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Le norme in bozza UK REACH ATRm aperte alla consultazione tecnica

Aggiornato il

AGGIORNAMENTO NORMATIVO SULL’ATRm DEL REGNO UNITO REACH

Il 29 September 2026, il Department for Environment, Food & Rural Affairs del Regno Unito (Defra) ha aperto una consultazione tecnica di sei settimane sulle disposizioni di progetto per il modello di registrazione transitoria alternativo, o ATRm, ai sensi del UK REACH. Il documento di consultazione è datato 29 settembre 2026 e la consultazione si chiude il 10 novembre 2026.

Le disposizioni di progetto introdurrebbero requisiti informativi semplificati per le registrazioni transitorie ammissibili conferendo al Health and Safety Executive (HSE) nuovi poteri per richiedere informazioni aggiuntive ove necessario. Defra chiede osservazioni sull’accuratezza con cui il testo legislativo proposto riflette la politica prevista, comprese eventuali problematiche di redazione, omissioni, ambiguità o conseguenze indesiderate.

Data del documento: 29 settembre 2026      Termine per la presentazione delle risposte: 10 novembre 2026      Stato: disposizioni legislative di progetto

Stato normativo

Se attuato come proposto, l’ATRm potrebbe ridurre sostanzialmente l’onere iniziale relativo ai dati e i costi associati per alcuni soggetti che effettuano registrazioni transitorie. Tuttavia, le proposte restano soggette a consultazione e all’adozione della legislazione definitiva. Le aziende non devono presumere che siano stati eliminati gli obblighi di registrazione ai sensi del UK REACH, di condivisione dei dati o di gestione dei rischi.

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Perché il Regno Unito introduce l’ATRm

A seguito della Brexit, le sostanze precedentemente registrate ai sensi del EU REACH potrebbero dover completare una registrazione transitoria separata ai sensi del UK REACH per rimanere sul mercato della Gran Bretagna.

Il governo del Regno Unito aveva precedentemente stimato che l’acquisto o l’ottenimento dell’accesso ai dati sui pericoli dell’UE per tali registrazioni avrebbe potuto generare circa 2 miliardi di GBP di costi una tantum per il settore entro il 2030. L’ATRm è stato pertanto sviluppato per evitare duplicazioni non necessarie, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Nella sua risposta di marzo 2026 alla precedente consultazione sull’ATRm, il governo ha confermato che i soggetti che effettuano registrazioni transitorie avrebbero presentato inizialmente meno informazioni sui pericoli. Le autorità di regolamentazione avrebbero invece potuto richiedere informazioni giustificative ove necessario.

L’ultima consultazione tecnica intende tradurre tale politica in disposizioni legislative. Deve essere distinta dalla legislazione separata che ha prorogato i termini per la registrazione transitoria ai sensi del UK REACH fino al 27 ottobre 2029, 27 ottobre 2030 e 27 ottobre 2031. La legislazione sui termini stabilisce quando le registrazioni transitorie devono essere completate, mentre si prevede che l’ATRm stabilisca quali informazioni i soggetti ammissibili devono presentare.

Per ulteriori informazioni sul calendario confermato giuridicamente, consultare la nostra analisi dei termini per la registrazione transitoria ai sensi del UK REACH.

Quali registrazioni potrebbero seguire il percorso ATRm

I requisiti semplificati intendono applicarsi alle registrazioni ammissibili di sostanze transitorie. Ai sensi della definizione proposta all’articolo 127ZA, si tratta di sostanze le cui registrazioni EU REACH erano in vigore immediatamente prima delle 23:00 del 31 dicembre 2020. I percorsi pertinenti includono:

  • Registrazioni grandfathered: registrazioni UK REACH trasferite che soddisfano le condizioni transitorie applicabili.

  • Nuove registrazioni di sostanze esistenti (NRES): registrazioni di sostanze che entrano o rientrano nel mercato della Gran Bretagna dopo la fine del periodo transitorio.

  • Registrazioni a seguito di una DUIN: registrazioni effettuate da utilizzatori a valle o distributori qualificati che hanno importato nell’ambito degli accordi transitori protetti dopo aver presentato una Downstream User Import Notification.

  • Intermedi isolati: registrazioni ammissibili nuove o esistenti per intermedi isolati in sito e trasportati.

