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Confronto tra le versioni del 2025 e del 2017 delle misure cinesi per la gestione della registrazione dei pesticidi

Aggiornato il

Introduzione

Il 15 luglio 2025, il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali (MoA) della Repubblica Popolare Cinese ha emanato le Misure rivedute per la gestione della registrazione dei pesticidi. Il regolamento aggiornato entrerà ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2026. Questo aggiornamento mira a standardizzare ulteriormente le procedure di registrazione dei pesticidi, chiarire i diritti di protezione dei dati e rafforzare la supervisione successiva alla registrazione. 

La guida fornisce un confronto dettagliato delle differenze tra la versione riveduta 2025 e la 2017 versione delle Misure per la gestione della registrazione dei pesticidi.

Modifiche principali

Modifica 1: articolo 8

2017

Il contenuto di sostanza attiva e la formulazione di un pesticida devono essere determinati secondo i principi del miglioramento della qualità, della tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura.

Le formule dei prodotti formulati devono essere scientifiche, ragionevoli e pratiche da usare. Per una singola formulazione con la stessa sostanza attiva e lo stesso tipo di formulazione, il numero delle sostanze attive non deve essere superiore a tre. Nella miscela pronta di pesticidi non devono essere presenti più di due sostanze attive e negli erbicidi, nei trattamenti delle sementi e nei feromoni non più di tre; per le miscele pronte con le stesse sostanze attive e lo stesso tipo di formulazione, il rapporto non deve essere superiore a tre e i livelli di contenuto dello stesso rapporto non devono essere superiori a tre. I pesticidi con un basso contenuto di sostanze attive utilizzati direttamente, senza diluizione o dispersione, devono essere classificati separatamente. I requisiti specifici pertinenti saranno definiti separatamente dal Ministero dell'Agricoltura.

2025

Il contenuto di sostanza attiva e la formulazione di un pesticida devono essere determinati secondo i principi del miglioramento della qualità, della tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Le formule dei prodotti formulati devono essere scientifiche, ragionevoli e pratiche da usare.

Per una singola formulazione con la stessa sostanza attiva e lo stesso tipo di formulazione, il numero delle sostanze attive non deve essere superiore a tre.

Nella miscela pronta di pesticidi non devono essere presenti più di due sostanze attive e negli erbicidi e nei trattamenti delle sementi non più di tre. Per le miscele pronte con le stesse sostanze attive e lo stesso tipo di formulazione, il rapporto non deve essere superiore a tre e i livelli di contenuto dello stesso rapporto non devono essere superiori a tre. I pesticidi con un basso contenuto di sostanze attive utilizzati direttamente, senza diluizione o dispersione, devono essere classificati separatamente.

I feromoni e gli altri prodotti attrattivi o di disorientamento sessuale devono essere registrati in base alle principali sostanze attive.

I requisiti specifici relativi ai tipi di sostanze attive e ai livelli di contenuto dei prodotti formulati saranno definiti separatamente dal Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali.


Modifica 2: articolo 14

2017:

Un richiedente nazionale deve presentare la domanda di registrazione del pesticida all'autorità agricola a livello provinciale competente per il luogo in cui è situato. Un'impresa estera deve presentare la domanda di registrazione del pesticida al Ministero dell'Agricoltura.

2025:

Quando il richiedente è una persona giuridica o un'altra organizzazione, l'entità deve designare una persona specializzata responsabile delle attività correlate alla domanda di registrazione dei pesticidi.

Un richiedente nazionale deve presentare la domanda di registrazione del pesticida all'autorità agricola a livello provinciale competente per il luogo in cui è situato. Un'impresa estera deve presentare la domanda di registrazione del pesticida al Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali.


Modifica 3: articolo 15

2017:

Il richiedente deve presentare la chimica del prodotto, la tossicità, l'efficacia, i residui, l'impatto ambientale, le relative relazioni di prova, una relazione di valutazione dei rischi, campioni delle etichette o delle istruzioni, la scheda di dati di sicurezza del prodotto, la letteratura pertinente, il modulo di domanda, il certificato di qualifica del richiedente, la dichiarazione di autenticità dei dati e gli altri materiali del richiedente.

