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Modifica del BPR dell'UE: protezione dei dati estesa fino al 2030

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Punto chiave: Le aziende con combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non era stata adottata una decisione di approvazione entro il 7 giugno 2018, beneficiano ora della protezione dei dati fino al 31 dicembre 2030. Tuttavia, i titolari dei dati dovrebbero riesaminare le proprie richieste di compensazione per il periodo tra gennaio e l’entrata in vigore, e i fornitori alternativi dovrebbero tenere conto del periodo di protezione esteso nelle proprie strategie di accesso al mercato.

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno formalmente adottato un regolamento modificativo per modificare il Regolamento sui biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012, o BPR), estendendo i periodi di protezione dei dati per le sostanze attive biocide esistenti. Ai sensi delle nuove norme, il periodo di protezione dei dati originariamente previsto in scadenza il 31 dicembre 2025 sarà esteso fino al 31 dicembre 2030. La modifica affronta inoltre una lacuna temporanea nella protezione dei dati sorta tra il 1º gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del regolamento.

Contesto

Alla fine del 2025, l’UE ha proposto di estendere i periodi di protezione dei dati per le sostanze attive esistenti, così da concedere più tempo per il completamento del programma di revisione. La scadenza originaria del 31 dicembre 2025 era ampiamente considerata insufficiente, dato il ritmo lento del processo di approvazione delle sostanze attive, inducendo le autorità di regolamentazione a introdurre un’estensione di cinque anni.

Modifiche principali

Le modifiche fondamentali del nuovo regolamento comprendono i seguenti punti chiave:

1. Estensione dei periodi di protezione dei dati

Per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non era stata adottata una decisione di approvazione entro il 7 giugno 2018, il periodo di protezione dei dati è esteso dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030.

Questa estensione si applica a tutti i dati pertinenti, compresi i dati di nuova generazione presentati a partire dal 7 giugno 2018.

2. Meccanismo di compensazione

Tra il 1º gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del nuovo regolamento, i dati interessati non erano protetti. Il nuovo regolamento consente ai titolari dei dati di richiedere un’equa compensazione ai fornitori di sostanze o prodotti che hanno beneficiato di tale assenza di protezione e che, durante tale periodo, erano inclusi nell’elenco dell’articolo 95.

3. Modifiche normative

L’atto modifica gli articoli 60 e 95 del Regolamento sui biocidi, chiarendo l’ambito di applicazione dei periodi estesi di protezione dei dati e del meccanismo di compensazione.

Impatto e prospettive

Le modifiche offrono ai titolari dei dati un arco di tempo più lungo per ottenere ritorni economici, contribuendo a compensare gli elevati costi di generazione dei dati. Tuttavia, la modifica ritarda anche l’accesso al mercato per altri operatori, come i fornitori alternativi, incidendo così sulle dinamiche concorrenziali. La Commissione europea intende effettuare una valutazione completa del Regolamento sui biocidi nel periodo 2026 - 2027, e le aziende dovrebbero monitorare attentamente eventuali future modifiche.

Questa estensione dei periodi di protezione dei dati riflette gli sforzi continui dell’UE volti a bilanciare gli incentivi all’innovazione con l’accesso concorrenziale al mercato. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le aziende devono adeguare tempestivamente le proprie strategie di conformità per soddisfare i nuovi requisiti normativi. Con il progredire della valutazione del BPR da parte dell’UE, 2026 - 2027, ulteriori modifiche normative restano possibili; si raccomanda alle parti interessate di monitorare attentamente gli sviluppi delle politiche e aggiornare di conseguenza le proprie strategie di conformità.

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REACH24H Agrochemical Compliance Team

Scritto da

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