi destinati all’utente finale, questo quadro comprende anche la Dichiarazione UE di conformità e le registrazioni relative al DPP.

Per le aziende che già gestiscono gli obblighi REACH dell’UE, la conformità CLP dell’UE e la conformità delle SDS e delle etichette, la sfida pratica consiste nel mantenere coerenti gli identificativi dei prodotti, i dati sulla formulazione, le classificazioni, le etichette, le registrazioni tecniche e le informazioni digitali.

Responsabilità nella catena di approvvigionamento

Il regolamento chiarisce le responsabilità lungo la catena di approvvigionamento di detergenti e tensioattivi:

  • Fabbricanti: Eseguire la valutazione della conformità, predisporre la documentazione tecnica, creare il DPP ove richiesto e adempiere agli obblighi applicabili in materia di prodotti e informazioni.

  • Fabbricanti non UE: Nominare un rappresentante autorizzato con sede nell’UE prima di immettere detergenti o tensioattivi sul mercato dell’UE.

  • Rappresentanti autorizzati: Svolgere i compiti specificati nel mandato scritto e adempiere agli obblighi assegnati dal regolamento.

  • Importatori e distributori: Verificare gli elementi di conformità specificati prima di immettere i prodotti sul mercato o renderli disponibili sul mercato.

  • Operatori del riempimento e venditori online: Garantire che siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza, etichettatura, informazioni e disponibilità sul mercato.

 

Cosa dovrebbero verificare le aziende prima del 23 settembre 2029

  • Ambito di applicazione dei prodotti: Identificare detergenti, tensioattivi, tensioattivi destinati all’utente finale, detergenti microbici, prodotti ricaricabili e prodotti destinati a supportare i processi di lavaggio o di lavaggio automatico delle stoviglie.

  • Dati su formule e ingredienti: Esaminare tensioattivi, microrganismi aggiunti intenzionalmente, film polimerici, sostanze organiche ad alta concentrazione, allergeni delle fragranze, conservanti e ingredienti soggetti ad altre normative chimiche dell’UE.

  • Prove di biodegradabilità: Confermare i dati aggiornati sui tensioattivi e monitorare gli atti delegati che disciplinano i futuri criteri e metodi di prova per altre sostanze o materiali pertinenti.

  • Etichette, SDS e informazioni divulgate: Valutare le informazioni fisiche e digitali mantenendo la coerenza con i requisiti applicabili in materia di CLP, SDS, ingredienti e prodotti.

  • Preparazione del DPP e della documentazione: Mappare gli identificativi dei prodotti, i vettori di dati, le informazioni del DPP, la documentazione tecnica, le registrazioni della valutazione della conformità e le dichiarazioni.

  • Ruoli nella catena di approvvigionamento: Confermare le responsabilità di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, operatori del riempimento e venditori online.

  • Pianificazione della transizione: Esaminare le date di lancio, le prove dell’immissione sul mercato, lo stato delle scorte e le tempistiche per le modifiche alle etichette o agli imballaggi.

Sebbene il regolamento preveda un periodo transitorio, la revisione delle formule, la raccolta dei dati, la documentazione tecnica, la preparazione del DPP, gli accordi con i rappresentanti e la riprogettazione delle etichette possono richiedere un lavoro coordinato tra i team normativi, di R&S, qualità, IT e catena di approvvigionamento.

 

Come può aiutare REACH24H

REACH24H supporta le aziende che immettono detergenti, tensioattivi e prodotti chimici correlati sul mercato dell’UE. L’ambito del progetto può essere definito in base al prodotto, agli Stati membri destinatari, alle dichiarazioni, alla formulazione e al ruolo del cliente nella catena di approvvigionamento.

  • Valutazione dell’applicabilità normativa: Verificare se il prodotto e l’uso previsto rientrano nel regolamento (UE) 2026/405 e individuare le pertinenti sovrapposizioni con REACH, CLP, BPR, microplastiche o altri quadri normativi.

  • Revisione della formula e degli ingredienti: Valutare i dati disponibili sulla composizione, le prove di biodegradabilità dei tensioattivi, i film polimerici, i microrganismi e altri ingredienti che possono attivare requisiti attuali o futuri.

  • Revisione delle etichette, delle SDS e delle informazioni digitali: Supportare la revisione delle etichette fisiche, delle etichette digitali, delle informazioni sugli ingredienti e delle SDS rispetto ai requisiti applicabili.

  • Preparazione del DPP e della documentazione: Assistere nella mappatura dei dati, degli identificativi dei prodotti, della Dichiarazione di conformità e nella preparazione della documentazione tecnica.

  • Valutazione del rappresentante autorizzato dell’UE e della catena di approvvigionamento: Aiutare i fabbricanti non UE a valutare i requisiti relativi al rappresentante e a chiarire le responsabilità degli operatori economici pertinenti.

  • Conformità chimica integrata dell’UE: Coordinare il lavoro specifico sui detergenti con i relativi flussi di lavoro REACH, CLP, UFI/PCN, SDS, etichettatura e microplastiche, ove applicabile.

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Condividete il tipo di prodotto, l’uso previsto, la formulazione, le dichiarazioni, il ruolo nella catena di approvvigionamento e le SDS, le etichette o i rapporti di prova disponibili. REACH24H può esaminare il probabile percorso normativo e le principali lacune informative.

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REACH24H Chemicals Compliance Team

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REACH24H Chemicals Compliance Team

REACH24H

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