I materiali della domanda di registrazione del pesticida devono essere autentici, conformi agli standard, completi e validi; i requisiti specifici saranno stabiliti separatamente dal Ministero dell'Agricoltura.

2025:

Il richiedente deve presentare la chimica del prodotto, la tossicità, l'efficacia, i residui, l'impatto ambientale, le relative relazioni di prova, una relazione di valutazione dei rischi, campioni delle etichette o delle istruzioni, la scheda di dati di sicurezza del prodotto, la letteratura pertinente, il modulo di domanda, il certificato di qualifica del richiedente, la dichiarazione di autenticità dei dati e gli altri materiali del richiedente.

Qualora altre società o persone siano incaricate di gestire le pratiche di registrazione dei pesticidi, deve essere presentata anche una procura firmata o timbrata da entrambe le parti. La procura deve indicare il nome dell'agente, le attività affidate e l'ambito dei poteri.

I materiali della domanda di registrazione del pesticida devono essere autentici, conformi agli standard, completi e validi; i requisiti specifici saranno stabiliti separatamente dal Ministero dell'Agricoltura.


Modifica 4: articolo 17, paragrafo 2

2017: 

Entro sei anni dalla registrazione del nuovo pesticida, qualora altri richiedenti presentino domande utilizzando dati da essi ottenuti o autorizzati dal titolare del certificato di registrazione del nuovo pesticida, ciò sarà considerato una domanda di registrazione di un nuovo pesticida.

2025:

[Eliminato]


Modifica 5: articolo 18

2017:

I dati completi di registrazione, conformi ai requisiti relativi ai dati di registrazione e detenuti indipendentemente dal titolare del certificato di registrazione del pesticida, possono essere utilizzati da altri richiedenti previa autorizzazione.

Qualora i dati di registrazione del pesticida siano trasferiti ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento sulla gestione dei pesticidi, il cessionario deve presentare la domanda di registrazione del pesticida sulla base del contratto di trasferimento tra le parti e dei dati di registrazione conformi ai requisiti relativi ai dati di registrazione.

2025:

Per i pesticidi che hanno ottenuto la registrazione iniziale e contengono nuovi composti, entro sei anni dalla data di registrazione, qualora altri richiedenti presentino domanda di registrazione di pesticidi contenenti tali nuovi composti, essi devono ottenere l'autorizzazione per i dati completi di registrazione dal primo titolare del certificato registrato, salvo il caso in cui presentino dati ottenuti autonomamente.

Qualora altri richiedenti presentino dati ottenuti autonomamente per richiedere la registrazione del pesticida menzionata nel paragrafo precedente, la domanda sarà trattata conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 delle presenti Misure.


Modifica 6: aggiunta dell'articolo 19 nella versione 2025

2025:

Qualora i dati di registrazione del pesticida siano trasferiti ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento sulla gestione dei pesticidi, il cessionario deve presentare la domanda di registrazione del pesticida sulla base dei seguenti materiali:

  1. Il contratto di trasferimento tra le parti;

  2. I dati di registrazione pertinenti integrati e perfezionati conformemente ai requisiti relativi ai dati di registrazione dei pesticidi;

  3. La domanda del titolare originario del certificato di registrazione del pesticida di annullamento del certificato di registrazione corrispondente.


Modifica 7

Articolo 2017 20:

Le autorità agricole a livello provinciale devono effettuare una valutazione preliminare dei dati presentati dal richiedente entro venti giorni lavorativi dall'accettazione della domanda, esprimere il parere della valutazione preliminare e riferire al Ministero dell'Agricoltura. Se il richiedente non supera la valutazione preliminare, gli sarà notificato per iscritto, in conformità alla sua volontà, il motivo dell'esito negativo.

Articolo 2025 21:

Le autorità agricole e degli affari rurali a livello provinciale devono effettuare una valutazione preliminare dei dati presentati dal richiedente entro venti giorni lavorativi dall'accettazione della domanda, esprimere il parere della valutazione preliminare e trasmettere direttamente al Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali, entro cinque giorni lavorativi, il parere della valutazione preliminare e tutti i materiali della domanda.

