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Sostanze chimiche industriali

L’ECHA aggiunge due sostanze all’elenco SVHC, portando il totale a 253 voci

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Breve rassegna delle notizie

Il 4 febbraio 2026, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha ufficialmente annunciato l' aggiunta di n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e suoi sali all' Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH dell'UE. Finora, l'elenco SVHC contiene 253 voci. 

Sostanze aggiunte di recente: n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e suoi sali

La tabella seguente illustra i dettagli delle sostanze aggiunte di recente:


Nome della sostanzaNumero CECAS NumeroMotivo dell'inclusioneEsempi di utilizzo
n-Esano203-777-6110-54-3

Tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione ripetuta

(Articolo 57(f) - salute umana)

Formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e agente detergente
4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e suoi sali--Tossico per la riproduzione (Articolo 57c)Regolatore di processo e agente reticolante

 

Obblighi principali relativi alle SVHC ai sensi del REACH

Per tutelare la salute umana e l'ambiente, l'Unione europea continua a rafforzare l'identificazione e la gestione delle sostanze chimiche ad alto rischio. Le aziende che esportano nell'UE devono monitorare attentamente gli aggiornamenti dell'elenco SVHC e garantire il rispetto degli obblighi REACH. Di seguito sono riportati i requisiti principali:

Obblighi di comunicazione per i prodotti con una concentrazione superiore a 0.1% di SVHC

  • Sostanze e miscele: agli utilizzatori a valle deve essere fornita una scheda di dati di sicurezza (SDS) conforme al REACH.

  • Articoli: devono essere comunicate le istruzioni per un uso sicuro, compreso il nome della SVHC. I consumatori possono richiedere queste informazioni e i fornitori devono fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

Notifica SVHC

Se il contenuto di SVHC in un articolo supera 0.1% e il volume delle esportazioni supera 1 tonnellata/anno, i fabbricanti, gli importatori o i rappresentanti esclusivi (OR) devono presentare una notifica SVHC all'ECHA. Le notifiche per le SVHC aggiunte di recente devono essere completate entro 6 mesi dalla loro inclusione nell'elenco.

Notifica SCIP

Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (WFD), i prodotti contenenti SVHC in quantità superiori a 0.1% devono completare una notifica SCIP prima di essere immessi sul mercato dell'UE.

Restrizioni relative al marchio di qualità ecologica dell'UE

Ai sensi del regolamento sul marchio di qualità ecologica dell'UE, ai prodotti contenenti SVHC non può essere assegnato il marchio di qualità ecologica.

Contattaci

Con la continua espansione dell'elenco delle SVHC candidate dell'UE, le aziende devono affrontare sfide crescenti nell'identificazione delle sostanze, nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e nelle notifiche normative ai sensi del REACH e dello SCIP.

Per ricevere consulenza normativa personalizzata e soluzioni di conformità localizzate, contattaci all'indirizzo customer@reach24h.com.