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La Cina aggiorna le norme sull’etichettatura dei pesticidi: principali modifiche ai sensi dell’Annuncio MARA n. 925

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Panoramica

A giugno 2025, Cina’s Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali (MARA) ha pubblicato l’Annuncio n. 925 (di seguito denominato «Annuncio»), apportando importanti revisioni e definendo dettagliate specifiche per i requisiti di etichettatura delle etichette e delle istruzioni sui pesticidi

L’Annuncio stabilisce requisiti normativi chiari per affrontare problematiche del settore quali le difficoltà nel tracciare il materiale tecnico (TC) e l’etichettatura caotica dei marchi. Le nuove norme saranno ufficialmente applicate a partire da 1 gennaio 2026.

Principali modifiche all’etichettatura ai sensi dell’Annuncio n. 925

Secondo l’Annuncio n. 925 e le domande e risposte ufficiali, questo aggiornamento normativo comprende principalmente i seguenti quattro punti fondamentali:

Rafforzamento dell’etichettatura delle informazioni di tracciabilità del materiale tecnico (TC/TK)

Nuovo requisito: i prodotti fitosanitari formulati devono riportare il numero del certificato di registrazione e il nome del fabbricante del materiale tecnico (TC) o del concentrato tecnico (TK) utilizzato. Se diversi lotti di formulati sono prodotti utilizzando TC (o TK) differenti, tali informazioni devono essere riportate di conseguenza.

Formato dell’etichettatura: le informazioni pertinenti possono essere stampate direttamente sull’etichetta oppure riportate nel codice elettronico informativo tracciabile (codice QR).

Soggetto responsabile: il titolare del certificato di registrazione del formulato è responsabile dell’autenticità delle informazioni. Se un prodotto è esentato dalla registrazione del TC per motivi tecnici o di sicurezza, non è necessario riportare le informazioni sul TC.

Severe restrizioni sull’etichettatura dei marchi (restrizioni su «un certificato, più marchi»)

Requisito di coerenza: i prodotti fitosanitari con lo stesso numero di certificato di registrazione devono riportare lo stesso marchio quando sono venduti a livello nazionale. Ciò conferisce di fatto al marchio uno status analogo a quello di una «denominazione commerciale» ai fini dell’identificazione.

Etichettatura dettagliata per le colture tolleranti agli erbicidi

Per le colture non geneticamente modificate: deve essere indicato il nome della varietà colturale applicabile.

Per le colture geneticamente modificate: devono essere indicati il nome della coltura applicabile e il nome dell’evento di trasformazione, in conformità ai requisiti dell’Annuncio MARA n. 542 relativi al contenuto dell’etichetta, alla protezione della sicurezza e alle tecniche di applicazione.

Chiarimento sull’obbligo di etichettatura dei coadiuvanti

Per i prodotti fitosanitari che richiedono l’aggiunta di coadiuvanti designati durante l’uso (ossia prodotti contenenti dati di prova sui coadiuvanti nei propri dossier di registrazione), l’etichetta deve indicare chiaramente informazioni quali il nome e i principali ingredienti del coadiuvante.

Impatto sui fabbricanti e sulle catene di approvvigionamento

Questo Annuncio avrà un impatto significativo sulla produzione di pesticidi e sulla gestione della catena di approvvigionamento:

  • Maggiore trasparenza della catena di approvvigionamento: l’obbligo di indicare sull’etichetta la fonte del TC impone alle imprese produttrici di formulati di rafforzare la gestione della catena di approvvigionamento, per garantire la conformità legale delle fonti del TC. Inoltre, se per diversi lotti di formulati vengono utilizzati TC differenti, questi devono essere indicati accuratamente, aumentando i requisiti di precisione nella gestione della produzione.

  • Costi di aggiornamento dei materiali di imballaggio: le imprese devono effettuare una revisione completa e una riprogettazione delle etichette e delle istruzioni esistenti, in particolare di quelle relative ai marchi e alle informazioni sul TC, sostenendo determinati costi per la sostituzione dei materiali di imballaggio.

Raccomandazioni di conformità di REACH24H

Poiché le nuove norme saranno applicate il 1 gennaio 2026, si raccomanda alle imprese interessate di predisporre in anticipo le seguenti misure di conformità:

  • Smaltimento delle scorte e revisione delle etichette: effettuare immediatamente un inventario delle etichette dei prodotti esistenti e individuare i casi di «un certificato, più marchi».