Se il richiedente non supera la valutazione preliminare, le autorità agricole e degli affari rurali a livello provinciale possono, in conformità alla volontà del richiedente, notificarglielo per iscritto e illustrarne i motivi.


Modifica 8

Articolo 2017 21:

Dall'accettazione della domanda o dalla ricezione dei dati della domanda e dei pareri della valutazione preliminare trasmessi dalle autorità agricole a livello provinciale, il Ministero dell'Agricoltura deve completare entro nove mesi le valutazioni tecniche relative alla chimica, alla tossicità, all'efficacia, ai residui, all'impatto ambientale e al campione dell'etichetta del prodotto, esprimere i pareri di valutazione e sottoporli all'esame del Comitato di revisione della registrazione dei pesticidi.

Articolo 2025 22:

Dall'accettazione della domanda o dalla ricezione dei dati della domanda e dei pareri della valutazione preliminare trasmessi dalle autorità agricole e degli affari rurali a livello provinciale, il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali deve incaricare il proprio istituto agrochimico affiliato di completare entro nove mesi le valutazioni tecniche relative alla chimica, alla tossicità, all'efficacia, ai residui, all'impatto ambientale e al campione dell'etichetta del prodotto, esprimere i pareri di valutazione e sottoporli all'esame del Comitato di revisione della registrazione dei pesticidi.

Qualora, durante il processo di valutazione tecnica, l'istituto agrochimico affiliato al Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali rilevi difetti di lieve entità nei materiali della domanda che richiedano una correzione, può chiedere al richiedente di integrare i materiali pertinenti entro cinque giorni lavorativi. Il relativo periodo non è conteggiato nel termine di valutazione.


Modifica 9

Articolo 2017 23:

Dopo l'accettazione della domanda di registrazione del pesticida, il richiedente può ritirare la domanda di registrazione e presentarne una nuova al momento dell'integrazione e del completamento dei dati pertinenti.

Il Ministero dell'Agricoltura può chiedere al richiedente di integrare i dati sulla base dei pareri del Comitato di revisione della registrazione dei pesticidi.

Articolo 2025 24:

Dopo l'accettazione della domanda di registrazione del pesticida e prima dell'avvio della valutazione tecnica, il richiedente può ritirare la domanda di registrazione e presentarne una nuova al momento dell'integrazione e del completamento dei dati pertinenti.

Il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali può, sulla base dei pareri del Comitato di revisione della registrazione dei pesticidi, chiedere al richiedente di integrare i dati entro un termine prestabilito.


Modifica 10: aggiunta dell'articolo 25 nella versione 2025

2025 Articolo 25:

Durante il processo di valutazione e revisione della registrazione dei pesticidi, qualora si ritenga che i dati delle prove presentati dal richiedente debbano essere verificati, il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali può organizzare prove di verifica e informare il richiedente del tempo necessario.


Modifica 11: aggiunta dell’articolo 26 nella versione 2025

2025 Articolo 26:

Per i prodotti non approvati dal Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, qualora il richiedente presenti nuovamente domanda di registrazione, può chiedere di utilizzare i dati di registrazione corrispondenti precedentemente presentati. I requisiti specifici saranno stabiliti separatamente dal Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.


Modifica 12

2017 Articolo 28:

Il titolare deve presentare domanda di modifica al Ministero dell’Agricoltura qualora, durante il periodo di validità del certificato di registrazione del pesticida, si verifichi una delle seguenti circostanze:

  • venga modificato l’ambito, il metodo o la dose d’impiego del pesticida;

  • vengano modificati i componenti, ad eccezione dei principi attivi;

  • venga modificato il livello di tossicità del prodotto;

  • venga modificato il contenuto di principi attivi nel TC;

  • vengano modificati gli standard di qualità del prodotto;

  • si verifichino altre circostanze specificate dal Ministero dell’Agricoltura.

In caso di modifica del titolare del certificato di registrazione del pesticida, dovrà essere presentata al Ministero dell’Agricoltura la documentazione pertinente per il rilascio di un nuovo certificato di registrazione del pesticida.

