
Proposta COM(2025)531: la rivoluzione dell’etichettatura digitale dell’UE nel regolamento CLP
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Panoramica
L’Unione europea ha emanato il regolamento (UE) 2024/2865 l’20 novembre 2024, introducendo un sistema di etichettatura digitale e i relativi requisiti. Sebbene questo regolamento si adatti ai nuovi modelli commerciali dell’era digitale, migliori la trasparenza e l’accessibilità delle etichette e standardizzi la pubblicità e le vendite a distanza, gli elevati costi di attuazione e i requisiti eccessivi hanno suscitato preoccupazioni tra le parti interessate.
In risposta, la Commissione europea ha raccolto il feedback di varie parti, discusso e votato sulle questioni pertinenti e, l’8 luglio 2025, ha presentato la proposta COM (2025) 531 per ottimizzare determinati requisiti e procedure del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).
La proposta COM(2025)531 propone le seguenti modifiche al regolamento CLP.
Introduzione del contatto digitale
L’elemento dell’etichetta passa dall’indicazione del numero di telefono del fornitore all’indicazione del contatto digitale del fornitore. Per «contatto digitale» si intende qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale sia possibile raggiungere o contattare un fornitore senza dover effettuare una registrazione o scaricare un’applicazione.
Ottimizzazione del formato delle etichette e delle regole di esenzione per le etichette degli imballaggi di piccole dimensioni
Sono abolite le precedenti disposizioni obbligatorie relative alla dimensione dei caratteri, all’interlinea e ad altri aspetti del formato; è richiesto soltanto che le informazioni sull’etichetta siano chiare e leggibili. Le informazioni supplementari, come i dati di contatto di ulteriori fornitori, possono essere fornite esclusivamente tramite etichette digitali, riducendo la pressione sullo spazio delle etichette fisiche e facilitando l’aggiornamento delle informazioni. Per i contenitori di capacità inferiore a 10 mL, le imprese non devono dimostrare che «a causa delle dimensioni o della forma non possono soddisfare i requisiti per etichette complete», semplificando così le informazioni sull’etichetta. Viene chiarito l’ambito di applicazione delle esenzioni dall’etichettatura per gli imballaggi da 10 mL, in particolare per le sostanze a bassa pericolosità.
Adeguamento del termine per l’aggiornamento delle etichette
Viene eliminato il periodo fisso di 6 mesi per l’aggiornamento delle etichette; le imprese dovranno invece aggiornare tempestivamente le etichette dopo aver ottenuto nuovi dati di classificazione/etichettatura, tenendo conto della complessità della catena di approvvigionamento e della situazione effettiva dei lunghi cicli di produzione delle etichette pieghevoli.
Semplificazione delle norme sulla pubblicità e sulle vendite a distanza
Viene ristretto l’ambito di applicazione delle norme sulla pubblicità e sulle vendite a distanza, che si applicano esclusivamente alle sostanze chimiche destinate al pubblico in generale. Le transazioni B2B (tra imprese) sono esentate dall’obbligo di riportare le informazioni sui pericoli nella pubblicità, poiché il regolamento REACH copre già la trasmissione delle informazioni nella catena di approvvigionamento professionale.
I contenuti pubblicitari vengono semplificati: dovranno includere soltanto l’avvertenza «Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso»; non sarà più necessario ripetere nella pubblicità le informazioni sui pericoli riportate sull’etichetta, come i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, ecc.
Esenzione di alcuni elementi dell’etichetta per le pompe di carburante
Le pompe di carburante non devono riportare la «quantità nominale» né l’«identificatore unico della formula (UFI)».
Definizione di un periodo transitorio
Le disposizioni riviste entreranno in vigore per fasi e alcune disposizioni, come gli adeguamenti del formato delle etichette, saranno rinviate a 1 gennaio 2028. Le sostanze chimiche già immesse sul mercato potranno continuare a utilizzare le etichette originali durante il periodo transitorio.
Queste revisioni mirano a bilanciare la gestione della sicurezza chimica e i costi di conformità delle imprese, rafforzando la competitività dell’industria chimica dell’UE attraverso una maggiore flessibilità, la promozione degli strumenti digitali e la semplificazione dei requisiti ridondanti, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Attualmente, la proposta COM (2025) 531 entrerà nella procedura legislativa ordinaria e non è possibile determinare il momento della pubblicazione ufficiale della modifica del regolamento CLP. Pertanto, le imprese possono attualmente produrre le etichette in conformità alle disposizioni originali, monitorando attentamente l’evoluzione delle nuove norme per facilitare la tempestiva conformità dei prodotti.
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