L’ammissibilità dipenderebbe dalla storia normativa della sostanza e dal percorso applicabile, non dalle dimensioni o dal tipo di soggetto che effettua la registrazione. Per i principali percorsi a informazioni ridotte previsti dagli articoli 127B e 127NA, la sostanza deve rimanere registrata ai sensi del EU REACH come sostanza non intermedia nella stessa fascia di tonnellaggio o in una fascia superiore. In alternativa, per una registrazione in Gran Bretagna nella fascia da 1 a 10 tonnellate annue, la sostanza può essere ammissibile qualora sia registrata ai sensi del EU REACH come intermedio isolato trasportato a 1,000 tonnellate o più all’anno. Per i percorsi relativi agli intermedi isolati si applicherebbero verifiche di ammissibilità distinte.

Una sostanza che non soddisfa le condizioni transitorie applicabili può rimanere soggetta ai requisiti informativi standard del UK REACH ai sensi degli allegati VII-X. Non si prevede che le nuove sostanze immesse sul mercato dopo il periodo transitorio possano beneficiare dei requisiti transitori ridotti.

Le aziende che non sono certe del percorso applicabile possono utilizzare una valutazione della registrazione UK REACH per esaminare la storia della sostanza, l’entità giuridica, il tonnellaggio annuo, la struttura dell’importatore e la catena di approvvigionamento storica.

What Information Would Transitional Registrants Submit

Qualora si applichi il percorso ridotto proposto, i soggetti ammissibili che effettuano la registrazione presenterebbero un pacchetto informativo definito invece dell’insieme completo di sintesi degli studi, sintesi approfondite degli studi e proposte di sperimentazione normalmente richiesto per una registrazione standard. Se le condizioni di ammissibilità pertinenti non sono soddisfatte, continuerebbero ad applicarsi i requisiti informativi standard dell’articolo 10.

Il pacchetto ridotto proposto si concentrerebbe sulle informazioni seguenti.

Classificazione ed etichettatura

I soggetti che effettuano la registrazione presenterebbero la classificazione e l’etichettatura della sostanza. Qualora non vi sia una classificazione obbligatoria ai sensi del GB CLP, la classificazione dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione che confermi la coerenza con la classificazione armonizzata applicabile nell’allegato VI del EU CLP o, qualora non ne esista una, con la classificazione presentata dal dichiarante capofila EU REACH e pubblicata dall’ECHA. Qualsiasi incoerenza o impossibilità di fornire una classificazione dovrebbe essere spiegata.

Indicazioni sull’uso sicuro

Il pacchetto ridotto continuerebbe a includere le indicazioni sull’uso sicuro richieste dall’articolo 10(a)(v), insieme a eventuali indicazioni pertinenti del valutatore.

Informazioni sull’uso e sull’esposizione

L’ATRm manterrebbe gli attuali requisiti del UK REACH relativi alle informazioni sulla fabbricazione e sugli usi identificati ai sensi dell’articolo 10(a)(iii). Per le sostanze registrate a da 1 a 10 tonnellate all’anno, le informazioni sull’esposizione richieste dall’articolo 10(a)(x) e dalla sezione 6 dell’allegato VI sarebbero inoltre presentate, ove pertinenti.

Il governo ha deciso di non procedere con le ulteriori informazioni specifiche per l’uso e l’esposizione in Gran Bretagna proposte durante la consultazione 2024. Questa modifica mira a evitare di creare un ulteriore onere di raccolta delle informazioni per i registranti e le loro catene di approvvigionamento.

Requisiti per la valutazione e la relazione sulla sicurezza chimica

Per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari a 10 tonnellate o più per registrante all’anno, l’articolo 14(1) richiede generalmente una valutazione della sicurezza chimica e una relazione sulla sicurezza chimica. Nell’ambito della procedura semplificata, le disposizioni proposte specificano le informazioni sulla valutazione da presentare e razionalizzano le modalità di documentazione di alcune fasi della valutazione.

Le informazioni richieste comprenderebbero le classificazioni pertinenti dei pericoli per la salute umana, fisico-chimici e ambientali; i livelli derivati senza effetto (DNEL), i livelli derivati con effetto minimo (DMEL) e le concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC), ove applicabili; nonché le conclusioni della valutazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). I registranti dovrebbero confermare la coerenza con i risultati corrispondenti presentati dal registrante capofila EU REACH e pubblicati da ECHA, oppure spiegare eventuali incoerenze o il motivo per cui un valore non ha potuto essere derivato o fornito.