  • Aggiornamento dei sistemi di tracciabilità: aggiornare il sistema aziendale di tracciabilità tramite codice QR per garantire che supporti l’inserimento e la visualizzazione del numero del certificato di registrazione e delle informazioni sul fabbricante del TC (o TK), utilizzando strumenti digitali per soddisfare i requisiti di conformità e ridurre la pressione sullo spazio disponibile per l’impaginazione dell’etichetta.

  • Prestare attenzione alle politiche transitorie: i prodotti fitosanitari fabbricati prima di 1 gennaio 2026, con etichette non conformi al presente Annuncio, possono continuare a essere venduti per tutta la durata di conservazione del prodotto. Le imprese dovrebbero pianificare ragionevolmente la produzione e utilizzare il periodo transitorio per esaurire i vecchi materiali di imballaggio.

Per ulteriori informazioni e assistenza, non esitate a contattarci all’indirizzo customer@reach24h.com.

Conclusioni

L’Annuncio n. 925 segnala un controllo più rigoroso nel settore dei pesticidi. In particolare, i controlli sui marchi e sulle informazioni relative al TC ridisegneranno il panorama competitivo del settore. Si invitano tutte le imprese interessate ad attribuire grande importanza a tali cambiamenti.

FAQ

D1: Qual è la motivazione alla base dell’emissione dell’Annuncio n. 925?

Dall’attuazione delle Misure per la gestione delle etichette e dei manuali di istruzioni dei pesticidi in 2017, tali norme hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dei prodotti fitosanitari e la sicurezza del loro impiego. Tuttavia, l’evoluzione delle pratiche agricole, dei modelli di distribuzione dei pesticidi e delle tecnologie di applicazione ha introdotto nuove sfide. 

Tra le problematiche principali figurano le difficoltà nel tracciare il materiale tecnico (o concentrato) utilizzato nei prodotti fitosanitari e la pratica di commercializzare prodotti identici con marchi diversi. Tali pratiche compromettono la garanzia della qualità, alterano la concorrenza leale sul mercato e mettono a rischio i diritti legittimi degli agricoltori. Per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore, è necessario standardizzare ulteriormente l’etichettatura dei pesticidi sulla base delle realtà operative.


D2: Come interpretare il requisito di indicare sulle etichette dei formulati le informazioni sull’origine del materiale tecnico (concentrato)?

I prodotti fitosanitari formulati sono lavorati a partire da materiale tecnico (o concentrato). L’obbligo di indicare sull’etichetta del formulato le informazioni sull’origine del materiale tecnico/concentrato, attribuendo al titolare del certificato di registrazione la responsabilità della loro accuratezza, rafforza il controllo della qualità del prodotto. 

Ai sensi dell’Annuncio n. 925, tali informazioni sull’origine comprendono il numero del certificato di registrazione e il nome del fabbricante del materiale tecnico/concentrato. Per il materiale tecnico/concentrato importato, le informazioni sull’origine si riferiscono al numero del certificato di registrazione e alle informazioni sul titolare. Queste informazioni possono essere stampate direttamente sull’etichetta o incorporate in un codice elettronico informativo tracciabile. Se per la produzione di diversi lotti di prodotti formulati vengono utilizzati lotti differenti di materiale tecnico/concentrato, le corrispondenti informazioni sull’origine devono essere indicate separatamente.

Nota: i prodotti formulati sono esentati dall’indicazione delle informazioni sul materiale tecnico/concentrato se il materiale di origine è esentato dalla registrazione per motivi tecnici o di sicurezza e il fabbricante è in possesso di una licenza di produzione valida e conforme alle normative.


D3: Perché i pesticidi con numeri di certificato di registrazione identici devono riportare lo stesso marchio?

In seguito all’eliminazione delle denominazioni commerciali per i pesticidi, i marchi svolgono di fatto la funzione di identificatori dei prodotti per gli agricoltori. La pratica di commercializzare prodotti con lo stesso numero di certificato di registrazione ma con marchi diversi induce gli agricoltori a considerarli prodotti distinti. Ciò crea confusione nella scelta dei prodotti, comporta applicazioni ripetute, altera l’ordine del mercato, ostacola lo sviluppo del settore, complica la supervisione della qualità dei pesticidi e comporta rischi per la produzione agricola e per la sicurezza della qualità dei prodotti agricoli. 