2025 Articolo 31:

Qualora il titolare del certificato di registrazione del pesticida cambi denominazione, oppure qualora fusioni o scissioni di imprese richiedano il rilascio di un nuovo certificato di registrazione del pesticida, dovrà essere presentata una domanda al Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali entro trenta giorni dalla data della modifica, unitamente alla relativa documentazione giustificativa.

Il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali completerà la valutazione entro venti giorni lavorativi dalla data di accettazione della domanda e rilascerà nuovamente il certificato qualora siano soddisfatte le condizioni.

2025 Articolo 32:

Qualora, durante il periodo di validità del certificato di registrazione del pesticida, si verifichi una delle seguenti circostanze, il titolare del certificato di registrazione del pesticida deve presentare domanda di modifica al Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali:

(I) venga modificato l’ambito, il metodo o la dose d’impiego del pesticida;

(II) vengano modificati i componenti, ad eccezione dei principi attivi;

(III) venga modificato il livello di tossicità del prodotto;

(IV) venga modificato il contenuto di principi attivi nel TC;

(V) vengano modificati gli standard di qualità del prodotto;

(VI) si verifichino altre circostanze specificate dal Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.


Modifica 13

2017 Articolo 29:

Qualora, alla scadenza del periodo di validità, sia necessario continuare la produzione di pesticidi o l’esportazione di pesticidi in Cina, dovrà essere presentata una domanda di rinnovo novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità. Se entro tale termine non viene presentata domanda di rinnovo, la domanda di registrazione dovrà essere nuovamente presentata.

2025 Articolo 34:

Qualora, alla scadenza del periodo di validità, sia necessario continuare la produzione di pesticidi o l’esportazione di pesticidi in Cina, il titolare del certificato di registrazione del pesticida deve presentare domanda di rinnovo al Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità. Se entro tale termine non viene presentata domanda di rinnovo, la domanda di registrazione dovrà essere nuovamente presentata.


Modifica 14: eliminazione dell’articolo 30 nella versione 2017

2017 Articolo 30:

In caso di domanda di modifica o rinnovo, il titolare del certificato di registrazione del pesticida deve presentare tale domanda al Ministero dell’Agricoltura, compilare il modulo di domanda e presentare i dati pertinenti.


Modifica 15

2017 Articolo 35:

Il titolare del certificato di registrazione del pesticida deve raccogliere e analizzare le informazioni relative alla sicurezza, alle variazioni dell’efficacia, ai richiami dei prodotti, agli incidenti verificatisi durante la produzione e l’uso, ecc. dei prodotti pesticidi.

2025 Articolo 38:

Il titolare del certificato di registrazione del pesticida deve raccogliere e analizzare le variazioni relative alla sicurezza e all’efficacia dei prodotti pesticidi e riferirle tempestivamente al Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali; in caso di richiamo di prodotti pesticidi o di incidenti connessi all’uso dei pesticidi, deve riferirli tempestivamente alle autorità locali competenti per gli affari agricoli e rurali.


Modifica 16

2017 Articolo 36:

Per i prodotti pesticidi registrati da più di quindici anni, il Ministero dell’Agricoltura organizzerà valutazioni periodiche sulla base delle variazioni delle condizioni di produzione e d’uso e delle politiche del settore.

2025 Articolo 39:

Per i prodotti pesticidi registrati da più di quindici anni, il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali organizzerà valutazioni periodiche sulla base delle variazioni delle condizioni di produzione e d’uso e delle politiche del settore. I risultati della valutazione costituiranno una base importante per la valutazione del rinnovo della registrazione.

