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Il nuovo decreto cinese sulle nuove sostanze chimiche conferma l’esenzione per i cosmetici finiti

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AGGIORNAMENTO NORMATIVO SULLE NUOVE SOSTANZE CHIMICHE IN CINA

Il Ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente (MEE) ha emanato l’Ordine n. 40, il Misure per la gestione ambientale delle nuove sostanze chimiche (traduzione inglese non ufficiale). L’Ordine esclude dal proprio ambito di applicazione i cosmetici finiti, mentre le nuove sostanze chimiche utilizzate come materie prime o intermedi cosmetici restano soggette agli obblighi di registrazione.

Order No. 40      Promulgated Oct. 24, 2026      In vigore dalla promulgazione

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Ambito di applicazione dell’Ordine n. 40

Il MEE ha pubblicato l’Ordine il 26 ottobre 2026. L’Ordine è datato 24 ottobre, è entrato in vigore alla data della promulgazione e ha abrogato l’Ordine MEE n. 12. Consultare il testo ufficiale dell’Ordine MEE n. 40.

L’articolo 2 esclude dalle Misure i cosmetici e alcune altre categorie di prodotti. L’esclusione non si applica alle nuove sostanze chimiche utilizzate come materie prime o intermedi per tali prodotti. Inoltre, non si applica quando un prodotto esente viene destinato a un altro uso industriale. La distinzione normativa riguarda il prodotto cosmetico finito e una nuova sostanza chimica prodotta o importata separatamente come ingrediente.

Il testo definitivo mantiene l’esclusione dei cosmetici finiti, dopo che la bozza di consultazione del giugno 2026 aveva prospettato un ambito di applicazione diverso. La bozza di consultazione del MEE fornisce il contesto della fonte primaria per la modifica proposta.

Scenari di registrazione per i prodotti cosmetici e le materie prime

Ai sensi dell’Ordine n. 40, i produttori e gli importatori devono ottenere la registrazione richiesta prima di produrre o importare una nuova sostanza chimica. La tabella seguente riassume l’applicazione di tale obbligo ai comuni scenari della catena di approvvigionamento dei cosmetici.

Scenario commercialeTrattamento ai fini della registrazioneSoggetto responsabile
Cosmetici finiti importati contenenti una nuova sostanza chimicaIl prodotto cosmetico finito è escluso dall’ambito di applicazione delle Misure.Ai sensi delle presenti Misure, il prodotto cosmetico finito non richiede la registrazione della nuova sostanza chimica.
Nuova sostanza chimica importata separatamente come materia prima cosmeticaLa registrazione è richiesta prima dell’importazione.Il soggetto che importa la sostanza.
Nuova sostanza chimica prodotta in Cina come materia prima cosmeticaLa registrazione è richiesta prima della produzione.Il soggetto che produce la sostanza.
Cosmetici fabbricati in Cina utilizzando come materia prima una nuova sostanza chimica importataLa registrazione è richiesta prima dell’importazione della sostanza.Il soggetto che importa la sostanza.

Una sostanza è considerata nuova se non è inclusa nell’inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti (IECSC). Anche alcune sostanze incluse nell’IECSC e soggette alla gestione ambientale per nuovi usi possono richiedere la registrazione quando vengono utilizzate al di fuori degli impieghi consentiti.

Verifiche per le aziende cosmetiche

I marchi di cosmetici, i produttori, i fornitori di materie prime e gli importatori dovrebbero distinguere le spedizioni di prodotti finiti dalle importazioni separate di materie prime. Per ogni ingrediente pertinente, dovrebbero verificarne l’identità e lo status nell’IECSC, individuare il soggetto che produce o importa la sostanza e verificare che la registrazione richiesta sia stata ottenuta prima dell’attività pertinente.

L’Ordine impone inoltre ai produttori e agli importatori di nuove sostanze chimiche di trasmettere agli utilizzatori a valle determinate informazioni sulla registrazione e sul controllo dei rischi. I produttori di cosmetici dovrebbero verificare quali informazioni i fornitori sono tenuti a fornire e conservare la documentazione che attesta lo status normativo della sostanza.

L’esclusione riguarda la registrazione per la gestione ambientale ai sensi dell’Ordine n. 40. Non determina se un cosmetico finito o un ingrediente soddisfi gli altri requisiti cinesi applicabili ai cosmetici.

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Official References