Per allinearsi alle politiche nazionali di integrazione del mercato, l’Annuncio n. 925 impone che tutti i pesticidi recanti un unico numero di certificato di registrazione riportino lo stesso marchio o gli stessi marchi a livello nazionale. In particolare, sebbene un singolo prodotto registrato possa riportare uno o più marchi ai sensi dell’articolo 31 delle Misure, il marchio o i marchi utilizzati sul mercato per quel determinato numero di registrazione devono essere coerenti.

MoARA istituirà un modulo dedicato nella sezione «Ricerca delle etichette approvate» della Piattaforma informativa per la gestione dei pesticidi, affinché i titolari dei certificati di registrazione possano comunicare in modo accurato e tempestivo le informazioni sui marchi e le eventuali modifiche.


D4: Perché i prodotti fabbricati o confezionati per conto terzi non possono riportare il marchio della parte incaricata?

La fabbricazione/il confezionamento per conto terzi implica che la parte incaricata agisca per conto della parte committente, che assume la responsabilità legale. L’articolo 19 del Regolamento sulla gestione dei pesticidi stabilisce che la parte committente debba possedere il relativo certificato di registrazione del pesticida e sia responsabile della qualità dei pesticidi fabbricati o riconfezionati per conto terzi. L’articolo 47 vieta il trasferimento, la locazione o il prestito dei certificati di registrazione dei pesticidi. Alcune entità mascherano la locazione di certificati di registrazione dei pesticidi come fabbricazione/riconfezionamento per conto terzi, apponendo il marchio della parte incaricata sull’etichetta del prodotto. Ciò viola i principi giuridici dell’incarico e induce in errore gli agricoltori. 

L’Annuncio n. 925 vieta esplicitamente di apporre sui prodotti fabbricati o riconfezionati per conto terzi il marchio della parte incaricata, al fine di sanare le irregolarità del mercato e tutelare i diritti degli agricoltori all’informazione e alla scelta.


D5: Quali sono i requisiti speciali di etichettatura per i pesticidi utilizzati sulle colture tolleranti agli erbicidi?

Le attuali colture agricole tolleranti agli erbicidi rientrano in due categorie: transgeniche e non transgeniche. Le etichette dei pesticidi per entrambi i tipi devono essere conformi all’Annuncio n. 925. 

I prodotti destinati alle colture non transgeniche tolleranti agli erbicidi devono specificare la varietà colturale. I prodotti destinati alle colture transgeniche tolleranti agli erbicidi devono specificare l’evento di trasformazione. Inoltre, le etichette dei pesticidi utilizzati sulle colture transgeniche tolleranti agli erbicidi devono rispettare anche i requisiti relativi al contenuto dell’etichetta, alle precauzioni di sicurezza e alle tecniche di applicazione stabiliti nell’Annuncio MoARA n. 542.


D6: Quali informazioni devono essere fornite quando l’etichetta di un pesticida specifica un coadiuvante obbligatorio?

Alcuni prodotti fitosanitari richiedono l’aggiunta di coadiuvanti specifici per garantire la sicurezza del prodotto e la stabilità della formulazione. Secondo le Misure per la gestione della registrazione dei pesticidi, tali prodotti devono presentare, durante la registrazione, i dati delle prove di registrazione del pesticida, compreso il coadiuvante. Per allinearsi ai requisiti di registrazione, l’etichetta del pesticida deve indicare il nome e i principali componenti del coadiuvante specificato.


D7: Come saranno gestiti i prodotti fitosanitari con etichette non conformi all’Annuncio n. 925?

Gli articoli 22 e 23 del Regolamento sulla gestione dei pesticidi impongono che le etichette e i manuali di istruzioni dei pesticidi siano conformi alle disposizioni MoARA e vietano contenuti falsi o fuorvianti. Gli articoli 53 e 57 stabiliscono che la produzione, l’approvvigionamento o la vendita di pesticidi con imballaggi, etichette o manuali non conformi comporteranno ordini di rettifica, la confisca dei proventi illeciti e dei prodotti, nonché ammende imposte dalle autorità agricole a livello di contea o superiore. La persistente non conformità o le violazioni gravi possono comportare la revoca, da parte dell’autorità emittente, della licenza di produzione dei pesticidi, della licenza per l’attività di commercio dei pesticidi e del relativo certificato di registrazione del pesticida. Dopo l’entrata in vigore del presente Annuncio, le etichette e i manuali non conformi saranno sanzionati ai sensi di tali norme.

Nota: i prodotti fitosanitari fabbricati prima di 1 gennaio 2026, con etichette/manuali non conformi al presente Annuncio, possono essere venduti fino al termine della loro durata di conservazione (periodo di validità).