La valutazione periodica comprende principalmente i seguenti contenuti:

  1. Resistenza degli organismi bersaglio;

  2. Sicurezza delle colture;

  3. Qualità e sicurezza dei prodotti agricoli;

  4. Salute e sicurezza dell’uomo e degli animali;

  5. Sicurezza degli organismi utili e impatto sull’ambiente ecologico.


Modifica 17

2017 Articolo 38, paragrafo 2:

Qualora il richiedente occulti fatti pertinenti o presenti dati di registrazione e campioni di prova falsi relativi a pesticidi, la sua domanda non sarà accettata per un anno; se la registrazione è stata approvata, il certificato di registrazione del pesticida sarà revocato e la sua domanda non sarà accettata per tre anni. Qualora il certificato di registrazione del pesticida venga revocato, la sua domanda non sarà accettata per cinque anni

2025 Articolo 42:

Qualora vengano occultati fatti pertinenti o presentati dati di registrazione e campioni di prova falsi relativi a pesticidi, il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali o le autorità provinciali competenti per gli affari agricoli e rurali non accetteranno né approveranno la domanda, ammoniranno il richiedente e il suo agente e non accetteranno domande di registrazione di pesticidi presentate da tale richiedente e dal suo agente per un anno.

Qualora la registrazione del pesticida sia ottenuta mediante inganno, corruzione o altri mezzi impropri, il certificato di registrazione del pesticida sarà revocato. Le autorità competenti per gli affari agricoli e rurali a livello di contea o superiore possono imporre al richiedente e al suo agente, rispettivamente, una sanzione non inferiore a 50,000 RMB e non superiore a 100,000 RMB; il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali o le autorità provinciali competenti per gli affari agricoli e rurali non accetteranno domande di registrazione di pesticidi presentate da tale richiedente e dal suo agente per tre anni.


Modifica 18

2017 Articolo 40:

Il Ministero dell’Agricoltura annullerà il certificato di registrazione del pesticida e renderà pubblico il fatto in una delle seguenti circostanze:

  1. alla scadenza del periodo di validità non viene presentata la domanda di rinnovo;

  2. il titolare della registrazione del pesticida è cessato secondo la legge o non è qualificato per presentare una domanda di registrazione del pesticida;

  3. i dati di registrazione del pesticida sono stati trasferiti secondo la legge;

  4. altre circostanze in cui il certificato di registrazione del pesticida deve essere annullato.

2025 Articolo 44:

Il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali annullerà il certificato di registrazione del pesticida e renderà pubblico il fatto in una delle seguenti circostanze:

  1. alla scadenza del periodo di validità non viene presentata la domanda di rinnovo;

  2. il titolare della registrazione del pesticida è cessato secondo la legge o non è qualificato per presentare una domanda di registrazione del pesticida;

  3. la denominazione del titolare del certificato di registrazione del pesticida è cambiata oppure l’impresa si è fusa o separata e i certificati di registrazione del pesticida sono già stati modificati;

  4. i dati di registrazione del pesticida sono stati trasferiti secondo la legge;

  5. altre circostanze in cui il certificato di registrazione del pesticida deve essere annullato.


Modifica 19

2017 Articolo 41:

Il Ministero dell’Agricoltura promuove la costruzione di una piattaforma informativa per la registrazione dei pesticidi, realizza gradualmente la gestione online delle domande di registrazione e pubblica, tramite il sito web del Ministero dell’Agricoltura o mediante la pubblicazione di un annuncio sulla registrazione dei pesticidi, le informazioni relative al rilascio, al rinnovo, alle modifiche, ai ritiri e agli annullamenti dei certificati di registrazione dei pesticidi, nonché le informazioni sulle etichette approvate relative al codice dello standard di qualità, al limite massimo di residui e ai metodi di prova dei prodotti pesticidi.

2025 Articolo 45:

Il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali istituisce una piattaforma informativa per la gestione dei pesticidi e pubblica periodicamente le informazioni relative al rilascio, al rinnovo, alle modifiche, ai ritiri e agli annullamenti dei certificati di registrazione dei pesticidi, nonché le informazioni sulle etichette approvate relative al codice dello standard di qualità, al limite massimo di residui o ai valori indicativi, ai metodi di prova, ecc.

Conclusione

Le aziende devono esaminare attentamente le registrazioni esistenti dei pesticidi, aggiornare le procedure interne di conformità e garantire che tutti i dati e la documentazione siano conformi ai nuovi requisiti.

Per ulteriori indicazioni o assistenza, contattate i nostri esperti all’indirizzo customer@reach24h.com.