Qualora si applichi l’articolo 14(4) perché la sostanza soddisfa i criteri di pericolo specificati o è valutata come PBT o vPvB, la presentazione comprenderebbe inoltre una valutazione dell’esposizione, scenari di esposizione e caratterizzazione del rischio, insieme alle informazioni fisico-chimiche e sulla biodegradabilità immediata specificate nell’allegato VII.

Gruppi di sostanze e presentazione congiunta

L’articolo 25A proposto richiederebbe ai registranti pertinenti e ai potenziali registranti della stessa sostanza di partecipare a un Gruppo di sostanze. Il gruppo costituirebbe il forum per lo scambio di informazioni e la ricerca di un accordo sulla classificazione e sull’etichettatura. A seconda della procedura e del requisito informativo, i partecipanti potrebbero dover condividere anche informazioni sugli studi, indicazioni sull’uso sicuro, informazioni sulla sicurezza chimica o informazioni richieste nell’ambito della valutazione transitoria, mentre le norme esistenti sulla presentazione congiunta continuerebbero ad allocare le informazioni tra le presentazioni del capofila e quelle individuali.

Sebbene l’ATRm possa ridurre la quantità di dati sui pericoli presentata inizialmente, non dovrebbe essere interpretata come una procedura di registrazione senza dati. I registranti resterebbero responsabili dell’accuratezza delle proprie conclusioni sui pericoli, dell’uso legittimo delle informazioni di supporto e della gestione degli accordi sulla condivisione dei dati o dei costi, ove applicabile.

Tariffe per le informazioni transitorie ancora da fornire

La proposta prevede che non sarebbe dovuta alcuna tariffa per la presentazione di determinate informazioni ancora da fornire per le registrazioni trasferite in Gran Bretagna e per le registrazioni esistenti di intermedi isolati nell’ambito dei proposti accordi transitori. L’esenzione proposta non eliminerebbe gli altri costi di registrazione, condivisione dei dati o conformità eventualmente applicabili.

HSE Would Gain Transitional Evaluation Powers

Per bilanciare la riduzione dei requisiti informativi iniziali, gli articoli proposti 127Q-127U conferirebbero all’HSE un nuovo meccanismo di valutazione transitoria.

Qualora l’HSE ritenesse necessarie ulteriori informazioni per valutare i potenziali pericoli o rischi di una sostanza o di un intermedio, potrebbe imporre a uno o più registranti di fornire informazioni che sarebbero normalmente richieste ai sensi degli articoli 10, 12, 17 o 18, ma che non siano state precedentemente presentate all’HSE, anche se le informazioni erano già state fornite all’ECHA ai sensi di EU REACH. I casi che potrebbero ricevere particolare attenzione comprendono:

  • registrazioni in cui le informazioni sulla classificazione o sugli intermedi isolati sono presentate separatamente;

  • sostanze incluse nel piano d’azione progressivo del Regno Unito; e

  • sostanze che potrebbero soddisfare i criteri per la valutazione delle sostanze.

L’HSE emetterebbe una decisione preliminare individuando le informazioni richieste e fissando termini ragionevoli per la presentazione. I registranti interessati avrebbero 30 giorni dalla notifica per presentare osservazioni prima che l’HSE adotti e notifichi una decisione definitiva. Se la richiesta riguardasse sintesi di studi, sintesi di studi approfondite o proposte di sperimentazione, l’HSE potrebbe inoltre richiedere un’ulteriore valutazione della sicurezza chimica nella misura necessaria e imporre che le fasi pertinenti siano documentate nella relazione sulla sicurezza chimica.

Dopo la presentazione delle informazioni richieste, l’HSE le esaminerebbe e potrebbe emettere, ove necessario, un’ulteriore decisione. Ai sensi dell’articolo 127T proposto, l’HSE sarebbe tenuto a completare la valutazione entro 12 mesi dalla presentazione delle informazioni richieste; i registranti conserverebbero il diritto di impugnare una decisione di valutazione transitoria nell’ambito della procedura di ricorso esistente di UK REACH.

Se un registrante cessasse la fabbricazione o l’importazione prima o dopo aver ricevuto una decisione preliminare di valutazione transitoria, sarebbe tenuto a informare l’HSE. Una volta ricevuta la notifica, il volume registrato sarebbe ridotto a zero e l’HSE non potrebbe richiedere ulteriori informazioni a tale registrante nell’ambito di questo meccanismo. Il potere potrebbe essere esercitato nuovamente qualora la fabbricazione o l’importazione riprendesse in seguito.

Le riforme più ampie discusse durante la consultazione 2024, comprese le modifiche relative alla comunicazione delle informazioni, alle restrizioni e alla sperimentazione animale, non sono attuate attraverso l’attuale pacchetto ATRm. Potrebbero invece essere affrontate nell’ambito di un programma più ampio di riforma di UK REACH.

Cosa dovrebbero fare le aziende prima della finalizzazione delle norme

Le imprese coinvolte nella fabbricazione o nell’importazione di sostanze chimiche in Gran Bretagna dovrebbero utilizzare il periodo di consultazione e attuazione per chiarire la propria posizione in materia di registrazione, anziché attendere la prima scadenza transitoria.

Le azioni prioritarie comprendono:

  • Confermare la procedura: determinare se ciascuna sostanza è idonea al grandfathering, al DUIN, al NRES, alla procedura per intermedi isolati o a una nuova registrazione standard.

  • Verificare il tonnellaggio e le tempistiche: confermare la fascia di tonnellaggio annuale pertinente e la scadenza 2029-2031 applicabile.

  • Verificare la documentazione transitoria: esaminare la documentazione della registrazione EU REACH precedente a 2021 e i rapporti storici nella catena di approvvigionamento.

  • Esaminare la disponibilità dei dati: valutare la disponibilità e la qualità delle informazioni sulla classificazione, sugli usi, sull’esposizione, su DNEL, DMEL, PNEC e PBT/vPvB, compresa la base di qualsiasi differenza rispetto alle informazioni pertinenti dell’UE.

  • Pianificare la condivisione dei dati: individuare i potenziali diritti sui dati e le questioni relative al Gruppo di sostanze e alla presentazione congiunta.

  • Confermare l’entità responsabile: decidere se la registrazione sarà detenuta da un importatore con sede in Gran Bretagna o da un Only Representative.

  • Monitorare l’attuazione: seguire la legislazione definitiva e gli orientamenti dell’HSE prima di assumere decisioni irreversibili sull’acquisto dei dati o sul fascicolo.

La riduzione dei requisiti iniziali può diminuire alcuni costi del progetto, ma l’impatto effettivo dipenderà dalla sostanza, dalla fascia di tonnellaggio, dal profilo di pericolo, dalle informazioni disponibili, dai diritti sui dati e dall’eventuale successiva richiesta di ulteriori elementi da parte dell’HSE.

Come REACH24H può supportare la registrazione UK REACH

REACH24H supporta produttori esteri, formulatori, produttori di articoli e importatori con sede in Gran Bretagna nella pianificazione e nell’attuazione della registrazione UK REACH.

Il nostro supporto comprende:

  • Valutazione della procedura: valutazione dell’applicabilità di UK REACH, dell’idoneità transitoria e della procedura di registrazione appropriata.

  • Supporto come Only Representative: fornitura di supporto come Only Representative con sede in Gran Bretagna per i fornitori esteri idonei.

  • Preparazione del fascicolo: esame della documentazione relativa al grandfathering e al DUIN e preparazione delle richieste di informazioni o dei fascicoli di registrazione ai sensi dell’articolo 26 in IUCLID.

  • Supporto per i dati e la manutenzione: supporto nell’analisi delle lacune informative, nella strategia di condivisione dei dati, nella presentazione congiunta e nella manutenzione post-registrazione.

Le aziende che si preparano alle scadenze transitorie 2029-2031 dovrebbero iniziare confermando il proprio portafoglio di sostanze, le entità giuridiche responsabili, la copertura degli importatori, l’allocazione del tonnellaggio e i dati disponibili.

Prepara il tuo percorso di registrazione UK REACH per l’ATRm

Verifica se le tue sostanze rientrano nel grandfathering, nel DUIN, nell’NRES o in un percorso per intermedi isolati, quindi esamina tonnellaggio, dati e responsabilità delle entità giuridiche prima delle scadenze 2029-2031.

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Official References

REACH24H Chemicals Compliance Team

Scritto da

REACH24H Chemicals Compliance Team

REACH24H

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